giovedì 8 ottobre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 4 marzo 1998 - Dodicesima parte

Segue dall'undicesima parte

Avvocato Mazzeo: Pensate al carosello di macchine viste in prossimità, non davanti o sopra i luoghi dei delitti di Vicchio e di Scopeti... Io difendo Vanni. Io il nome di Vanni non l'ho mai sentito fare dai cosiddetti testimoni, che offrivano elementi indiziari. "Deve centrare fatti che riguardino direttamente la persona dell'accusato, in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato.” E sennò rimane un sospetto, benedetto il Signore! Siamo alle solite. Rimane una suggestione, rimane un'ipotesi di lavoro. Andiamoli a trovare gli indizi veri se ci sono, sennò vuol dire che il nostro lavoro si ferma e prenderà altre direzioni. Al di là del Lotti. Cassazione, Sezione II, 7 febbraio del '91, Vannini, in Cassazione Penale pubblicata 19 92, numero 998. Ancora più specificatamente, sempre in ordine al concetto di riscontro oggettivo, teniamo presente gli elementi indiziari. Del Pucci parleremo dopo. "L'oggetto della conferma dell'attendibilità..." Allora, Lotti: per me sei inattendibile. Io devo trovare una conferma esterna a te della tua attendibilità. Allora: "L'oggetto della conferma della attendibilità deve essere individuato in quei dati storici - dati storici - che attengono alla responsabilità del chiamato in correità e non già a quelli che risultino di mero contorno descrittivo di luoghi o di persone." Quanto vi hanno gabellato di riscontri oggettivi? Ha fatto il sopralluogo, ha riconosciuto il ponticello, c'era meno acqua, qui c'era la fontana... Intanto, secondo il modestissimo avviso di questo difensore - l'ho già detto ieri - questa è la prova provata che lui non c'è stato lì, proprio per le circostanze d tempi e di luogo in cui lui ha descritto la sua presenza lì quel 2 9 luglio, per esempio, dell'84 a Vicchio. Perché non poteva mai dire: c'era meno acqua, o c'era più acqua, c'era il ponticello... in una situazione di notte in cui vedeva appena le luci di posizione della macchina davanti a lui. Ed era investito da una nuvole di polvere, come ha detto lui. Ma lasciamo perdere questo. Stiamo al concetto di riscontro oggettivo: "L'oggetto della conferma della attendibilità" -dice - "deve essere individuato in quei dati storici che attengono alla responsabilità del chiamato in correità, e non già a quelli che risultino di mero contorno descrittivo di luoghi o persone." E sarebbe bellina, sennò. Perché viene il Lotti: oh, finalmente. "Deus ex machina"; viene lui, "relevatio ab onere iudicandi", finalmente nessuna fatica. Come ha detto il Pubblico Ministero all'inizio? Voi non dovete lavorare, voi non dovete faticare, voi non dovete sforzarvi di pensare. Eh, no. Di tutte le cose che ha detto, quella che condivido di meno è proprio questa. “Non dobbiamo affannarci a costruire, a dedurre, a vedere e a capire." 
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: "Costruire", pardon. Chiedo venia. Pagina 20 della sua requisitoria. 
P.M.: Citiamo bene.
Avvocato Mazzeo: La dico per benino, guardi. Mi corregga se sbaglio. "Non dobbiamo affannarci a costruire, dedurre, vedere, capire." 
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: "Dedurre, vedere, capire. No, la situazione è chiara, è oggettivamente chiara. Dobbiamo solo" — alla faccia del solo - "se non verificarla, riscontrarla." 
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: C'è scritto così. Benissimo. Il "solo", è suo. Perché la legge non dice "solo", dice che: se non c'è riscontro oggettivo, anche se Lotti fosse stato Cristo in terra, non poteva essere utilizzato come riscontro. 
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: La prego, signor Pubblico Ministero. 
P.M.: Siccome insiste, insisto anch'io. Anche stavolta cita cose non...
Avvocato Mazzeo: Pubblico Ministero, la prego di farmi fare il mio lavoro; lei ha la replica. Eh?  
P.M.: Deve dire anche la verità.
Avvocato Mazzeo: Signor Pubblico Ministero, sto riferendo le sue parole. Io... 
P.M.: No, sta riferendo...
Avvocato Mazzeo: Io non voglio polemizzare con lei. Presidente, intervenga.
PRESIDENTE: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: Quindi: "Non in dati che risultino di mero contorno descrittivo di luoghi o di persone." Ho detto Cassazione Penale, l'ho citata. Anche il Tribunale di Roma, anche il Giudice di merito. Tribunale di Roma, 7 novembre dell'89, Canzulli. In critica del diritto, 1990/31. E perché non deve, il riscontro oggettivo, perché non deve riguardare dati di mero contorno di luoghi o di persone? Ma è ovvio, no? Perché il riscontro deve venire da fuori di me che sto parlando. È ovvio che se io vi dico : ho commesso un delitto e insieme a me c'erano degli altri, voi mi portate sul luogo. Io vi dico, posso benissimo inventare quello che mi pare: io ero lì, quell'altro era là; abbiamo visto come, lo ha detto... Qualcosa devo dire. Non posso mica dire che è venuto l'Arcangelo Gabriele e dopo ci ha portati via con le ali. E lo spiega con un esempio molto bene il Tribunale di Napoli, questo aspetto, che è stato tanto enfatizzato. Cioè a dire del riconoscimento dei luoghi, cioè a dire di un riscontro che proviene dallo stesso dichiarante accusatore. Il riconoscimento dei luoghi che fa il Lotti, proviene da lui stesso, eh. E per questo non vale niente. Secondo l'esempio della Corte di Appello di Napoli, 15 settembre 1986, Acquaviva: "Se Tizio afferma...” Per esempio, allora veniamo a noi: se Lotti afferma che Vanni ha ucciso la povera Pia Rontini sotto la Torre di Pisa, per esempio - e indica un luogo — non può essere l'accertata esistenza della Torre - la Torre di Pisa esiste e quindi lui sta dicendo la verità. No, eh - non può essere l'accertata esistenza della Torre a dimostrare la credibilità del Lotti, ovviamente. L'esistenza della Torre, quindi il riferimento al dato del luogo, comunque indifferente rispetto al tema storico da ricostruire, cioè a dire l'omicidio della povera Rontini, "può diventare efficace" - dice la Corte di Appello di Napoli -"a dimostrare il tema probatorio intermedio". Cioè la credibilità del Lotti. Allora, Lotti ha detto: Vanni ha ucciso la Pia Rontini sotto la Torre di Pisa. Il riferimento alla Torre di Pisa può diventare un elemento interessante che corrobora, conferma la credibilità del Lotti se, in questo luogo, sotto la Torre di Pisa, sono state trovate tracce di sangue dell'ucciso. Non tracce di sangue in generale, eh. Qui, sulle tracce di sangue ora parleremo. Tracce di sangue dell'uccisa. E, prima delle dichiarazioni accusatorie, tutti ignoravano la circostanza che l'omicidio fosse stato consumato sotto la Torre. Allora sì. Ecco il riscontro esterno: tu mi stai dicendo una cosa. Io vado sotto la Torre di Pisa, trovo tracce di sangue - non basta - trovo tracce di sangue che è compatibile con quello della vittima, quantomeno. E poi nessuno sapeva, prima che tu me lo dichiarassi, che veramente l'omicidio è avvenuto lì. Allora quel "lì", quel "lì" che tu mi stai indicando, anche se proviene da te, trova una conferma esterna, un riscontro esterno. Questo è il riscontro oggettivo. La differenza tra soggettivo e oggettivo è evidente: soggettivo viene da me, oggettivo sta fuori di me. Viene da altri, viene da altrove. Qui non ce n'è di queste cose. Anzi, a proposito delle macchie di sangue, ecco, siccome se n'è riparlato anche nelle discussioni finali, io do atto che, tra i vari cosiddetti riscontri oggettivi di cui ha parlato il dottor Giuttari e che fortunatamente non sono stati presi in considerazione dal Pubblico Ministero nella sua esposizione finale, c'è proprio questa storia delle macchie di sangue. Attenzione, ipotesi e situazione ben diversa, eh, da quella illustrata dalla Corte di Appello di Napoli, per esemplificare, comprensibilmente per tutti, il concetto di riscontro oggettivo. Dice: andare a lavarsi le mani sul greto del fiume e poi dei testimoni hanno visto delle macchie di sangue. Già tutto inutilizzabile, perché, voglio dire, il Presidente è intervenuto, pagina 50. Io, ripeto, che non ho visto...
Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: Ecco, appunto. No, Presidente. Ma è interessante...
Presidente: Sembravano macchie di sangue. Sì, sì.
Avvocato Mazzeo: ...per prendere le distanze. Perché... Teste Giuttari, prima parte del mattino, udienza 23/12/97, proprio mentre veniva interrogato Giuttari, fascicolo 64, pagina 50, il Presidente dice: "Avvocato, su questo punto c'è una perizia medicolegale che ha escluso che si tratti addirittura di sangue." Neanche sangue, era. Ma tu guarda, quando si dà una indicazione sbagliata, che valanga che viene fuori, dopo. Perizie, controperizie, testimoni. E poi, alla fine, non era neanche sangue. Io mi auguro fin qui di avere esposto chiaramente la differenza tra il riscontro oggettivo e quello che viene gabellato per riscontro oggettivo. A proposito di sangue, facciamo un passo indietro: ma questo benedetto, o maledetto, spolverino del Vanni, mi pare - mi corregga, Presidente - che esiste una perizia, o non è mai stata fatta una perizia che accertasse se c'erano tracce di sangue? No.
(voce fuori microfono)
Avvocato Mazzeo: Ma, anche questa, ve la - come direbbe il Pubblico Ministero - ve la lascio così. Perché voglio dire, questo spolverino è un elemento decisivo, eh. Le tracce di sangue, mi insegnano i Giudici togati, rimangono, eh. Rimangono a distanza di anni. 
P.M.: Legga gli atti, avvocato, prima di fare...
Avvocato Mazzeo: Prego? 
P.M.: Legga gli atti.
Avvocato Mazzeo: Ecco. Certamente, però, non è stata ripetuta dall'accusatore nella sua esposizione finale, evidentemente non è stata ritenuta congrua, come la storia delle buche, sotto un profilo di riscontro oggettivo. Poi parleremo anche delle buche che sono sparite nel frattempo. Sì fanno le bonifiche ambientali per trovare le buche con la bottiglia di vetro "Granini", 11 anni dopo. Le bonifiche ambientali. Quindi, allora, lasciamo perdere i riferimenti che provengono dallo stesso narrante e che sono di mero contorno descrittivo di luoghi e di persone perché sono acqua fresca, quando non sono addirittura invece la prova provata della falsità del dichiarante per le ragioni che ho già detto prima. Perché lui, il ponticello che c'era più acqua o meno acqua, la fonte e tutto, in quella condizione che lui ha così ben descritto, che seguiva la macchina, non poteva vedere niente. Poi dice ancora la Corte Suprema di Cassazione: "Il riscontro deve essere certo." E qui ci colleghiamo perfettamente al concetto di indizio, che anche lui deve essere certo come si è detto ieri. Obiettivamente certo e non soltanto possibile. Eccolo qui, la differenza tra indizio e possibilità, tra indizio e sospetto, tra indizio e ipotesi. L'ipotesi è una possibilità; l'indizio, invece, deve essere certo. Deve condurre in modo unidirezionale verso la persona dell'accusato. Sennò non si utilizza se è incerto. Se è incerto non è indizio, è un sospetto, è una ipotesi indimostrata.
Segue...

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