giovedì 8 ottobre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 4 marzo 1998 - Undicesima parte

Segue dalla decima parte.

Avvocato Mazzeo: Si è fatto un gran discutere della pistola, la firma, quella sì, la firma e le firme le usano solo i maniaci sessuali eh. Qui vi è stato detto autorevolmente dal commissario Perugini: ma perché uno che, visto che stiamo parlando di feticci venduti, è già improprio, non più si chiama feticcio a questo punto, perché se viene venduto è merce di scambio. Il feticcio ha un significato ben preciso nella psichiatria. Dico: perché, secondo lei, dottor Perugini, uno ha usato sempre - perché questo è un dato, anche questo, certo e incontrovertibile e da lì bisogna partire per cercare di capire - perché ha usato sempre la stessa arma, no? Guardate come questa domanda trova risposte diametralmente opposte -logica una, completamente illogica l'altra - a seconda dello scopo dell'omicidio. Se si dice che, come ritiene il competente — io ho avuto l'impressione di una estrema competenza e serietà e di amore per il proprio lavoro commissario Perugini, che quest'arma è stata usata sempre quella, perché è stata usata da un maniaco sessuale, sadico, feticista, questa è studiatissima in psichiatria, è studiatissima nella criminologia: è la firma. Cioè a dire, uno usa la stessa arma, con ciò esponendosi ad essere intercettato, ma la vuole usare, per lui è fondamentale lanciare un messaggio e dire: 'guardate, sono io. Io e nessun altro'. In un contesto invece diametralmente opposto, come pure ci viene prospettato dall'accusa, in cui invece lo scopo di questi massacri aveva a che fare con compravendite per vendere, e perché mai avrebbe dovuto usare sempre la stessa pistola, l'assassino? Per dare un elemento di indagine in più, che potesse condurre a lui? La firma la usa solo il maniaco, perché è un rischio per lui. Vedete come diventa importante chiarirsele queste idee in ordine al movente. Perché nel primo caso l'uso della pistola è logico, consequenziale, studiato, lo capisce chiunque: sono io che vi sfido, è la mia firma, io sono più bravo di voi, non mi prenderete. Nel secondo caso cos'è? Stanno giocando a farsi, invece, prendere? È autolesionistico usare la stessa arma, nel secondo caso. E quindi veniamo alla attendibilità estrinseca -cioè a dire ai cosiddetti riscontri oggettivi -richiesta e voluta dalla legge, comma III dell'articolo 192, affinché il Giudice possa, dopo avere effettuato quelle precedenti operazioni logiche che impone la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite, che qui sono state illustrate, in questa sentenza 21 ottobre '92. Ma non è l'unica, perché poi parte dalla legge. Cioè, la Corte dice, poiché c'è una presunzione relativa di inattendibilità, di non verità di uno che fa una chiamata di correo, tu Giudice devi: primo - prima operazione logica - valutare e motivare in ordine alla credibilità del dichiarante, nei modi che sappiamo. E a questo punto possiamo anche darci la risposta a questo esame. Datevela. Secondo, devi valutare, studiare, approfondire, motivare in ordine alla intrinseca credibilità del suo racconto. Se è un racconto vero, se è un racconto falso, se è un racconto verosimile, se è un racconto contraddittorio, se è un racconto che rasenta e supera la soglia del ridicolo. E anche su questo aspetto ci siamo già dati delle risposte. Qui il Pubblico Ministero ha detto, nella sua requisitoria finale, che basterebbe addirittura la narrazione, eccetera. Non sarebbero neanche i riscontri, che pure sono ridondanti per il loro numero, secondo lui... No, ha detto una cosa inesatta, dal punto strettamente giuridico. E' quello a cui noi dobbiamo attenerci. No, i riscontri ci vogliono. Perché senza riscontri, come ho già detto ieri e non mi voglio ripetere, dice la legge: "Viene valutata la dichiarazione unitamente" - unitamente - "agli altri elementi di prova che servono a fondarla, a confermarla." Senza questi riscontri quindi, se anche a voi fosse parso credibile il Lotti sotto il profilo dell'esame e dell'analisi della sua personalità, del suo vissuto, di tutto quello che sappiamo; credibile il suo racconto, sotto il profilo intrinseco della sua compatibilità, con i dati già acquisiti, con ciò che è la natura delle cose; e poi non trovaste, non ci fossero riscontri; anche se ci fossero, uno e due, queste prime due risposte positive alla sua credibilità, voi non potreste utilizzare la chiamata di correo del Lotti per fondare il vostro giudizio. "Unitamente agli altri elementi" - dice la legge -"che ne confermano l'attendibilità." Quindi, a questo punto, come l'indizio, di cui si è parlato ieri... I concetti, purtroppo bisogna addentrarsi nei concetti, ma non è come mettere un bisturi in mano al sottoscritto, grazie a Dio. Dico, i concetti rispondono a dati di comune esperienza. Il riscontro oggettivo, vi ha detto il Pubblico Ministero, i riscontri oggettivi in questo caso sarebbero rappresentati: da riscontri documentali, cioè a dire dai dati acquisiti al processo, dai sopralluoghi, dalle perizie, eccetera, che confermerebbero, bontà sua - e noi abbiamo visto come non lo confermano affatto su punti decisivi e numerosissimi, il racconto del Lotti - poi altri riscontri oggettivi sarebbero rappresentati da riscontri di tipo testimoniale, e adesso ci veniamo e poi ci sarebbero il coltello da cucina e cose vari. Quali sono questi riscontri testimoniali? Intanto c'è un apparente, formale - che ora veniamo ad esaminare - riscontro testimoniale rappresentato da questo Pucci. Gli altri sono tutti ' di tipo indiziario, eh. La testimonianza è la prova diretta. Cioè a dire, viene un testimone che dice: 'io c'ero, io ho visto, non ho appreso da altri', quindi è prova diretta, riscontro testimoniale. Quindi va esaminato il testimone, perché del testimone bisogna stabilire: se è vero o se è falso, se è reticente, se dice delle cose... un po' come si è fatto fino a ora per il Lotti. Perché in fondo il Lotti è il testimone-imputato. La figura del chiamante in correità riunisce in sé questi due concetti. Pucci sarebbe un testimone puro e semplice, quindi elemento di prova diretta, di riscontro esterno al Lotti - perché Pucci è esterno al Lotti - della verità del racconto del Lotti. Tutti gli altri di cui ha parlato il Pubblico Ministero sarebbero tutti riscontri, nel suo concetto, di natura indiziaria. E ieri ci siamo detti, abbiamo ripetuto varie massime della Suprema Corte, che ciò che distingue l'indizio, che è un concetto giuridico ben preciso di cui parla il comma II dell'articolo 192 sempre del Codice di procedura, quando dice: "gli indizi" -usa il plurale intanto - "devono essere univoci, certi, concordati, numerosi, gravi." Tutti gli altri cosiddetti indizi di cui parla il Pubblico Ministero non hanno queste caratteristiche. In parte l'ho detto ieri, lo ripeterò stamattina esaminandoli, va bene, dalla deposizione del dottor Giuttari. E quindi occorre tener presente che cos'è il riscontro oggettivo. Il riscontro oggettivo è un elemento di prova, unitamente agli altri, li chiama elementi di prova, quindi di prova anche indiziaria, per l'appunto. Quindi prova diretta, come può essere ima testimonianza di uno che ha visto. Oppure prova indiziaria, un segno che è certo e mi porta a ciò che io voglio provare. Nella suggestione che ha suggerito il Pubblico Ministero, il coltello trovato sarebbe per l'appunto un riscontro indiziario. Questo difensore vi ha fatto presente che quel coltello nonostante la modifica, diciamo, delle parole che è stata fatta del professor Maurri, non può essere un indizio. Perché l'indizio deve condurre verso l'unica soluzione, deve collegare Vanni agli omicidi. Quel coltello non può univocamente collegare Vanni agli omicidi, perché su quel coltello possono essere possibili, varie, numerose interpretazioni. Non c'è la certezza. Quindi la norma, ci dice la Suprema Corte, pone quindi due precetti, a proposito di riscontri oggettivi, a proposito cioè di quegli elementi esterni al dichiarante, che devono fondare però la verità di quello che lui dice e senza i quali il dichiarante non va preso neanche in considerazione. Pone quindi due precetti: "il Giudice deve attivarsi a reperire elementi di integrazione e conferma della forza persuasiva della chiamata di correo, da valutare unitamente. In caso di esito negativo della ricerca del riscontro, il Giudice deve estromettere dalla piattaforma del proprio convincimento, le dichiarazioni incriminanti, anche se fossero intrinsecamente credibili." E insomma, le operazioni logiche numero uno e numero due che noi abbiamo fatto, in conformità con la Suprema Corte, credibilità dell'uomo Lotti e credibilità intrinseca della narrazione Lotti, valutate voi se portano a una conclusione di, appunto, credibilità o di non credibilità. E anche se avessero portato a una conclusione di credibilità, mancando l'elemento numero tre, di cui parla la Corte, di cui prima ancora parla la legge - esistenza del riscontro che corrobori, che fondi - dovrebbe essere estromesso comunque dalla piattaforma del giudizio. Naturalmente si dice che il riscontro oggettivo, ovviamente, non deve essere una prova autonoma di per sé. Perché se ci fosse già una prova, di per sé autonoma, contro il Vanni, non ci sarebbe neanche bisogno della chiamata di correo del Lotti. Il Vanni sarebbe comunque colpevole indipendentemente dalle dichiarazioni del Lotti, perché siamo in presenza magari di un'altra prova, autonoma, completa, esterna, che conduce direttamente Vanni ai fatti di cui è accusato. Deve invece avere una funzione di verifica, dice la legge, a riscontro. Quindi deve essere un elemento esterno, anche indiziario. Allora, cosa dice la Suprema Corte, per focalizzare l'aspetto riscontro? Dice delle cose assolutamente analoghe... Del Pucci parleremo con calma dopo, Pensiamo un attimo ai riscontri di tipo indiziario, che vi sono stati elencati in misura ridondante. Il riscontro indiziario. Pensiamo al discorso di ieri in ordine all'indizio. L'indizio deve essere intanto non uno, devono essere numerosi. Poi devono essere concordanti, cioè in presenza di indizi discordanti, nel senso che uno mi porta verso una direzione, un altro mi porta verso un'altra: io non devo prendere in considerazione nessuno dei due. Devono essere univoci, unidirezionali. Non deve essere possibile cioè una diversa interpretazione dell'indizio. Devono essere dei segni certi. Non sto qui a ripetere tutta la Cassazione sulla certezza dell'indizio di cui si è parlato ieri, cioè il collegamento tra il fatto indiziante e l'indiziato deve essere automatico. Vi ricordate l'episodio del Bozano? Fu visto, Bozano, intorno all'ora del rapimento, davanti alla scuola svizzera, sulla famosa spider rossa. Il collegamento tra l'indiziato, in questo caso, e il fatto di cui è incolpato è automatico, dice la Corte Suprema. Quindi, sul riscontro oggettivo, quando si tratta di un riscontro oggettivo, cioè a dire esterno al dichiarante, di tipo indiziario, valgono gli stessi argomenti esposti prima. Dobbiamo tener sempre presente che le parole hanno un peso, va bene, che va al di là delle costruzioni giuridiche. La differenza fra indizio e sospetto va tenuta presente. Tra indizio e suggestione. La suggestione: siccome l'ho visto nel forno... Tu volevi vedere ciò che hai visto, non hai visto ciò che era, hai visto ciò che volevi vedere. Ecco la differenza tra l'indizio e il sospetto. Quando tu vedi ciò che vuoi vedere e non ciò che è, ciò che appare ai tuoi sensi, tutto diventa ombra. Quando la tua direzione, la direzione delle tue ricerche è soltanto un'affannosa ricerca di conferme a una verità che tu ritieni verità senza aver criticamente sottoposto a vaglio - che sarebbe quella del dichiarante - tutto diventa un terreno minato. Corte Suprema Cassazione, Sezione I, 19 febbraio del '90, Pesce, in Cassazione Penale del '91, 2, numero 14 : "Il riscontro oggettivo deve centrare fatti" -deve essere un elemento esterno al Lotti che deve centrare però fatti - "che riguardino direttamente la persona dell'accusato." Direttamente. 

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