martedì 27 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Seconda parte

Segue dalla prima parte.

Avvocato Filastò: Benissimo. Ecco, e da questo punto di vista, questo lo avete detto ora. Non ricordo se durante l'esame dibattimentale, oppure in una delle relazioni, avete detto che fra, dopo la valutazione delle singole azioni omicidiarie, le connessioni, il fatto di aver rilevato da parte vostra delle connessioni, nel senso di affinità fra l'una e l'altra azione omicidiaria, questa vostra valutazione aveva validità di strumento di prova.
Francesco De Fazio: Lo abbiamo detto noi?
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Questa validità aveva strumento di prova?
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Cioè...
Avvocato Filastò: Stavo dicendo, quando voi avete riscontrato... per esempio, faccia conto, voi avete fatto una valutazione anche di tipo elettronico delle escissioni riguardanti la parte pubica di quattro ragazze. E, fatta questa valuta... Voi avete esaminato i singoli casi. E, dopodiché, avete riscontrato l'esistenza di determinate affinità. Riscontrandola proprio materialmente, ecco, attraverso poi lo vedremo meglio questo aspetto, attraverso l'esame grafico ed elettronico delle ferite. Ecco, quando voi dite in quel caso, ricavate determinate conclusioni da questo esame connesso, comparato, di queste diverse escissioni, secondo voi questa vostra valutazione - mi pare lo abbiate già detto, anzi, lo avete già detto - ha validità di strumento di prova, di fonte di prova, oppure no? Ecco, questo è il discorso.
Francesco De Fazio: Avvocato, lei mi mette in imbarazzo, perché la perizia si qualifica come mezzo di prova. E una perizia ci è stata data. Questo, però, è un discorso di tipo giuridico procedurale che non interessa me, medico-legale. Quindi, la perizia si qualifica in... Ma questa perizia, in particolare, essendo una perizia che era volta a risalire dalla tipologia dei reati alla tipologia del, o degli autori, evidentemente è una perizia particolare nel cui contesto delle singole attività svolte, compresa quella alla quale lei fa rifermento, sulla quale tornerò specificamente, rappresentano dei tasselli di attività svolte in funzione della soluzione del quesito al quale abbiamo fatto riferimento. Risalire alla tipologia dei delitti... Quindi, se lei praticamente chiede una qualificazione della perizia sul piano giuridico procedurale, non ha bisogno di chiederlo a me, lo chieda a se stesso, al Presidente, al Pubblico Ministero, perché... Se chiede, però, se realmente le attività da noi svolte in questa perizia hanno valore di prove, allora io le devo dire, secondo buon senso, che no. Sono elementi valutativi che si raccolgono in funzione di propensione. Perché la nostra perizia che serviva praticamente a valutare, in funzione dei delitti commessi, anche nella ipotesi di una propensione di ulteriori delitti, se si trattava di più autori, o di un autore. E le tipologie di questo autore. Noi poi, per altro, venendo nel inerito, non abbiamo fatto questa valutazione che è l'analisi elettronica di immagine sui reperti che abbiamo di fatto di volta in volta accertato, perché non abbiamo fatto noi le autopsie dei singoli casi. Per altro, soltanto nell'ultimo caso, l'autopsia non è stata affidata né a me, né ai miei collaboratori. Ma io ho partecipato, ho visto l'esecuzione dell'autopsia. Negli altri casi, non ci eravamo nemmeno. Quindi, le indagini sono state fatte su un piano, per così dire, virtuale. Noi abbiamo preso una delle indagini abbastanza importante per i nostri fini: riguardava prendere persone, un gruppo di venti persone, tra cui pochissimi addetti che svolgevano autopsie. Quindi in grado di tagliare, che avevano una determinata tecnica a tagliare, e gli abbiamo fatto far dei tagli, a queste persone. Poi abbiamo esaminato queste immagini e abbiamo evinto l'uovo di Colombo, l'acqua fresca. Cioè, che ognuno di noi agisce alla propria psicomotricità in un determinato modo. Se io taglio la bistecca, permetta... fin quando non mi ammalo, fin quando non ho alterazioni anche di tipo neurologiche, fin quando non mi trema la mano, allo stesso modo; un altro, la taglia con un altro angolo di incidenza. È chiaro che se mi si avverte, o se mi si dice: ma tu... posso benissimo variare le modalità di taglio. Però ognuno di noi ha una motricità, per cui esegue, tranne alterazioni patologiche, allo stesso modo. E allora abbiamo visto che, abbiamo sperimentalmente visto che esistono modalità di tagliare abbastanza... E siamo andati a vedere le fotografie che sono state svolte di volta in volta dalla Polizia. Per altro, con obiettivi diversi, con macchine fotografiche diverse, con incidenza diversa... Mentre, se nell'’ambito di indagini seriali, sarebbe stato opportuno un certo tipo di tipologia unitaria divisione. Abbiamo preso queste fotografie e allora abbiamo evinto, quindi si tratta di una prova – lo stabilisca lei se è prova, o se non è prova - abbiamo evinto che praticamente, nella serie di lesioni che le vittime presentavano, sussistevano caratteri tali da consentire di ipotizzare che si trattasse di una stessa mano. Se questa è prova, o meno, non...
Avvocato Filastò: Certo. Ma io mi riferivo a questa espressione che ha usato, per chiarire un punto di vista che è questo: questi vostri elaborati, sia i due elaborati scritti. Il primo che arriva fino al '94, all'omicidio... dell'84, scusi. E l'altro che comprende invece l'omicidio del settembre dell'85, sia il vostro esame in sede di dibattimento, nel corso del processo Pacciani, comprende grosso modo, direi, due ordini di valutazione e contemporaneamente di problemi. Cioè a dire, il primo è un principio di carattere analitico, in cui voi analizzate, vedete da vicino e contemporaneamente tentate delle connessioni, rispetto ai dati obiettivi cosi come evidentemente vi vengono forniti attraverso foto, attraverso rapporti, relazioni e tutto il resto. E questo aspetto, come dicevo prima, analitico, ha una sua validità. Quale sia e come debba definirsi sul piano giuridico, se valore di prova, oppure no, questo è un altro discorso. Mentre diverso è il piano successivo. Cioè a dire, molto più ipotetico evidentemente, in cui voi, partendo da quella analisi, proponete una serie di rilevi, anche per esempio in punto di dinamica psicologica. È corretto questo discorso? Cioè a dire, di questo diverso duplice aspetto del vostro, direi per me fondamentale impegno analitico e d'altro genere?
Francesco De Fazio: Sì, sostanzialmente sì. Dinamica psicologica forse è un termine generico. Ciò che ha guidato la nostra indagine è stato, da parte nostra, un impegno molto valido, non valido non ha importanza, ma certamente molto approfondito di valutazione crimino-genetica e crimino-dinamico, che significa ad un certo punto valutare, dopo aver fatto una analisi di dati. Lei chiama analisi di dati, o analisi di elementi che riguardavano dati raccolti da altri in situazioni diverse. E abbiamo creato una sintesi di tipo crimino-genetica o crimino- dinamico. Tanto per fare un esempio, no? E' solo per fare un esempio: evidentemente, nella tipologia dei cosiddetti serial killer con i quali si intende alludere a reati di tipo sessuale, diversamente tutti i reati di mafia sarebbero reati di serial killer, perché un mafioso ne ammazza 30-40, senza risparmi di energie. Esistono situazioni in cui... anzi, la maggior parte delle situazioni, in cui la persona che uccide, uccide dove capita e quando capita: per strada, nell'ascensore, nella viuzza... E non situazioni, come in questo caso, che hanno un loro significato stabile: cioè, situazione di coppia, uccidere sempre persone in coppia, uccidere sempre persone appartate in luoghi con una macchina, uccidere sempre persone che si stanno accoppiando, o stanno, o perlomeno sono ai preliminari di un accoppiamento. E già questo è una variabile molto importante, rispetto alla ordinaria estrinsecazione di delitti in serie di un uomo nei riguardi di una donna, o in più uomini nei riguardi di una donna. Quindi è una posizione crimino-genetica e crimino-dinamica.
Avvocato Filastò: Certo. Comunque, il vostro primo obiettivo, nell'’ambito di questa indagine, è stato quello di identificare, beh, quella che io definisco, ma anche voi mi pare lo definite qualche volta in questo modo, come dinamica materiale dei delitti.
Francesco De Fazio: No, dinamica materiale e dinamica psicologica dei delitti.
Avvocato Filastò: Sto parlando del primo obiettivo.
Francesco De Fazio: Sì, dinamica materiale.
Avvocato Filastò: Dinamica materiale. E questo voi lo avete fatto applicando piuttosto un metodo analitico, che non sintetico. E' così?
Francesco De Fazio: Tutte le valutazioni hanno una fase analitica e poi sintetica, per forza.
Avvocato Filastò: Certo. No, io sottolineavo questo aspetto delle analisi, perché è un aspetto che proprio lei, professore, aveva nell'ambito nel suo esame, nel corso del processo Pacciani, sottolineato, proprio rispondendo a certe notizie di stampa che attribuivano alla vostra equipe il fatto di aver creato un identikit - e lei giustamente dice: non vedo nulla. Dal nostro obiettivo lei ha fatto, questo identikit...
Francesco De Fazio: Sì, sì.
Avvocato Filastò: Ma è stato, prima di tutto, questo impegno di carattere...
Francesco De Fazio: No, no, questo è vero.
Avvocato Filastò: Ecco.
Francesco De Fazio: No, questo è vero, perché identikit significa, ad un certo punto, esattamente il contrario.
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Cioè, noi qui dentro testimoniamo che abbiamo visto un uomo che è uscito, che aveva la barba bianca, le sopracciglia folte... Cioè, l'identikit è esattamente il contrario... Questa è una predizione; quella lì invece è una memorizzazione di dati in funzione ad aiutare la Polizia a scoprire... Quindi il termine identikit, come tanti altri termini, sono stati usati dalla stampa impropriamente, in questo caso.
Avvocato Filastò: Benissimo. Ora, fatta questa premessa, diciamo così, metodologica e di impostazione generale del vostro lavoro, io vi chiedo di, sinteticamente, indicare quelli che... Lo ha già fatto lei, professore, ma così, in passant, non su domanda specifica...
Francesco De Fazio: Sì.
Avvocato Filastò: ... quelli che, secondo voi, sono gli aspetti comuni di questi delitti cominciando dal 1968. Cioè a dire, se sono identificabili, è identificabile una serialità, nel senso di esistenza di elementi di carattere comune di questi delitti, dei delitti di cui ci occupiamo. La Corte per la verità si occupa di una parte di essi, vale a dire qui cominciamo di occuparci di questi delitti a partire dall'ottobre del 1981, arrivando fino all’85.
Francesco De Fazio: Cioè li richiede dall'inizio, dal '68 in poi.
Avvocato Filastò: Ecco. Invece io voglio sapere se, dal '68 in poi, fin dal '68 è ravvisabile, sono ravvisabili degli elementi comuni in tutti questi delitti che comprendono appunto '68, '74, '81 numero 1, e poi '81 numero 2, eccetera. Ecco.
Francesco De Fazio: Beh, noi abbiamo utilizzato un sistema elementare. Abbiamo esaminato le caratteristiche comuni e differenziali fra i vari delitti. E queste analisi dei singoli episodi delittuosi han tenuto conto, nella sottoipotesi del fatto che si potesse trattare di una sola persona, della possibilità di evoluzione del modus operandi. Ora, cominciamo con delle osservazioni elementari: la stessa arma; proiettili provenienti dalle identiche partite di proiettili. È chiaro che sono dati che noi abbiamo acquisito perché c'erano agli atti. E praticamente le stesse condizioni ambientali e le stesse situa... e situazionali. Questo è molto importante. Abbiam fatto - non l'abbiamo presentato perché è stato un nostro brogliaccio di lavoro, ma ce l'abbiamo qua con noi, credo che l'abbiam portato - abbiam fatto un librone molto più grosso di questo, di una analisi comparativa di tutti i delitti seriali di cui alla letteratura internazionale, tedesca in particolare, perché poi di italiani non c'era niente. E abbiamo visto come il serial killer operava nelle condizioni in cui gli si creava l'occasione, non è che operava e opera nelle... E anche se andiamo a vedere i casi successivi a questo, i casi americani: l'anno scorso abbiamo avuto un collega americano che ha fatto un corso nel nostro istituto relativamente alle esperienze americane in questo settore, e allora il serial killer opera, uccide dove gli capita di uccidere. Qui, invece, abbiamo le stesse condizioni ambientali e situazionali. E poi siamo passati...
Avvocato Filastò: Ecco, per esempio, esplicitando? Progressione, cioè a dire, fase lunare?
Francesco De Fazio: Progressione...
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Sono elementi non di rilievo medico-legale e criminologico. Sono elementi di base comune, che hanno un loro significato.
Avvocato Filastò: Comunque, ma esplicitando queste condizioni comuni, sono, riguardano che cosa, professore? La fase lunare per esempio, no?
Francesco De Fazio: No, riguardano...
Avvocato Filastò: O le condizioni di luminosità, la collocazione geografica, così.
Francesco De Fazio: Sì, ma le circostanze. Cioè soprattutto riguardano, il fatto singolare di questo delitto, di questa serie di delitti, è che l'uccisione della donna avviene quando la donna è in coppia, in fase di accoppiamento. Questa è la singolarità. Perché se io una... realizzo delitti sessuali come equivalenti sadici di atti sessuali, li realizzo dove mi capita e quando mi capita; anche in ascensore, insomma, per dirne una.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Quindi qua c'era una serie di cose che orientavano già in un determinato modo. Ma non c'era proprio poi manco bisogno della perizia: questo è stato percepito dalla Polizia, dagli inquirenti, nel momento in cui è stata disposta la perizia. Qua c'è una scheda che riassume tutti quei dati lì. 

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