martedì 1 settembre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 3 marzo 1998 - Settima parte

Segue dalla sesta parte

« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: Avvocato può riprendere. Grazie.
Avvocato Mazzeo: Grazie, Presidente. Quindi, Signori Giudici, vorrei concludere le mie riflessioni, che sono più che altro riflessioni di ordine metodologico, di metodo. Quando c'è da fare un lavoro bisogna sapere come farlo, prima di tutto. Prima di accingersi a fare il lavoro, bisogna sapere, avere chiaro che strada seguire, che procedura seguire. Processo significa questo. Altrimenti non ci sarebbero i processi, ci sarebbe la giustizia di Lynch: preso il colpevole, messo sul ramo di un albero e tirata la corda. Si parlava degli indizi, si parlava della natura di certezza dell'indizio e conclusivamente: "Gli indizi" - dice appunto in quella sentenza Bozano la Suprema Corte di Cassazione - "devono portare ad un convincimento che non deve avere contro di sé nessun dubbio ragionevole." Nessun dubbio ragionevole. Nel senso, i dubbi irragionevoli ce li possiamo anche permettere, però purché li teniamo nel nostro foro interno, purché ce li teniamo per noi stessi. Qui siamo chiamati a fare esercizio di ragione e di civiltà; poi ognuno avrà le sue brave convinzioni: secondo me è questo; l'Italia è un paese di arbitri, a proposito del calcio, quindi, potrà permettersi anche l'Italia, in una vicenda come quella del "mostro di Firenze", di avere 50 milioni di giudici. Ma voi siete la legge, non quegli altri che rimangono. E quindi voi soltanto, di fronte a un dubbio ragionevole, ragionevole, dovete fermarvi... i dubbi irragionevoli: 'ma secondo me l'è colpevole', 'e chi mi dice che non ci fosse davvero il Vanni in quella macchina quella notte? '. . . No, questo non è un modo da ragionare da giudici. Voi siete chiamati a una funzione altissima e, a seconda di come la svolgerete, potrebbe segnare -questa è un'osservazione, direi una constatazione - il resto della vostra vita, proprio perché voi non avete scelto di fare questa professione di decidere del destino delle persone. Nessun dubbio ragionevole. Senza mai dimenticare che nella condizione di un accusato, e magari di un accusato ingiustamente, ciascuno di noi è esposto a trovarsi. E quindi, conclusivamente, su questo aspetto della, come dire, dell'ordine metodologico da seguire, io mi permetto di ricordare, anche al Presidente, la relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale, a proposito di quell'articolo 192 che ha canonizzato la cosiddetta "chiamata in correità vestita", che è una grande conquista di civiltà giuridica. Direi che fa bene a tutti noi, perché la calunnia è sempre in agguato nella vita di ciascuno di noi. E cosa dice il relatore al progetto preliminare, a proposito proprio del metodo, della strada da seguire, della procedura, del processo da seguire quando ci si trova di fronte a una chiamata in correità. In parole molto povere dice: state attenti, voi Giudici, perché dovete fare una serie di operazioni, servendovi, prima di tutto, del vostro buonsenso comune, anche per non cadere inconsapevolmente, diciamo, nel ridicolo. Inconsapevolmente, perché da un errore giudiziario ci si può anche salvare. Uno dice: 'bah, è stato bravo il Pubblico Ministero, sono stati ciuchi gli avvocati dell'accusato'-, gli elementi in nostro possesso a quell'epoca erano questi, poi ne sono venuti fuori altri. Si sa, la Giustizia umana è fallibile, questa la ricordavo, la Giustizia Divina, a proposito del Pacciani, non so quanto a proposito, comunque. Dico, ma dal ridicolo non ci salva nessuno, per tutti i secoli dei secoli, perché cadere nel ridicolo significa non fare esercizio di buonsenso comune. Cosa dice il relatore preliminare al Codice di procedura penale? Dice, a proposito della chiamata in correità, parla della: "Necessità" - ecco, leggo da qui - "di circondare con maggiori cautele il ricorso ad una prova come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all''imputato" - Lotti - "e ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine a ingenerare un erroneo convincimento giudiziario." - Qui si rivolge proprio ai Giudici "Il concetto di valutazione unitaria: credibilità, attendibilità intrinseca," - vedremo che vuol dire- - "attendibilità estrinseca, riscontro." - Quindi, valutazione unitaria. Postula, questo concetto, l'impegno del Giudice a indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. Ne deriva che l'onesto esame degli elementi capaci di offrire il riscontro alle dichiarazioni incriminanti, si traduce in un difetto di motivazione, rilevabile anche davanti al Giudice, di legittimità a norma dell'articolo 599, Comma I, lettera E, oggi articolo 606, Comma I, lettera E, sul vizio di motivazione. E quindi, questa indicazione, intanto di regola positiva di giudizio affermato da un articolo di legge - quindi, voi siete la legge, voi dovete applicare la legge, è l'articolo 192, Comma III del Codice di procedura penale - poi, queste indicazioni esplicative di interpretazione autentica della legge, data da chi l'ha scritta quella legge, in buona sostanza, sono stati il criterio che nella breve vita, diciamo, del nostro Codice di procedura penale - è entrato in vigore nel 1989 - sono stati criteri a cui si è uniformata la Corte Suprema di Cassazione. Che, come spiegavo prima, per i Giudici non togati, è il Giudice dei Giudici, è quello che dice se la vostra sentenza sarà stata conforme a legge, oppure avrà violato la legge. E, in particolare, esiste una sentenza della Corte di Cassazione, che è stata data a Sezioni Unite. Che significa Sezioni Unite della Corte di Cassazione? Che è una giurisprudenza fortissima. La Corte di Cassazione su questo argomento così delicato, così infido, come la chiamata di correo, ha ritenuto opportuno pronunciarsi a Sezioni Unite. Tutte e cinque, sei, non so quante sono le Sezioni della Corte di Cassazione, si sono messe insieme e hanno formulato una regola di giudizio. Come dire: le regole a cui deve attenersi il Giudice - in questo caso voi - quando si trova di fronte a una chiamata di correo, stante l'estrema delicatezza anche sotto il profilo di civiltà di questo strumento di ricerca della verità. Mi riferisco alla sentenza del 21 ottobre '92, Sezioni Unite, Corte di Cassazione, è il "caso Sofri", sentenza Marino più altri. Dove nei motivi della decisione la Corte Suprema dice: "I problemi relativi all'interpretazione dell'articolo 192, Comma III del Codice di procedura penale vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità, come dice la legge, unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, e nei termini indicati dall'istanza" - era un ricorso in Cassazione -"sopra richiamati dal Procuratore Generale, presuppongono, nell'ordine logico, la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sé considerata, pone sotto un duplice aspetto.” E qui bisogna attenersi a questo; infatti, il resto della mia esposizione avrà a che fare con una, come dire, applicazione, ecco, di questi principi - Sezioni Unite della Cassazione -riferiti al nostro caso concreto. "In primo luogo" - dice la Cassazione, Sezioni Unite - "occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante" - il problema della credibilità del Lotti, confidente e accusatore, si è confessato e accusato. Quindi, la credibilità del dichiarante come quindi - "in relazione alla sua personalità," - quindi, esame della personalità - "alle sue condizione socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità," - rapporti Lotti-Vanni, per esempio, eccetera - "e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici." Catartico sentimento di autoliberazione di cui si parlava prima. Quindi, allora, primo esame che deve fare il giudice: la credibilità. E quali sono i parametri della credibilità? Andare a guardare, analizzare e studiare, sotto un profilo di credibilità, con riferimento al fatto se sta dicendo la verità oppure no, va bene, "la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con gli altri chiamati in correità, la genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici." "In secondo luogo" - dice la Cassazione - "si pone il problema della verifica della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni." Allora, intanto vediamo la persona, poi vediamo cosa ci dice. Vediamo cioè questa "intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri" - e qui fa un rimando a quella Giurisprudenza da qui a cinquant'anni prima che vi ho citato - "alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato." E quali sono i criteri per stabilire se il racconto del Lotti ha l'apparenza della verità, è credibile oppure no? Eh, i criteri sono: "precisione, coerenza, costanza, spontaneità", e così via. Precisione, coerenza, costanza, spontaneità... Avrete notato che non mette più disinteresse, per la ragione che avevo spiegato prima. Mentre fino a qualche anno fa, fra i criteri dell'intrinseca credibilità c'era il disinteresse di colui… cioè, non ho un interesse io a dire una cosa piuttosto che un'altra, sono libero, la mia coscienza è libera, mi voglio liberare. E invece non lo mettono più, giustamente. Con una legislazione poderosa come quella premiale che abbiamo, bisogna fare buon visto a cattivo gioco, in poche parole questo è il sano realismo dei giudici, e dire: lasciamo perdere il disinteresse, guardiamo le altre cose, perché sennò nessuna chiamata in correità sarebbe utilizzabile, ecco; sarebbe inutilizzabile in partenza. 

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