giovedì 29 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Quarta parte

Segue dalla terza parte.

Avvocato Filastò: Certo. Come del resto, fra l'altro, quello che lei sta dicendo è confermato dal secondo delitto del '74; dove esistono 96 lesioni da taglio sul corpo della ragazza.
Francesco De Fazio: Sì, Rontini mi sembra.
Avvocato Filastò: No no.
Francesco De Fazio: No.
Avvocato Filastò: Si chiamava Stefania Pettini.
Francesco De Fazio: Pett...
Avvocato Filastò: Pettini, Stefania Pettini.
Francesco De Fazio: Sì, certo.
Avvocato Filastò: E di cui alcune, di queste lesioni da taglio, sono finalizzate a provocare la morte. Perché l'abbiamo visto prima.
Francesco De Fazio: E altre alludono.
Avvocato Filastò: E altre alludono, sono superficiali.
Francesco De Fazio: No, alludono ad aree genitali.
Avvocato Filastò: Ad aree genitali.
Francesco De Fazio: ... organi sessuali.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Quelle sono lesioni che sono intorno, mi sembra di ricordare, intorno alle mammelle, intorno...
Avvocato Filastò: E alla zona del pube.
Francesco De Fazio: Sì, appunto.
Avvocato Filastò: E sulle cosce.
Francesco De Fazio: Sì, sì.
Avvocato Filastò: E voi avete anche...
Francesco De Fazio: Allora, un momento. Quando si dice, diciamo "alludono", anche qui non vogliamo dire se l'autore... significa che l'autore, in qualche misura anche inconsciamente, nel dare le coltellate, ha seguito un iter che rappresentava un qualche cosa che era il perfezionamento delle sue tendenze. Cioè se io accoltello uno per difendermi, accoltello dove capita, l'accoltello dove mi capita di colpirlo. Se io accoltello uno con un certo gusto nell'accoltellarlo, evidentemente questa costellazione intorno alle aree mammarie, intorno alle aree genitali, poteva essere - siamo sempre ... - il preludio che poi si realizzava di seguito, attraverso le escissioni.
Avvocato Filastò: Certamente. Infatti voi avete proprio parlato di esordio, o preludio, insomma; con riferimento a queste lesioni del '74. E come anticipazione di sviluppi futuri, in sostanza.
Francesco De Fazio: L'abbiamo detto dopo, ovviamente.
Avvocato Filastò: Sì sì.
Francesco De Fazio: Ex post.
Avvocato Filastò: Ex post, certamente. Oh, voi riferite, nella vostra relazione, a pagina 19 della perizia, un dato che alla luce di altre emergenze, di cui hanno... che hanno formato oggetto anche di questo processo...
Francesco De Fazio: Sarebbe...
Avvocato Filastò: E' interessante. Vale a dire, voi riferite di una confidenza che la povera Stefania Pettini avrebbe fatto alle amiche circa il fatto di essere stata seguita da uno sconosciuto, alla stazione. Io volevo sapere, se ve ne ricordate, se questa informazione la ricavaste... E' riportata.
Francesco De Fazio: Non ricordo assolutamente nulla. Se qualcuno di voi ricorda qualcosa, io non... assolutamente no. (voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Nella prima, nella prima. Dunque: "La ragazza", voi scrivete... descritta come corretta e riservata, nell'estate aveva avuto una simpatia al mare. Ed aveva riferito alle amiche che in altra occasione era stata seguita da uno sconosciuto alla stazione di...
Francesco De Fazio: Avvocato, non posso che essere...
P.M.: Presidente, chiedo scusa, Presidente. Si tratta di un fatto del 1974, che non è oggetto di questo processo.
Presidente: Ma infatti, è quello che volevo far osservare io. Però, se è en passant, si può dire anche una cosa.
P.M.: Sì, ho capito, ma qui si tratta di "una simpatia... seguita da uno sconosciuto", che obiettivamente i periti fanno presente sulla base di elementi che hanno; ma non vedo la possibilità di…
Francesco De Fazio: No, signor Pubblico Ministero, non sulla base... Sulla base di documenti.
Avvocato Filastò: Dagli atti. Eh, questo volevo sapere.
Francesco De Fazio: ... probabilmente, di verbali di Polizia, di ipotesi così...
Avvocato Filastò: Eh.
P.M.: E certo...
Francesco De Fazio: Cioè, volevo dire, noi nemmeno avevamo memorizzato, perché non è un''acquisizione diretta nostra.
P.M.: Comunque è un fatto che, Presidente, non è oggetto di questo processo.
Presidente: Noi dobbiamo pensare dall'81 in poi.
Avvocato Filastò: Sì. E7 oggetto di questo processo, perché fa parte della lista che ho presentato come difensore, e che è stata ammessa.
P.M.: Sì. Ma le…
Presidente: (voce sovrapposta)
Avvocato Filastò: In cui io ho chiesto che...
Presidente: ... limitatamente ai fatti per cui noi ci...
Avvocato Filastò: Ho parlato in tema di: "Presupposti investigativi da intendersi, nel complesso: dati obiettivi, rilievi necroscopici, orari presumibili delle uccisioni, stato dei vari luoghi, modus operandi...
P.M.: Nei modi oggetto di...
Avvocato Filastò: ... dell'omicida e degli omicidi, secondo l'impostazione accusatoria; unicità e uso dell'arma da fuoco, dell'arma bianca, eccetera. Tali da conferire omogeneità e/o unicità dal punto di vista dell'autore, dei delitti cosiddetti 'del mostro'. Al fine dell'accertamento o della negazione del reato contestato alla lettera Q del capo di imputazione, vale a dire l'associazione per delinquere, in cui si ipotizza l'esistenza di un gruppo criminale organizzatosi nella provincia di Firenze, commettente delitti a danno di giovani coppie" eccetera, eccetera. "E quindi l'esistenza o meno - poi si insiste – di una specificità dei comportamenti in tutti i delitti contestati nel capo di imputazione, e in quelli non contestati agli attuali imputati. Ma contestati a Pietro Pacciani, ritenuto associato al gruppo criminale. Ricorrenti, senza sostanziali varianti, per quanto concerne il modus operandi, seppure talvolta modificato da circostanze e avvenimenti contingenti ed estemporanei, ricollegabili ad una ritualità". Io, questo è lo scopo. Ecco, una delle ragioni per cui ho insistito perché venissero sentiti questi periti era questo, aveva a che fare con questo tipo di...
Presidente: Comunque io ricordo, non c'ho sotto mano l'ordinanza che fu a suo tempo emessa dalla Corte...
P.M.: Se vuole, ce l'ho io, Presidente.
Presidente: Bene. Ad ogni modo, mi ricordo in particolare quello che chiese l'avvocato Santoni-Franchetti, la parte civile: furono escluse tutte le prove che attenevano ai fatti non oggetto di questo processo.
P.M.: E' così, Presidente.
Presidente: Ora, che noi così, en passant, si parli di qualche altro delitti, nulla in contrario. Però l'indagine nostra è quella che riguarda il capo di imputazione, e basta.
P.M.: Grazie, Presidente.
Presidente: Eventualmente la Corte poi farà, se riunirà il processo o non lo riunirà, è un'altra cosa. La Corte d'Appello...
Avvocato Filastò: Presidente, mi permetta. Bisogna che dissenta da questa sua impostazione, perché questo può...
P.M.: C'è un'ordinanza, anche se dissenti.
Avvocato Filastò: Sì. No, ma l'ordinanza, ripeto, ammette questi...
P.M.: No.
Avvocato Filastò: ... queste persone.
P.M.: Se vuole, gliela.
Avvocato Filastò: Sulla base di quello che è il testo...
P.M.: Allora, Presidente, chiedo che venga...
Avvocato Filastò: Però, in ogni caso, un'ordinanza: se l'ordinanza fosse contrastante - in questo momento non me la ritrovo sott'occhio, sotto mano; non mi pare che ci sia nulla di contrastante letteralmente -questa ordinanza, se necessario, può anche esser modificata. Perché dico questo? Perché mi pare evidente che questa difesa, la difesa del Vanni, ha interesse, eliminato il quale a questo punto verrebbe eliminato direi l'80% dell'impegno e delle possibilità di difendersi di Vanni, ha tutto l'interesse a definire o a confermare, o a provare, o a tentare di provare...
Presidente: Allora, a questo punto, a questo...
Avvocato Filastò: Posso finire, Presidente?
Presidente: Sì sì.
Avvocato Filastò: Che l'autore di questi delitti è unico. È una persona sola. Quindi, naturalmente, ha interesse a determinare o meno l'esistenza in tutti i delitti della serie di elementi di carattere comune, connettivo l'uno rispetto all'altro, suscettivi di identificare, come è stato detto finora, l'esistenza di un'unica mano, di un'unica tensione di tipo psicologico, e tutto il resto. Tutto questo naturalmente all'interno di una valutazione che è, quantomeno sotto il profilo della valutazione di determinati elementi, da affidarsi a dei periti. Io avevo chiesto anche del testimoniale, sul punto. Ma tutto questo è stato eliminato. Riguardi complessivamente un sistema di delitti, che qui artificiosamente, sia stato presente o separato, siano stati separati e risultino separati i due delitti del 1981, avvenuti l'uno a distanza di quattro mesi dall'altro, con modalità perfettamente identiche, questo è un discorso. Ma che non se ne possa parlare neppure sotto il profilo di una eventuale valutazione rispetto a degli elementi comuni, allo scopo che dicevo prima, quello scopo difensionale che dicevo prima, a me questo francamente mi pare di una assurdità notevole, straordinaria, eccezionale. Persino direi fuori di qualsiasi norma processuale.
Presidente: No, avvocato, non è così. Perché allora lei può voler parlare anche di un altro delitto che per noi è un delitto estraneo alla nostra indagine.
P.M.: Poi, insomma, continuano a dirvi, si continua a dire “artificiosamente”. Ma c'è un capo di imputazione.
Presidente:  Allora, a questo punto la Corte, sull'osservazione della difesa e sull'opposizione del Pubblico Ministero, si ritira per chiarire e eventualmente modificare l'ordinanza che ammise la prova a suo tempo.
P.M.: Bene. Grazie, Presidente.

« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: Comodi, comodi. Allora: "La Corte di Assise di I Grado di Firenze, proponendo sull'opposizione del Pubblico Ministero a che siano proposte dai periti: De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini, domande attinenti all'analisi di episodi omicidiari diversi da quelli per cui è il processo; Rilevato che l'esame dei periti suddetti fu ammesso con ordinanza del 06/06/97, limitatamente all'analisi dei fatti di omicidio per i quali si procede, come può evincersi dal contesto dell'ordinanza anche per le prove ammesse alle altre parti, e specificatamente con riferimento alla lista testimoniale depositata dall'avvocato Santoni Franchetti, che pertanto l'esame dei periti deve avvenire nello stesso ambito; Per questi motivi all'integrazione dell'ordinanza ammissiva delle prove in data 06/06/97, limita l'esame dei periti sopracitati nel senso suddetto." Prego, avvocato Filastò. 

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