venerdì 30 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Quinta parte

Segue dalla quarta parte

Avvocato Filastò: Continuando l'analisi dei singoli casi... beh, io ora qui mi trovo proprio di fronte subito ad una difficoltà perché la mia domanda sarebbe questa - che poi non è una domanda, è una precisazione - che riguarda quello che io ritengo un errore, evidentemente, frutto di un ricordo impreciso da parte del professor Beduschi, perché era lui che rispondeva in quel momento, contenuto a pagina 18, 18 e 20 de verbale di udienza del 15/07/94, relativo al processo Pacciani. Errore in che senso? Il professor Beduschi dice una cosa che sembrerebbe in qualche modo contraddire, in parte, molto parzialmente, quell'aspetto di evoluzione nelle escissioni di cui si è parlato prima. Nel senso che, dice il professor Beduschi che: l'escissione del caso numero 3 - che non ci riguar. . . non ci dovrebbe riguardare - sarebbe più disordinata spingendosi a... in modo irregolare, a estirpare anche, in parte, la parte anale della vittima. E invece, ecco, io volevo chiarire che anche come risulta dalla relazione, e su questo se il professor Beduschi mi può dare atto di questo, questo appartiene al caso 4. Cioè, nel caso 3 l'escissione riguarda solamente la parte pubica, con riferimento proprio alla zona, per intendersi, pilifera; mentre nel caso 4 abbiamo questa escissione più vasta, e per questa ragione anche più irregolare nella sua forma, che comprende anche la zona... Il caso 4 ci riguarda, è il delitto dell'ottobre del 1981, quindi 2 ottobre 1981, il caso è quello di Susanna Cambi e Stefano Baldi, riguarda, appunto, anche questa zona più vasta fino ad estirpare anche... fino a arrivare a una zona, insomma, comprendente anche la parte anale. Ecco, questo... volevo chiarire questo, se mi da atto che c'è questa... 
Giovanni Beduschi: Sì, penso si sia trattato di un errore materiale perché, in effetti, dai nostri schemi...
Avvocato Filastò: Certo. 
Giovanni Beduschi: ... la cosa è rispondente a come lei l'ha prospettata,
Avvocato Filastò: Benissimo. 
Giovanni Beduschi: Il caso... 
(voce fuori microfono) 
Giovanni Beduschi: No, no, no, il caso 3 è la...
Presidente: Professore, scusi, dica il suo nome. 
Giovanni Beduschi: Beduschi, Beduschi. 
(voce fuori microfono) 
Giovanni Beduschi: No, il caso 3 a cui fa riferimento l'avvocato è Di Nuccio Carmela, e il caso 4 è Cambi Susanna. E dagli schemi allegati alla perizia, e quindi, di conseguenza anche alle fotografie, che adesso non sono in mio possesso, ma che possono essere...
Avvocato Filastò: Certo. 
Giovanni Beduschi: ... prontamente verificate, ritengo si sia trattato, in quella mia deposizione, di uno scambio materiale di casi...
Avvocato Filastò: Certo, infatti. E quindi, voglio dire, questa evoluzione in senso aggiuntivo, perché poi nel caso successivo, quando si verifica la prossima escissione, vale a dire il caso dell' 84, che riguarda la povera Pia Rontini, a questo punto, c'è anche l'interesse verso il seno. Questa evoluzione, in senso aggiuntivo, come dire, accrescitivo, è riscontrabile proprio, dire, con una carenza che non presenta nessun tipo di contraddizione. Ecco, questo volevo chiarire. Ecco, ora io volevo chiedervi questo. Voi avete esaminato, beh, questo d'altra parte bisogna per forza menzionarlo perché... quattro escissioni pubiche, che sono quelle che riguardano il primo... la prima, il giugno dell'81; la seconda, l'ottobre dell'81; la terza, il luglio dell'84; e la quarta, il settembre dell'85. Ora, con riferimento a queste escissioni, soltanto pubiche, volevo sapere se voi avete localizzato, come posizione, come scelta di posizione della lesione, dell'escissione, un punto ben determinato, sempre, in tutti i casi, rispetto alla radice delle cosce e rispetto alla linea dell'ombelico.
Francesco De Fazio: Ma... De Fazio. Prego, vorrei capire il senso. Non si può rispondere a una domanda se non se ne capisce il senso.
Avvocato Filastò: Sì, certo, professore.
Francesco De Fazio: Non riesco a capire...
Avvocato Filastò: Il senso della domanda è la esplicitazione, in termini esemplificativi, di quello che lei ha già detto circa la probabilità, o l'altra probabilità, poi verrà meglio come definire questo vostro giudizio, che colui che compie queste escissioni, sia sempre la stessa persona. Cioè a dire, che dietro a questo tipo di lesioni, si trovi la medesima mano.
Francesco De Fazio: Ecco, io però, ecco, la ringrazio per avermi chiesto... avermi dato questa spiegazione che mi consente di affermare che quello che noi abbiamo, salvo poi adesso scendere nel particolare, quello che noi abbiamo sempre detto, è comunque scritto e pensato e che pensiamo ancora, è che in delitti diversi dove esistevano lesioni da punta e taglio diversi, diversificati, abbiamo, siamo arrivati alla conclusione che questa situazione di diversificazione - non uso, in alcuni casi, dell'arma da punta e taglio; uso, non centrato inizialmente e non mirato all'asportazione del seno e del pube - non era in contrasto con un'unica mano, anzi, poteva delineare un percorso.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Eh, però, ecco, penso che noi non possiamo che fermarci qua, cioè, non abbiamo... malgrado l'apparente diversità fra un caso e l'altro, che avrebbe potuto portarci a dire che si trattava di delitti diversi e di mani diverse, noi abbiamo interpretato le cose in termini tali da dire che poteva benissimo, era concretamente attendibile che si trattasse di uno stesso autore anche dal punto di vista delle lesività da punta e taglio, in quanto le lesività da punta e taglio, malgrado gli apparenti contrasti, delineava una stessa mano di una persona che però ha avuto un'evoluzione nel praticare i tagli. Ecco, restiamo sempre qua?
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Pretendere poi di arrivare invece alla prova che sia stato...
Avvocato Filastò: No, no, no. Questo... che poi, naturalmente, il problema, l'abbiamo già detto, che la definizione di prova o non prova, questa è una cosa che appartiene al giudice e prima anche agli avvocati, quando discuteranno. No, ma proprio in questa ottica, in questo quadro, io volevo, come dire, esplicitare meglio questo discorso, con particolare riferimento alle escissioni pubiche, in cui voi avete, prima di tutto, ricercato la localizzazione come posizione di queste ferite, rispetto alla radice delle coscie, rispetto alla linea dell'ombelico, in tutti e quattro i casi. Poi avete localizzato l'andamento del perimetro per esaminarne la forma geometrica.
Francesco De Fazio: Certo.
Avvocato Filastò: Poi avete calcolato, avete fatto il calcolo dell'area e della profondità della lesione. Infine poi avete fatto il calcolo, rispetto al perimetro, del dove inizia l'azione da taglio, che secondo me, fra l'altro, di tutti è il dato, for... no, questo lo direte voi, ma insomma, a mio parere, il dato più indicativo, da una collocazione, ecco. Voglio dire, questa è la domanda: se voi a vete fatto queste analisi e quali sono i risultati che hanno dato queste analisi, con riferimento alla escissione pubica.
Francesco De Fazio: Allora, il problema, la risposta, diciamo, si divide in due fasi, ima fase di valutazione morfologica generale e macroscopica, desunta dalle fotografie a nostra disposizione, perché non sono... non si è potuto partecipare alle autopsie direttamente e quindi prendere direttamente le misure in corpore vivi...
Avvocato Filastò: Salvo che nell'ultimo caso...
Francesco De Fazio: Salvo che nell'ultimo caso.
Avvocato Filastò: ... che è compreso nei quattro. 
(voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Sì, sì, ma insomma avete assistito però?
Francesco De Fazio: Sì. E, invece, l'elaborazione poi computerizzata dell'immagine per la quale poi passerò la parola al collega, professor Pierini. Dal punto di vista macroscopico, anatomo-patologico che era quello... che è quello di mia maggiore pertinenza, si è rilevato, sostanzialmente, come elemento che accomunava queste lesioni, queste escissioni pubiche, si è rilevata un'incisura ricorrente nel quadrante, credo, attorno alle ore 11 del quadrante del cerchio...
Avvocato Filastò: Esattamente, sì, 10-11.
Francesco De Fazio: Ecco... che è stata da noi interpretata come un atto anche facilmente immaginabile e plausibile in due... in due gesti, diciamo. Quindi, un primo colpo di escissione, poi una sorta di interruzione, con o senza estrazione della lama, e poi un secondo colpo di chiusura. Il che, appunto, ci appariva traumatogeneticamente corrispondente con una azione a doppia incisura. Ecco, mi ricordo che era aperto il problema se la lama fosse stata estratta o meno tra un atto e l'altro, ma la cosa era poi parsa irrilevante. Ecco, per quanto riguarda poi le estrapolazioni numeriche, le distanze, i perimetri, le profondità, eccetera, eccetera, ecco, lì ci si è dovuti basare su delle valutazioni fotografiche e non su delle rilevazioni metriche dirette, e queste fanno parte poi dell'indagine che ha svolto il professor Pierini, a cui darei la rispos... la parola.
Avvocato Filastò: Scusi, professore, da un punto di vista ancora di analisi macroscopica, anche per esempio la forma del tipo di lesione. Vale a dire, questi quattro ellissoidi con quattro aree che voi dite perfettamente paragonabili.
Francesco De Fazio: Sì, la forma...
Avvocato Filastò: Per quanto riguarda, in particolare, voi dite, il livello di schiacciamento dell'ellissoide, che questo è perfettamente equivalente in tutti e quattro i casi. Cioè, di un ellissoide che ha un certo livello di schiacciamento e che è identico sempre.
Francesco De Fazio: Sì, ma... io voglio dire, a questa osservazione che si conferma, quindi, la sostanziale identità di questa morfologia di questo perimetro, conferirei un'importanza relativa, nel senso che la forma, cioè, l'ellissoide discendono quasi automaticamente dalla conformazione anatomo-topografica della regione. Nel momento in cui l'obiettivo è quello di escindere una certa parte, chiunque lo pratichi su qualsiasi persona, fondamentalmente, è condizionato dalla spazialità della zona, quindi dalle pliche inguino-femorali, dal cuscinetto adiposo del... sovrapubico e, di fatto, quindi, l'ellissoide è, dire, la caratteristica che avrebbe qualsiasi manovra del genere fatta da qualsiasi mano. Quello che colpiva invece, più che non il perimetro, era proprio questa incisura, perché questa riportava a due atti separati e quindi riportava ad una manualità abbastanza ricorrente. L'ellissoide, è ovvio, la regione determina... asportazioni di quel genere determinano, inevitabilmente, in astratto e in concreto, lesioni di quel tipo.
Avvocato Filastò: Mi permetta, a parte questo schiacciamento, di questo ellissoide, che è sempre uguale e che a me, può darsi, da profano, ha suggerito quasi un'immagine equiparabile a qualche elemento di grafologia quasi, insomma. Voglio dire, in sostanza qualcuno che disegna in un certo modo e che nel momento in...
P.M.: Possiamo fare la domanda?
Avvocato Filastò: Sì, sì, no...
Francesco De Fazio: Sì, no...
Avvocato Filastò: ... era un'affermazione, non era una domanda la mia, era una osservazione. Ecco, la domanda allora è questa, da rivolgere in particolare al professor Pierini: lei ha rilevato, professore, da questo punto di vista, prima di tutto, che l'azione di taglio portata da una radice della coscia all'altra, lungo tutta l'arcata pubica, segue il filo fra piano muscolare e piano del tessuto adiposo? Se volesse essere così gentile da spiegare meglio questo tipo di conformazione della lesione, questa scissione come avviene, per cui a un certo punto l'operatore, insomma, ha questa capacità di distinguere, dì separare questi due diversi piani, quello muscolare e il tessuto adiposo, ecco. E se questa è un'operazione ovvia, oppure se, viceversa, presenta aspetti di una certa complessità che, in qualche modo, denotano una... quantomeno una manualità notevole, insomma, ecco. Questo, guardi, è in riferimento, in particolare al verbale dibattimentale, sempre del 15 luglio del '94, a pagina 36, se lei...
Giovanni Pierini: Sì, allora, Pierini. Dunque, la domanda è fatta di tante domande, vedo di iniziare allora dalla prima.
Avvocato Filastò: Sì.
Giovanni Pierini: Mi riallaccerei al discorso, che era rimasto un po' in sospeso, dello schiacciamento dell'ellissoide. Nel senso che, come ha detto bene il mio collega, professor Beduschi prima, è la conformazione e la sede anatomica che guidano spesso i risultati- E questo è lampante. Tant'è che questo schiacciamento dell'ellissoide non è da intendersi come un giudizio a posteriori di particolare significato, è un dato numerico come appare analizzando al calcolatore l'immagine..-. È chiaro che al calcolatore io non le posso dire: guarda che si tratta di un'area pubica. Le do semplicemente una fotografia, fra l'altro con i limiti del fatto di- non sapere esattamente con quale angolo è stata ripresa la fotografia - e questo vi è stato già enunciato in anticipo di discussione dal professor De Fazio. Piuttosto, la cosa interessante dello schiacciamento dell'ellissoide è che se lei va a guardare i parametri di proiezione di questo schiacciamento, perché sono quelli da guardare, non lo schiacciamento in quanto tale, cioè, ... si vede chiaramente che c'è una... viene fuori l'aspetto evolutivo, come vi era stato già detto prima dal professor De Fazio.
Avvocato Filastò: Cioè, scusi?
Giovanni Pierini: Numericamente i valori di proiezione dell'asse vanno da 11,045 a un 11,631. Questo per dire che l'aspetto evolutivo emerge chiaramente. Al tempo stesso, il discorso dello schiacciamento dell'ellissoide è limitato alla configurazione anatomica della sede su cui si sta operando. Poi, per quanto riguarda il rapporto fra piano muscolare e piano adiposo, ricordiamoci che, sempre anatomicamente, la zona è fatta in modo tale che sotto l'epidermide, il pannicolo adiposo appare abbastanza, come dire, mobile e il piano muscolare, invece, serve per connettere profondamente le strutture ossee del bacino. Quindi si tratta di due strutture che anche meccanicamente sono sottoposte a due mondi, diciamo, di forza diversi. Quindi, chi taglia, taglia con una struttura sottostante, potremmo dire, anatomicamente quasi predisposta ad essere separata in due parti: una adiposa e una muscolare. Perché quella muscolare ha una resistenza passiva data da struttura ossea da essa connessa e il pannicolo adiposo è prevalentemente agganciato alla parte dell'epidermide. Quindi, quello che noi abbiamo potuto documentare è che effettivamente, nel modus operandi, la parte muscolare viene continuamente esposta all'incirca nella stessa quantità, però io questo non lo posso intendere come valore unico ed esclusivo per accertare che ci sia un modus operandi talmente preciso da intenzionalmente separare allo stesso modo le due parti.
Avvocato Filastò: Comunque, l'operazione in sé non è semplice, voglio dire. E' un'operazione, voi l'avete detto questo, che denota una certa maestria, se non proprio conoscenze di tipo, da perito settore o di tipo medico, quantomeno una manualità discreta, sì?
Giovanni Pierini: Infatti noi abbiamo parlato di una certa maestria, però...
Avvocato Filastò: Cioè…
Giovanni Pierini: ... questo non significa, particolare maestria. 

giovedì 29 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Quarta parte

Segue dalla terza parte.

Avvocato Filastò: Certo. Come del resto, fra l'altro, quello che lei sta dicendo è confermato dal secondo delitto del '74; dove esistono 96 lesioni da taglio sul corpo della ragazza.
Francesco De Fazio: Sì, Rontini mi sembra.
Avvocato Filastò: No no.
Francesco De Fazio: No.
Avvocato Filastò: Si chiamava Stefania Pettini.
Francesco De Fazio: Pett...
Avvocato Filastò: Pettini, Stefania Pettini.
Francesco De Fazio: Sì, certo.
Avvocato Filastò: E di cui alcune, di queste lesioni da taglio, sono finalizzate a provocare la morte. Perché l'abbiamo visto prima.
Francesco De Fazio: E altre alludono.
Avvocato Filastò: E altre alludono, sono superficiali.
Francesco De Fazio: No, alludono ad aree genitali.
Avvocato Filastò: Ad aree genitali.
Francesco De Fazio: ... organi sessuali.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Quelle sono lesioni che sono intorno, mi sembra di ricordare, intorno alle mammelle, intorno...
Avvocato Filastò: E alla zona del pube.
Francesco De Fazio: Sì, appunto.
Avvocato Filastò: E sulle cosce.
Francesco De Fazio: Sì, sì.
Avvocato Filastò: E voi avete anche...
Francesco De Fazio: Allora, un momento. Quando si dice, diciamo "alludono", anche qui non vogliamo dire se l'autore... significa che l'autore, in qualche misura anche inconsciamente, nel dare le coltellate, ha seguito un iter che rappresentava un qualche cosa che era il perfezionamento delle sue tendenze. Cioè se io accoltello uno per difendermi, accoltello dove capita, l'accoltello dove mi capita di colpirlo. Se io accoltello uno con un certo gusto nell'accoltellarlo, evidentemente questa costellazione intorno alle aree mammarie, intorno alle aree genitali, poteva essere - siamo sempre ... - il preludio che poi si realizzava di seguito, attraverso le escissioni.
Avvocato Filastò: Certamente. Infatti voi avete proprio parlato di esordio, o preludio, insomma; con riferimento a queste lesioni del '74. E come anticipazione di sviluppi futuri, in sostanza.
Francesco De Fazio: L'abbiamo detto dopo, ovviamente.
Avvocato Filastò: Sì sì.
Francesco De Fazio: Ex post.
Avvocato Filastò: Ex post, certamente. Oh, voi riferite, nella vostra relazione, a pagina 19 della perizia, un dato che alla luce di altre emergenze, di cui hanno... che hanno formato oggetto anche di questo processo...
Francesco De Fazio: Sarebbe...
Avvocato Filastò: E' interessante. Vale a dire, voi riferite di una confidenza che la povera Stefania Pettini avrebbe fatto alle amiche circa il fatto di essere stata seguita da uno sconosciuto, alla stazione. Io volevo sapere, se ve ne ricordate, se questa informazione la ricavaste... E' riportata.
Francesco De Fazio: Non ricordo assolutamente nulla. Se qualcuno di voi ricorda qualcosa, io non... assolutamente no. (voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Nella prima, nella prima. Dunque: "La ragazza", voi scrivete... descritta come corretta e riservata, nell'estate aveva avuto una simpatia al mare. Ed aveva riferito alle amiche che in altra occasione era stata seguita da uno sconosciuto alla stazione di...
Francesco De Fazio: Avvocato, non posso che essere...
P.M.: Presidente, chiedo scusa, Presidente. Si tratta di un fatto del 1974, che non è oggetto di questo processo.
Presidente: Ma infatti, è quello che volevo far osservare io. Però, se è en passant, si può dire anche una cosa.
P.M.: Sì, ho capito, ma qui si tratta di "una simpatia... seguita da uno sconosciuto", che obiettivamente i periti fanno presente sulla base di elementi che hanno; ma non vedo la possibilità di…
Francesco De Fazio: No, signor Pubblico Ministero, non sulla base... Sulla base di documenti.
Avvocato Filastò: Dagli atti. Eh, questo volevo sapere.
Francesco De Fazio: ... probabilmente, di verbali di Polizia, di ipotesi così...
Avvocato Filastò: Eh.
P.M.: E certo...
Francesco De Fazio: Cioè, volevo dire, noi nemmeno avevamo memorizzato, perché non è un''acquisizione diretta nostra.
P.M.: Comunque è un fatto che, Presidente, non è oggetto di questo processo.
Presidente: Noi dobbiamo pensare dall'81 in poi.
Avvocato Filastò: Sì. E7 oggetto di questo processo, perché fa parte della lista che ho presentato come difensore, e che è stata ammessa.
P.M.: Sì. Ma le…
Presidente: (voce sovrapposta)
Avvocato Filastò: In cui io ho chiesto che...
Presidente: ... limitatamente ai fatti per cui noi ci...
Avvocato Filastò: Ho parlato in tema di: "Presupposti investigativi da intendersi, nel complesso: dati obiettivi, rilievi necroscopici, orari presumibili delle uccisioni, stato dei vari luoghi, modus operandi...
P.M.: Nei modi oggetto di...
Avvocato Filastò: ... dell'omicida e degli omicidi, secondo l'impostazione accusatoria; unicità e uso dell'arma da fuoco, dell'arma bianca, eccetera. Tali da conferire omogeneità e/o unicità dal punto di vista dell'autore, dei delitti cosiddetti 'del mostro'. Al fine dell'accertamento o della negazione del reato contestato alla lettera Q del capo di imputazione, vale a dire l'associazione per delinquere, in cui si ipotizza l'esistenza di un gruppo criminale organizzatosi nella provincia di Firenze, commettente delitti a danno di giovani coppie" eccetera, eccetera. "E quindi l'esistenza o meno - poi si insiste – di una specificità dei comportamenti in tutti i delitti contestati nel capo di imputazione, e in quelli non contestati agli attuali imputati. Ma contestati a Pietro Pacciani, ritenuto associato al gruppo criminale. Ricorrenti, senza sostanziali varianti, per quanto concerne il modus operandi, seppure talvolta modificato da circostanze e avvenimenti contingenti ed estemporanei, ricollegabili ad una ritualità". Io, questo è lo scopo. Ecco, una delle ragioni per cui ho insistito perché venissero sentiti questi periti era questo, aveva a che fare con questo tipo di...
Presidente: Comunque io ricordo, non c'ho sotto mano l'ordinanza che fu a suo tempo emessa dalla Corte...
P.M.: Se vuole, ce l'ho io, Presidente.
Presidente: Bene. Ad ogni modo, mi ricordo in particolare quello che chiese l'avvocato Santoni-Franchetti, la parte civile: furono escluse tutte le prove che attenevano ai fatti non oggetto di questo processo.
P.M.: E' così, Presidente.
Presidente: Ora, che noi così, en passant, si parli di qualche altro delitti, nulla in contrario. Però l'indagine nostra è quella che riguarda il capo di imputazione, e basta.
P.M.: Grazie, Presidente.
Presidente: Eventualmente la Corte poi farà, se riunirà il processo o non lo riunirà, è un'altra cosa. La Corte d'Appello...
Avvocato Filastò: Presidente, mi permetta. Bisogna che dissenta da questa sua impostazione, perché questo può...
P.M.: C'è un'ordinanza, anche se dissenti.
Avvocato Filastò: Sì. No, ma l'ordinanza, ripeto, ammette questi...
P.M.: No.
Avvocato Filastò: ... queste persone.
P.M.: Se vuole, gliela.
Avvocato Filastò: Sulla base di quello che è il testo...
P.M.: Allora, Presidente, chiedo che venga...
Avvocato Filastò: Però, in ogni caso, un'ordinanza: se l'ordinanza fosse contrastante - in questo momento non me la ritrovo sott'occhio, sotto mano; non mi pare che ci sia nulla di contrastante letteralmente -questa ordinanza, se necessario, può anche esser modificata. Perché dico questo? Perché mi pare evidente che questa difesa, la difesa del Vanni, ha interesse, eliminato il quale a questo punto verrebbe eliminato direi l'80% dell'impegno e delle possibilità di difendersi di Vanni, ha tutto l'interesse a definire o a confermare, o a provare, o a tentare di provare...
Presidente: Allora, a questo punto, a questo...
Avvocato Filastò: Posso finire, Presidente?
Presidente: Sì sì.
Avvocato Filastò: Che l'autore di questi delitti è unico. È una persona sola. Quindi, naturalmente, ha interesse a determinare o meno l'esistenza in tutti i delitti della serie di elementi di carattere comune, connettivo l'uno rispetto all'altro, suscettivi di identificare, come è stato detto finora, l'esistenza di un'unica mano, di un'unica tensione di tipo psicologico, e tutto il resto. Tutto questo naturalmente all'interno di una valutazione che è, quantomeno sotto il profilo della valutazione di determinati elementi, da affidarsi a dei periti. Io avevo chiesto anche del testimoniale, sul punto. Ma tutto questo è stato eliminato. Riguardi complessivamente un sistema di delitti, che qui artificiosamente, sia stato presente o separato, siano stati separati e risultino separati i due delitti del 1981, avvenuti l'uno a distanza di quattro mesi dall'altro, con modalità perfettamente identiche, questo è un discorso. Ma che non se ne possa parlare neppure sotto il profilo di una eventuale valutazione rispetto a degli elementi comuni, allo scopo che dicevo prima, quello scopo difensionale che dicevo prima, a me questo francamente mi pare di una assurdità notevole, straordinaria, eccezionale. Persino direi fuori di qualsiasi norma processuale.
Presidente: No, avvocato, non è così. Perché allora lei può voler parlare anche di un altro delitto che per noi è un delitto estraneo alla nostra indagine.
P.M.: Poi, insomma, continuano a dirvi, si continua a dire “artificiosamente”. Ma c'è un capo di imputazione.
Presidente:  Allora, a questo punto la Corte, sull'osservazione della difesa e sull'opposizione del Pubblico Ministero, si ritira per chiarire e eventualmente modificare l'ordinanza che ammise la prova a suo tempo.
P.M.: Bene. Grazie, Presidente.

« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: Comodi, comodi. Allora: "La Corte di Assise di I Grado di Firenze, proponendo sull'opposizione del Pubblico Ministero a che siano proposte dai periti: De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini, domande attinenti all'analisi di episodi omicidiari diversi da quelli per cui è il processo; Rilevato che l'esame dei periti suddetti fu ammesso con ordinanza del 06/06/97, limitatamente all'analisi dei fatti di omicidio per i quali si procede, come può evincersi dal contesto dell'ordinanza anche per le prove ammesse alle altre parti, e specificatamente con riferimento alla lista testimoniale depositata dall'avvocato Santoni Franchetti, che pertanto l'esame dei periti deve avvenire nello stesso ambito; Per questi motivi all'integrazione dell'ordinanza ammissiva delle prove in data 06/06/97, limita l'esame dei periti sopracitati nel senso suddetto." Prego, avvocato Filastò. 

mercoledì 28 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Terza parte

Segue dalla seconda parte

Avvocato Filastò: Ecco, vuole illustrare la scheda. 
(voce fuori microfono) No, no.
Francesco De Fazio: No no, io l'ho letta... Eccola qua. Dicevo, c'è tutta una serie di elementi di base. Poi cominciamo con l'escissione. Per quanto riguarda l'escissione di parte della regione genitale, questo c'è a danno di tre vittime nell'ambito dei delitti che sono realizzati dal '68 all'84.
Avvocato Filastò: Quattro, professore.
Francesco De Fazio: No, andando dal '68 all'84...
Avvocato Filastò: Ah, fino all'84, sì, ha ragione.
Francesco De Fazio: Stavo guardando la prima perizia. Non è che mi...
Avvocato Filastò: Sì sì.
Francesco De Fazio: ... ricordi le perizie.
Avvocato Filastò: Mi scusi.
Francesco De Fazio: Bisogna che le segua.
Avvocato Filastò: Mi scusi.
Francesco De Fazio: E poi abbiamo guardato le caratteristiche tecniche di produzione delle lesioni, tenuto conto della possibile evoluzione del modus operandi del soggetto. Per esempio, nel caso, nell'ultimo episodio dell'84 - caso Rontini - viene attuata una estensione dell'escissione pubica che è sostanzialmente simile a quella effettuata nell'81 nel caso Di Nuccio. Quindi abbiamo, nell'81 una escissione pubica, che diventa più vasta nel caso Cambi, che diventa ancora più estesa nel caso Routini. Cioè c'è uno stesso tipo di tecnica, una stessa sede, una stessa probabilmente motivazione nella escissione - motivazione che poi, in seguito, potremo...
Avvocato Filastò: Approfondire.
Francesco De Fazio: ... approfondire - ma con tecniche che possono minimamente variare e migliorare. Perché c'è una tecnica che migliora da parte di chi delinque, o da parte di chiunque fa una cosa pratica. Quindi si coglie praticamente, più o meno, una stessa mano con evoluzione del modus operandi. Lo stesso riguarda l'uso della pistola, perché evidentemente chi ha cominciato a sparare non aveva una cognizione sicura del potere d'arresto della sua pistola. Tanto che sceglie inizialmente, come bersaglio preferenziale, il torace della vittima. Poi...
Avvocato Filastò: Questo, nel '74, vero professore?
Francesco De Fazio: Sì. Posso dirglielo analiticamente, se vuole, andiamo a guardare caso per caso.
Avvocato Filastò: No no, ma...
Francesco De Fazio: Sì. Poi, dall'81 in poi, comincia a sparare preferibilmente al capo.
Avvocato Filastò: Tanto è vero che nel '74 è costretto a finire la vittima con l'arma bianca.
Francesco De Fazio: Con arma bianca. E praticamente, nei due episodi che seguono al '74, c'è l'uso dell'arma bianca. Ora, fermiamoci un attimo all'uso dell'arma da fuoco. L'uso dell'arma da fuoco, secondo la nostra esperienza - Che la mia esperienza medico-legale è anche quella del professor Beduschi, e che non riguarda questa casistica qua. Perché questo collegio è composto da persone che si interessano di criminologia, ma che: alcune delle quali, Beduschi e me, si occupano particolarmente anche di attività necroscopica, quindi su cadaveri; e Pierini, tossicologica e in laboratorio. E invece Luberto e Galliani: criminologi. Ora, voglio dire questo, in questa valutazione dell'uso dell'arma da fuoco, da questa valutazione scaturisce in rapporto a nostre esperienze di casi diversi, che si tratta di un soggetto non espertissimo all'inizio, tutt'al più dedito al tiro occasionale, con dischetti e ... naturali di tiro. Ma non con esperienza consumata, non è... Che però, a furia di far delitti, diventa capace di valutare bene le potenzialità della propria arma. Tanto, per esempio, da sparare ai due giovani tedeschi nell'83 attraverso la lamiera della carrozzeria del furgone, conseguendo effettivamente 1'intento. Quindi, c'è un miglioramento del modus operandi. Ma questo non deve meravigliare. C'è anche un miglioramento nella donna, che comincia... che si sposa e comincia a cucinare, e fa l'omelette bene tre mesi dopo.
Avvocato Filastò: Qualche volta sì, qualche volta no.
Francesco De Fazio: Qualche volta no. Quindi, voglio dire, però un tentativo di miglioramento c'è.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Forse l'esempio è un po' maschilista, è vero?, lo ritiro.
Avvocato Filastò: Non politically correct.
Francesco De Fazio: Sì, non politically correct. E per l'arma bianca, indubbiamente il soggetto si rivela, sin dall'inizio dell'uso dell'arma bianca, più esperto nell'uso. Che significa più esperto nell'uso? Cioè praticamente spara un po' così, e invece incide non a casaccio. E però abbiamo, in alcuni casi, anzitutto un uso in un caso, dell'arma bianca, per finire la vittima che non si decideva a morire. Poi abbiamo in alcuni casi dei tagli di prova, e in casi successivi invece dei tagli mirati alla produzione del feticcio, dell'oggetto che doveva portar via. Anche qui quindi c'è una evoluzione, non tanto nell'apprendimento dell'uso del coltello, tanto nel prodotto che il coltello doveva fornire. E che era il feticcio. Basta, io mi fermerei qua.
Avvocato Filastò: Benissimo. Ecco, aggiungerei - voi l'avete aggiunta - a queste valutazioni circa le connessioni e le affinità fra i vari delitti, anche determinate scelte. Come per esempio, appunto, quella della fase lunare. E sono sempre giorni... notti di novilunio o di-ultimo quarto di luna. Giorni prefestivi, sempre. Salvo un caso, in cui però il giorno successivo era previsto uno sciopero generale. La scelta dei luoghi, che corrisponde più o meno, la scelta dei luoghi corrisponde a delle caratteristiche quasi sempre molto simili: strada abbastanza vicina, spiazzi direi quasi sempre piuttosto aperti, raramente chiusi. Cioè a dire, non siamo dentro a un macchione, siamo sempre in condizioni di una certa apertura. E poi la, alla fine quella che voi avete definito, ritualità di queste lesioni. È esatto questo? Benissimo. Ora, volendo... Ecco, io però, da questo punto di vista, voi avete giudicato spuri -questo è il tipo di aggettivo usato - all'interno di questo tipo di serialità voi avete definito spuri due delitti; non tanto per la esistenza di condizioni esterne, che li avrebbero resi tali, come nel caso dei tedeschi e come nel caso di Baccaiano. Ma proprio spuri, come dire?, fin dall'origine, sotto il profilo dell'ideazione, sotto il profilo della pulsione, degli intenti da parte dell'autore o degli autori. E sono il 1968 e il '74. 
(voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Nel primo. Ora, quest'aspetto che in qualche modo esce dal quadro, del primo delitto del 1968, voi giustamente lo avete visto nella esclusione di valenze di tipo lust murder, cioè a sfondo sessuale; in quanto che manca, mancherebbe secondo la vostra valutazione, qualsiasi intervento sul corpo della donna.
Francesco De Fazio: Dunque, per ciò che riguarda il primo delitto, e sempre stando agli elementi di giudizio evincibili, che si potevano evincere dagli atti, il delitto Locci, per intenderci.
Avvocato Filastò: Sì, Locci-Lo Bianco.
Francesco De Fazio: Locci-Lo Bianco. Beh, lì, partendo... Se quel primo delitto fosse rimasto un delitto solo, isolato, non ce ne fossero stati altri, un perito, un inquirente che andava a vedere quelle vittime in relazione a quello che abbiamo trovato nel... eccetera, non c'erano elementi tali da qualificare quel delitto come lust murder. Come delitto, cioè, volto ad ottenere piacere. Questo abbiamo detto.
Avvocato Filastò: Sì, ecco, però io volevo sapere...
Francesco De Fazio: Non è detto però che...
Avvocato Filastò: Volevo sapere, sotto questo profilo...
Francesco De Fazio: Non è detto che chi l'abbia fatto non abbia...
Avvocato Filastò: Certo. Però...
Francesco De Fazio: Non abbia fruito piacere da quel delitto.
Avvocato Filastò: Sì, professore. Però io, quello che volevo chiedervi è, siccome non ne ho trovato traccia nella vostra relazione, se voi eravate al corrente al momento di esprimere questo parere, anche, come dire, questa differenza, sottolineare questa differenza rispetto ai successivi, sapevate che la donna post mortem era stata rivestita. Vale a dire, le erano state rinfilate le mutandine, e in qualche modo i cadaveri erano stati poi separati l'uno dall'altro, dopo essere stati uccisi, essendo l'uno sopra l'altro. E sulla donna poi era intervenuto questo tipo di azione, da parte dell'omicida. Se questo voi... Siccome non ne ho trovato traccia.
Francesco De Fazio: Questo è un elemento nuovo che lei ci offre...
P.M.: Ma, chiedo scusa Presidente, vorrei che l'avvocato precisasse da cosa gli deriva questo elemento che, giustamente, al professore giunge nuovo. Perché obiettivamente è nuovo, quindi se lui lo sa ce lo provi; perché, che sia stato fatto dopo, non lo so, o lui c'era, o c'ha qualcuno che gliel'ha raccontato.
Avvocato Filastò: No, ora...
P.M.: Perché non c'è nessun elemento obiettivo per poter affermare ciò che l'avvocato Filastò ha detto. Quindi, è difficile che il perito, il quale giustamente dice 'a me giunge nuovo'.
Avvocato Filastò: Di questo...
P.M.: Eh, sono elementi, sono ipotesi, ma non sono fatti.
Presidente: Avvocato, ha sentito l'osservazione del Pubblico Ministero?
Avvocato Filastò: Dunque, sì, certo. Rispondo in questo modo. Questo rilievo, a me risulta dagli atti del processo a carico di Stefano Mele. Non solo, ma anche dalla sentenza di I Grado del processo Pacciani. Dove questo dato viene proposto dall'estensore della sentenza, quasi, come dire?, a dimostrazione e a prova che uno degli omicidi, almeno uno degli omicidi sarebbe il marito. Il quale, poi, avrebbe compiuto quest'azione proprio per, come dire?, per una forma di pietas nei confronti della moglie.
Francesco De Fazio: Se posso intervenire.
P.M.: Sono supposizioni, sono.
Francesco De Fazio: Se posso intervenire, e se il Pubblico Ministero consente che io risponda lo stesso in via generale, non nel caso.
P.M.: Certo.
Francesco De Fazio: Se anche...
Avvocato Filastò: Comunque mi riservo di produrre la documentazione relativa, eh.
Francesco De Fazio: Avvocato Filastò, se adesso per la prima volta giunge come elemento caratterizzante un lust murder, un delitto a sfondo sessuale, la vestizione non mi sembra... Cioè se, a parte che questo è un delitto che si è verificato con la presenza - molto importante - di un bambino.
Avvocato Filastò: Certo, certo.
Francesco De Fazio: Questo, appunto, e già questo, già questo toglie molto sapore a un lust murder. E ... chiaramente ve lo dirà. Ma poi la vestizione non... lo introdurremo per la prima volta come elemento caratterizzante, in un delitto in termini sessuali. Cioè non... Anche questo elemento, ove acciarato, non sarebbe di per sé tale da qualificare, da contribuire a qualificare il delitto come delitto sessuale, come delitto che si qualifica lust murder. D'altra parte, se questo è il primo delitto dell'ipotetico autore, dobbiamo anche dire una cosa in linea generale. Cioè non è che uno diventa avvocato, giudice o medico legale, non è che ci nasce insomma. E anche il serial killer, il lust murder lo diventa; non è che... Quindi, a un certo punto, molte volte proprio l'apprendimento, la prima... Ecco, noi abbiamo svolto la perizia, la stessa équipe ha svolto la perizia sul giudice Giancarlo a Torino, che poi è stato caso ... è stato anche ucciso, comunque ha ucciso 9 prostitute mi sembra, no? Eh? Eh, probabilmente in quel caso lì è dalla uccisione della prima prostituta che è derivato una escalation criminale, che poi ha portato ad ucciderne 9; cioè, e man mano che andava avanti, ci prendeva gusto e si è perfezionato, perfezionata la sua vocazione. Quindi, quando noi diciamo che il primo delitto non ha elementi caratterizzanti in senso di delitto di serial killer, lust murder, dobbiamo poi anche chiarire che questo non contrasterebbe col fatto che possa essere stato il primo delitto di questa serie. Perché, ripeto, non è che... Lust murder, serial killer si diventa insomma, ecco. Però, allora può essere stato questo, Locci-Lo Bianco, o un altro qualsiasi, avvenuto a Prato o a Trieste. 

martedì 27 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Seconda parte

Segue dalla prima parte.

Avvocato Filastò: Benissimo. Ecco, e da questo punto di vista, questo lo avete detto ora. Non ricordo se durante l'esame dibattimentale, oppure in una delle relazioni, avete detto che fra, dopo la valutazione delle singole azioni omicidiarie, le connessioni, il fatto di aver rilevato da parte vostra delle connessioni, nel senso di affinità fra l'una e l'altra azione omicidiaria, questa vostra valutazione aveva validità di strumento di prova.
Francesco De Fazio: Lo abbiamo detto noi?
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Questa validità aveva strumento di prova?
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Cioè...
Avvocato Filastò: Stavo dicendo, quando voi avete riscontrato... per esempio, faccia conto, voi avete fatto una valutazione anche di tipo elettronico delle escissioni riguardanti la parte pubica di quattro ragazze. E, fatta questa valuta... Voi avete esaminato i singoli casi. E, dopodiché, avete riscontrato l'esistenza di determinate affinità. Riscontrandola proprio materialmente, ecco, attraverso poi lo vedremo meglio questo aspetto, attraverso l'esame grafico ed elettronico delle ferite. Ecco, quando voi dite in quel caso, ricavate determinate conclusioni da questo esame connesso, comparato, di queste diverse escissioni, secondo voi questa vostra valutazione - mi pare lo abbiate già detto, anzi, lo avete già detto - ha validità di strumento di prova, di fonte di prova, oppure no? Ecco, questo è il discorso.
Francesco De Fazio: Avvocato, lei mi mette in imbarazzo, perché la perizia si qualifica come mezzo di prova. E una perizia ci è stata data. Questo, però, è un discorso di tipo giuridico procedurale che non interessa me, medico-legale. Quindi, la perizia si qualifica in... Ma questa perizia, in particolare, essendo una perizia che era volta a risalire dalla tipologia dei reati alla tipologia del, o degli autori, evidentemente è una perizia particolare nel cui contesto delle singole attività svolte, compresa quella alla quale lei fa rifermento, sulla quale tornerò specificamente, rappresentano dei tasselli di attività svolte in funzione della soluzione del quesito al quale abbiamo fatto riferimento. Risalire alla tipologia dei delitti... Quindi, se lei praticamente chiede una qualificazione della perizia sul piano giuridico procedurale, non ha bisogno di chiederlo a me, lo chieda a se stesso, al Presidente, al Pubblico Ministero, perché... Se chiede, però, se realmente le attività da noi svolte in questa perizia hanno valore di prove, allora io le devo dire, secondo buon senso, che no. Sono elementi valutativi che si raccolgono in funzione di propensione. Perché la nostra perizia che serviva praticamente a valutare, in funzione dei delitti commessi, anche nella ipotesi di una propensione di ulteriori delitti, se si trattava di più autori, o di un autore. E le tipologie di questo autore. Noi poi, per altro, venendo nel inerito, non abbiamo fatto questa valutazione che è l'analisi elettronica di immagine sui reperti che abbiamo di fatto di volta in volta accertato, perché non abbiamo fatto noi le autopsie dei singoli casi. Per altro, soltanto nell'ultimo caso, l'autopsia non è stata affidata né a me, né ai miei collaboratori. Ma io ho partecipato, ho visto l'esecuzione dell'autopsia. Negli altri casi, non ci eravamo nemmeno. Quindi, le indagini sono state fatte su un piano, per così dire, virtuale. Noi abbiamo preso una delle indagini abbastanza importante per i nostri fini: riguardava prendere persone, un gruppo di venti persone, tra cui pochissimi addetti che svolgevano autopsie. Quindi in grado di tagliare, che avevano una determinata tecnica a tagliare, e gli abbiamo fatto far dei tagli, a queste persone. Poi abbiamo esaminato queste immagini e abbiamo evinto l'uovo di Colombo, l'acqua fresca. Cioè, che ognuno di noi agisce alla propria psicomotricità in un determinato modo. Se io taglio la bistecca, permetta... fin quando non mi ammalo, fin quando non ho alterazioni anche di tipo neurologiche, fin quando non mi trema la mano, allo stesso modo; un altro, la taglia con un altro angolo di incidenza. È chiaro che se mi si avverte, o se mi si dice: ma tu... posso benissimo variare le modalità di taglio. Però ognuno di noi ha una motricità, per cui esegue, tranne alterazioni patologiche, allo stesso modo. E allora abbiamo visto che, abbiamo sperimentalmente visto che esistono modalità di tagliare abbastanza... E siamo andati a vedere le fotografie che sono state svolte di volta in volta dalla Polizia. Per altro, con obiettivi diversi, con macchine fotografiche diverse, con incidenza diversa... Mentre, se nell'’ambito di indagini seriali, sarebbe stato opportuno un certo tipo di tipologia unitaria divisione. Abbiamo preso queste fotografie e allora abbiamo evinto, quindi si tratta di una prova – lo stabilisca lei se è prova, o se non è prova - abbiamo evinto che praticamente, nella serie di lesioni che le vittime presentavano, sussistevano caratteri tali da consentire di ipotizzare che si trattasse di una stessa mano. Se questa è prova, o meno, non...
Avvocato Filastò: Certo. Ma io mi riferivo a questa espressione che ha usato, per chiarire un punto di vista che è questo: questi vostri elaborati, sia i due elaborati scritti. Il primo che arriva fino al '94, all'omicidio... dell'84, scusi. E l'altro che comprende invece l'omicidio del settembre dell'85, sia il vostro esame in sede di dibattimento, nel corso del processo Pacciani, comprende grosso modo, direi, due ordini di valutazione e contemporaneamente di problemi. Cioè a dire, il primo è un principio di carattere analitico, in cui voi analizzate, vedete da vicino e contemporaneamente tentate delle connessioni, rispetto ai dati obiettivi cosi come evidentemente vi vengono forniti attraverso foto, attraverso rapporti, relazioni e tutto il resto. E questo aspetto, come dicevo prima, analitico, ha una sua validità. Quale sia e come debba definirsi sul piano giuridico, se valore di prova, oppure no, questo è un altro discorso. Mentre diverso è il piano successivo. Cioè a dire, molto più ipotetico evidentemente, in cui voi, partendo da quella analisi, proponete una serie di rilevi, anche per esempio in punto di dinamica psicologica. È corretto questo discorso? Cioè a dire, di questo diverso duplice aspetto del vostro, direi per me fondamentale impegno analitico e d'altro genere?
Francesco De Fazio: Sì, sostanzialmente sì. Dinamica psicologica forse è un termine generico. Ciò che ha guidato la nostra indagine è stato, da parte nostra, un impegno molto valido, non valido non ha importanza, ma certamente molto approfondito di valutazione crimino-genetica e crimino-dinamico, che significa ad un certo punto valutare, dopo aver fatto una analisi di dati. Lei chiama analisi di dati, o analisi di elementi che riguardavano dati raccolti da altri in situazioni diverse. E abbiamo creato una sintesi di tipo crimino-genetica o crimino- dinamico. Tanto per fare un esempio, no? E' solo per fare un esempio: evidentemente, nella tipologia dei cosiddetti serial killer con i quali si intende alludere a reati di tipo sessuale, diversamente tutti i reati di mafia sarebbero reati di serial killer, perché un mafioso ne ammazza 30-40, senza risparmi di energie. Esistono situazioni in cui... anzi, la maggior parte delle situazioni, in cui la persona che uccide, uccide dove capita e quando capita: per strada, nell'ascensore, nella viuzza... E non situazioni, come in questo caso, che hanno un loro significato stabile: cioè, situazione di coppia, uccidere sempre persone in coppia, uccidere sempre persone appartate in luoghi con una macchina, uccidere sempre persone che si stanno accoppiando, o stanno, o perlomeno sono ai preliminari di un accoppiamento. E già questo è una variabile molto importante, rispetto alla ordinaria estrinsecazione di delitti in serie di un uomo nei riguardi di una donna, o in più uomini nei riguardi di una donna. Quindi è una posizione crimino-genetica e crimino-dinamica.
Avvocato Filastò: Certo. Comunque, il vostro primo obiettivo, nell'’ambito di questa indagine, è stato quello di identificare, beh, quella che io definisco, ma anche voi mi pare lo definite qualche volta in questo modo, come dinamica materiale dei delitti.
Francesco De Fazio: No, dinamica materiale e dinamica psicologica dei delitti.
Avvocato Filastò: Sto parlando del primo obiettivo.
Francesco De Fazio: Sì, dinamica materiale.
Avvocato Filastò: Dinamica materiale. E questo voi lo avete fatto applicando piuttosto un metodo analitico, che non sintetico. E' così?
Francesco De Fazio: Tutte le valutazioni hanno una fase analitica e poi sintetica, per forza.
Avvocato Filastò: Certo. No, io sottolineavo questo aspetto delle analisi, perché è un aspetto che proprio lei, professore, aveva nell'ambito nel suo esame, nel corso del processo Pacciani, sottolineato, proprio rispondendo a certe notizie di stampa che attribuivano alla vostra equipe il fatto di aver creato un identikit - e lei giustamente dice: non vedo nulla. Dal nostro obiettivo lei ha fatto, questo identikit...
Francesco De Fazio: Sì, sì.
Avvocato Filastò: Ma è stato, prima di tutto, questo impegno di carattere...
Francesco De Fazio: No, no, questo è vero.
Avvocato Filastò: Ecco.
Francesco De Fazio: No, questo è vero, perché identikit significa, ad un certo punto, esattamente il contrario.
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Cioè, noi qui dentro testimoniamo che abbiamo visto un uomo che è uscito, che aveva la barba bianca, le sopracciglia folte... Cioè, l'identikit è esattamente il contrario... Questa è una predizione; quella lì invece è una memorizzazione di dati in funzione ad aiutare la Polizia a scoprire... Quindi il termine identikit, come tanti altri termini, sono stati usati dalla stampa impropriamente, in questo caso.
Avvocato Filastò: Benissimo. Ora, fatta questa premessa, diciamo così, metodologica e di impostazione generale del vostro lavoro, io vi chiedo di, sinteticamente, indicare quelli che... Lo ha già fatto lei, professore, ma così, in passant, non su domanda specifica...
Francesco De Fazio: Sì.
Avvocato Filastò: ... quelli che, secondo voi, sono gli aspetti comuni di questi delitti cominciando dal 1968. Cioè a dire, se sono identificabili, è identificabile una serialità, nel senso di esistenza di elementi di carattere comune di questi delitti, dei delitti di cui ci occupiamo. La Corte per la verità si occupa di una parte di essi, vale a dire qui cominciamo di occuparci di questi delitti a partire dall'ottobre del 1981, arrivando fino all’85.
Francesco De Fazio: Cioè li richiede dall'inizio, dal '68 in poi.
Avvocato Filastò: Ecco. Invece io voglio sapere se, dal '68 in poi, fin dal '68 è ravvisabile, sono ravvisabili degli elementi comuni in tutti questi delitti che comprendono appunto '68, '74, '81 numero 1, e poi '81 numero 2, eccetera. Ecco.
Francesco De Fazio: Beh, noi abbiamo utilizzato un sistema elementare. Abbiamo esaminato le caratteristiche comuni e differenziali fra i vari delitti. E queste analisi dei singoli episodi delittuosi han tenuto conto, nella sottoipotesi del fatto che si potesse trattare di una sola persona, della possibilità di evoluzione del modus operandi. Ora, cominciamo con delle osservazioni elementari: la stessa arma; proiettili provenienti dalle identiche partite di proiettili. È chiaro che sono dati che noi abbiamo acquisito perché c'erano agli atti. E praticamente le stesse condizioni ambientali e le stesse situa... e situazionali. Questo è molto importante. Abbiam fatto - non l'abbiamo presentato perché è stato un nostro brogliaccio di lavoro, ma ce l'abbiamo qua con noi, credo che l'abbiam portato - abbiam fatto un librone molto più grosso di questo, di una analisi comparativa di tutti i delitti seriali di cui alla letteratura internazionale, tedesca in particolare, perché poi di italiani non c'era niente. E abbiamo visto come il serial killer operava nelle condizioni in cui gli si creava l'occasione, non è che operava e opera nelle... E anche se andiamo a vedere i casi successivi a questo, i casi americani: l'anno scorso abbiamo avuto un collega americano che ha fatto un corso nel nostro istituto relativamente alle esperienze americane in questo settore, e allora il serial killer opera, uccide dove gli capita di uccidere. Qui, invece, abbiamo le stesse condizioni ambientali e situazionali. E poi siamo passati...
Avvocato Filastò: Ecco, per esempio, esplicitando? Progressione, cioè a dire, fase lunare?
Francesco De Fazio: Progressione...
Avvocato Filastò: Sì.
Francesco De Fazio: Sono elementi non di rilievo medico-legale e criminologico. Sono elementi di base comune, che hanno un loro significato.
Avvocato Filastò: Comunque, ma esplicitando queste condizioni comuni, sono, riguardano che cosa, professore? La fase lunare per esempio, no?
Francesco De Fazio: No, riguardano...
Avvocato Filastò: O le condizioni di luminosità, la collocazione geografica, così.
Francesco De Fazio: Sì, ma le circostanze. Cioè soprattutto riguardano, il fatto singolare di questo delitto, di questa serie di delitti, è che l'uccisione della donna avviene quando la donna è in coppia, in fase di accoppiamento. Questa è la singolarità. Perché se io una... realizzo delitti sessuali come equivalenti sadici di atti sessuali, li realizzo dove mi capita e quando mi capita; anche in ascensore, insomma, per dirne una.
Avvocato Filastò: Certo.
Francesco De Fazio: Quindi qua c'era una serie di cose che orientavano già in un determinato modo. Ma non c'era proprio poi manco bisogno della perizia: questo è stato percepito dalla Polizia, dagli inquirenti, nel momento in cui è stata disposta la perizia. Qua c'è una scheda che riassume tutti quei dati lì. 

lunedì 26 gennaio 2015

De Fazio, Luberto, Beduschi, Galliani e Pierini - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 12 gennaio 1998 - Prima parte

 
Presidente: Allora, buongiorno. Allora, Elisabetta, diamo atto della presenza delle parti. Filastò, per Vanni; Fenies per... Gramigni, Bertini. Poi, Pellegrini, Curandai, l'altro avvocato per le parti civili. Curandai mi rappresenta anche le parti civili mancanti. Allora, le parti ci sono, quei signori che dovevano venire? Ufficiale Giudiziario, ci sono? 
(voce fuori microfono)
Presidente: Ecco, sì. De Fazio, Pierini, Luberto, Galliani e Beduschi. Si facciano entrare. Ci vogliono delle sedie, qui.
Avvocato Filastò: Presidente, c'è anche il professor Bruno. Se lei ritiene, potremmo sentirli tutti insieme. Non lo so.
Presidente: Mah, io Bruno lo sentirei a parte, perché lui è una cosa a sé.
Avvocato Filastò: Va bene, non era che una proposta.
Presidente: Ah. Sentiamo il...
P.M.: ha difficoltà a sentirli tutti insieme come abbiamo fatto dall'altra parte? Allora, delle sedie qui. Sono cinque; quattro sedie.
Avvocato Filastò: Scusi, Presidente, non ho capito. Si sente anche il professor Bruno insieme?
Presidente: Ma Bruno chi è? È un consulente della difesa Pacciani, mi pare.
P.M.: Sì, esatto. Quindi, effettivamente, sono due campi diversi.
Avvocato Filastò: Casomai consentirgli di stare in aula, per...
Presidente: Sì, questo può stare in aula. Può stare in aula, poi lo sentiamo dopo.
Avvocato Filastò: Va bene, grazie.
Presidente: Allora...
P.M.: Come mai, Presidente, chiedo scusa, stare in aula? Per capire, io, sulla base di quale elemento? È un consulente di parte, almeno così in questo processo, di un imputato di un altro processo, il quale fece delle sue considerazioni in quel processo, di scienze e conoscenze.
Presidente: Allora, niente...
P.M.: Comunque, Presidente, nessuna forma di opposizione. Chiedevo per capire.
Presidente: Io il processo Pacciani non lo conosco. Chiaramente, eh.
P.M.: Credo che sia introdotto...
Presidente: Per una ragione che avevo spiegato all'inizio del processo.
P.M.: Credo che in questo processo la difesa lo abbia indotto come consulente... Non so come, vediamo. Uff. giudiziario: Prego, accomodatevi.
Presidente: Sì, sì, un microfono volante e ognuno se lo passa fra loro. Buongiorno. Allora, come si chiama lei?
Francesco De Fazio: De Fazio.
Presidente: De Fazio. Le generalità, per cortesia, alla signorina.
Francesco De Fazio: Francesco De Fazio, nato a Xxxx il XX/XX/XX
Avvocato Filastò: Scusi, Presidente, allora può entrare il dottor Bruno, o no?
Presidente: Mah, io, se siete d'accordo, può stare; se c'è opposizione, può andar fuori.
Avvocato Filastò: Presidente, per una questione di carattere pratico, per evitare poi di rifare sempre le stesse domande.
Presidente: Lo so, però d'altra parte...
Avvocato Filastò: Voglio dire...
Presidente: Allora, niente. Fuori, il professor Bruno. Scusi, continui lei, per cortesia.
Salvatore Luberto: Sì. Salvatore Luberto, nato a Xxxxxx il XX/XX/XX, domiciliato a Modena presso l'istituto di Medicina Legale.
Giovanni Beduschi: Giovanni Beduschi, nato a Xxxxx, XX/XX/XX, domiciliato a Modena presso Istituto di Medicina Legale.
Ivan Galliani: Ivan Galliani, nato a Xxxxxxx, il XX/XX/XX, domiciliato a Modena presso Istituto di Medicina Legale.
Giovanni Pierini: Giovanni Pierini, nato a Xxxxxxx il XX/XX/XX, domiciliato a Bologna Medicina Legale.
Presidente: Allora, ... la formula dei periti. 
(I periti, uno alla volta, leggono la formula): "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali."
Presidente: Ecco il microfono lo tenga uno poi ve lo passate, secondo le... L'esame è stato chiesto dalla parte della difesa dell'imputato Vanni. Prego, avvocato Filastò.
Avvocato Filastò: Sì, Presidente. Ecco, io mi rivolgo più generalmente a tutti voi, al professor De Fazio che sostanzialmente è, come dire, il coordinatore della equipe di studio. E la prima domanda riguarda i termini d i limiti della loro indagine. Vale a dire se, prima di tutto, si è trattato di una indagine di tipo analitico, oppure sintetico. E quale fosse, in particolare, lo scopo di queste due analisi da voi svolte. Prima, qualsiasi persona venisse imputata in qualsiasi processo. Cioè il momento in cui gli inquirenti praticavano nel buio. Ecco, che cosa vi venne chiesto. Qual era lo scopo e il tipo di metodologia seguito. Questo, è la prima domanda.
Francesco De Fazio: Posso rispondere, signor Presidente?
Presidente: Chiunque, chi risponde, deve dare prima il nome, ai fini della trascrizione.
Francesco De Fazio: Sì, De Fazio. L'indagine che ci è stata chiesta dalla Procura di Firenze, rappresentava nel panorama peritale italiano, la prima indagine di questo genere. Non soltanto nel tipo di delitti per i quali si parlava, ma in genere il ... Cioè si trattava di una indagine volta a risalire - così l'abbiamo teorizzata allora insieme ai magistrati che ci hanno dato l'incarico - dalla tipologia delle vittime alla possibile tipologia dell'autore. Dell'autore o degli autori. Quindi una indagine di tipo criminalistico. Però di tipo criminalistico esattamente all'opposto di quella che è la concezione della criminalistica, per cui si raccolgono tracce e poi, attraverso la traccia, si addebita questa traccia, non so... si raccoglie una traccia al fine della ricerca del DNA, e si addebita questa traccia poi a questo o a quell'altro autore. Qui si trattava invece di fare un esame accurato della tipologia delle vittime. Tipologia delle vittime significa, ad un certo punto, tipologia personalogica, tipologia ambientale. Un esame accurato correlato, questo primo esame, delle situazioni in cui le vittime sono state uccise, delle modalità con cui le vittime sono state uccise, e di tutti gli elementi che potessero rinviare ad una valutazione tipologica. E quando si dice tipologica, significa non il signor tal dei tali, significa risalire dalla tipologia delle vittime alla tipologia dei possibili autori. Cioè, di possibili autori nel senso non che debbono essere per forza multipli, gli autori. Ma nel senso che è un raggio piuttosto allargato nell'ambito del quale raggio andava ricercato 1'autore. Tanto è vero che poi, correlativamente alla attività peritale da noi svolta, mi risulta, anche se non siamo entrati noi in questo tipo di... che è stato istituito un apposito ufficio presso la Questura di Firenze, che cercava di raccogliere elementi tipologici relativi a possibili autori per creare dei raffronti, per creare cioè un raggio molto ampio nell'ambito del quale pescare e cercare i possibili autori.
Presidente: Scusi, professore, me n'ero dimenticato. Vuole essere ripreso dalla telecamera, o no?
Francesco De Fazio: Come?
Presidente: Volete essere ripresi dalla telecamera, o no? Avete difficolta?
Francesco De Fazio: Assolutamente indifferente.
Presidente: Bene. Prego.
Avvocato Filastò: Ecco, come dicevo prima, quindi lo scopo, è esatto dire che lo scopo di questo vostro impegno peritale aveva a che fare con le indagini. Vale a dire, voi siete stati interpellati di identificare... no, identificare, di delineare, eh, queste tipologie, probabili tipologie, allo scopo di consentire a coloro che facevano le indagini di restringere il campo della loro ricerca. È esatto, questo?
Francesco De Fazio: Sì.
Avvocato Filastò: Benissimo. Quindi voi eravate ben consapevoli, nel momento, ovviamente nel momento in cui svolgevate questa indagine, che i vostri, le vostre deduzioni, le vostre analisi avrebbero, in qualche modo, condizionato le indagini.
Francesco De Fazio: Condizionato 1'impostazione...
Avvocato Filastò: L'impostazione delle indagini.
Francesco De Fazio: Sì.
Avvocato Filastò: Grazie.
Francesco De Fazio: Ma più che condizionato, non mi sta bene condizionato, avvocato. Più che condizionato, avevano praticamente concorso ad orientare le indagini.
Avvocato Filastò: Ad orientare le indagini.
Francesco De Fazio: Nell'ambito di una impostazione in cui il responsabile delle indagini che è il Pubblico Ministero è...
Avvocato Filastò: Certamente, ma certamente. Infatti la parola era sbagliata. Ora io le chiedo: nelle vostre intenzioni, la comparazione dei dati obiettivi. Perché voi a questo lavoro avete fatto prima di tutto, attraverso una comparazione dei dati obiettivi di cui disponevate. E' esatto?
Francesco De Fazio: La comparazione, una comparazione significa comparare, cioè, comparare una persona di una determinata altezza, ad un altro campione. Noi non abbiamo fatto una comparazione. Abbiamo evinto degli elementi di... Il nostro scopo era evincere elementi di giudizio dalla valutazione delle variabili alle quali ho fatto prima cenno: le vittime, le modalità di uccisione, i luoghi e le cadenze temporali e via di seguito, per delineare possibili figure psicologiche di autori.
Avvocato Filastò: Sì, certo. Forse anche qui il termine non è esatto. Volevo dire che il vostro primo impegno è stato quello, non tanto di analizzare delitto per delitto, singolarmente. Fare questo, evidentemente. Enucleare da ogni delitto delle componenti evidentemente importanti.
Francesco De Fazio: Certo.
Avvocato Filastò: E poi metterle in rapporto con le altre.
Francesco De Fazio: E poi vedere quali erano le variazioni...
Avvocato Filastò: Quali erano... ecco.
Francesco De Fazio: Le similitudini...
Avvocato Filastò: Le similitudini.
Francesco De Fazio: ... e anche l'eventuale evoluzione nel tempo, nel modus operandi. Cioè, nelle ipotesi... Noi abbiamo sempre tenuto presente l'ipotesi di possibili più autori e ipotesi di un autore. Poi abbiamo anche espresso le nostre opzioni finali su questo tipo di impostazione. Però, nel svolgere le indagini, abbiamo tenuto questo parametro. E questo parametro ci serviva poi anche per stabilire una eventuale evoluzione del modus operandi di un eventuale unico autore. 

venerdì 23 gennaio 2015

Mario Vanni - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 23 dicembre 1997 - Seconda parte

Segue dalla prima parte.
DOPO LA CAMERA DI CONSIGLIO

Presidente: Allora, ci siamo tutti. Fenies mi sostituisce l'avvocato Zanobini.
Avvocato Fenies: Sì, Presidente.
Presidente: L'avvocato... rappresentante per le parti civili, va bene?
Avvocato Voena: Voena.
Presidente: Voena sì. Avvocato Filastò, prego.
Avvocato Filastò: Ecco, Presidente, io ho raffazzonato questa memorietta di otto pagine, comprese alcune massime della Suprema Corte di Cassazione, in questo poco tempo, fra l'altro un po', come dire, preso di contropiede dall'iniziativa del Pubblico Ministero, dopo aver letto la sua memoria. Ora io vorrei soltanto a voce, anche così per, come dire, insistere su un paio di argomenti che sono esposti in questa memoria su due punti. Uno riguarda... Nella sostanza, loro vedranno, che in questa memoria dico pochissime parole, che le cose stanno così, secondo questo difensore. Il fatto che quest'uomo abbia raggiunto i 70 anni modifica la sua situazione giuridica, si direbbe incivile il suo status. E quindi, il che modifica completamente il diritto - per quello che riguarda - in punto di articolo 275. Perché laddove prima poteva esistere una presunzione, riguardo all'esistenza di gravi indizi, alla gravità dei reati, circa le esigenze cautelari; una volta scattato il settantesimo anno di età, così come recita esattamente una sentenza della Suprema Corte, questa presunzione, che è intesa in malam partem, quando una persona abbia raggiunto i 70 anni di età o si trova in altre condizioni dal punto di vista della legge, diventa presunzione in bonam parte. Cioè a quel punto si dà luogo alla misura cautelare solo quando esistono delle, quando esiste una eccezionale rilevanza delle misure cautelari, rispetto a quello, rispetto a determinati fenomeni, fattori. Si pensi, per esempio, al mafioso che sta in un contesto di criminalità organizzata di un certo livello e tutto il resto. Quando... Quindi è una prospettiva che mentre prima - questo dice la Suprema Corte - nonostante i gravi indizi. Che noi diciamo che non ci sono, vero. Ma io mi sono proprio esonerato. Non mi sembra proprio il caso di mettermi a discutere tutte le valutazioni fatte dal Pubblico Ministero in punto di gravi indizi, perché questo qui, a questo punto non servono più queste valutazioni. Io voglio dire, io qui ho scritto che insomma, dire che il dibattimento, questo indizio o prova, le ha aggravate nei confronti del Vanni. Io mi son chiesto se il Pubblico Ministero c'era, o era andato da qualche altra parte mentre questo dibattimento si svolgeva. Se era presente quando abbiamo sentito il Lotti. Il quale Lotti, il numero delle pagine, cioè ... le dichiarazioni del Lotti, la quantità non esclude la sostanza. Che con la quantità non si riesce certamente a ovviare alla inconsistenza assoluta di una prova insomma. Perché le dichiarazioni di Lotti si distinguono equamente fra le falsità manifeste, perché conniventi con degli elementi di carattere obiettivo oramai direi abbastanza chiare. L'ultima, dato tutto quello che è stato detto a proposito di Baccaiano, non sto a parlarne, non è proprio il caso. Inverosimiglianze assolute: la buca dove si mette i feticci. Insomma delle cose dell'altro mondo. Si distinguono queste cose, ma questo non ci riguarda in questo momento, perché il raggiungimento del settantesimo anno di età, per la legge, provoca, come del resto avete, ha detto già la Corte nella sua ordinanza, un fatto nuovo, quel fatto nuovo che il Pubblico Ministero qui nella sua memoria dice inesistente, non esiste e c'è. Trascorre del tempo. Questa età che viene raggiunta. E fatto nuovo fondamentale che cambia, modifica completamente il livello di... il regime del diritto in punto di misure cautelari per quanto riguarda questa persona. E dov'è eccezionale... Dov'è questa rilevanza eccezionale di queste misure cautelari nella situazione del Vanni? Non esiste. Qui il Pubblico Ministero vi indica, da questo punto di vista, alcuni elementi che sono di rara inconsistenza. Perché quando si dice, si fa l'ipotesi del settantenne Vanni, il quale stando fuori dovrebbe venire minacciato dal settantenne Pacciani e costretto a commettere altri delitti. Ma insomma, qui siamo leggermente nell'ambito quasi, se non fossero delle cose tragiche e serie, se non ci fosse una persona in galera, quasi del sorriso. Insomma, voglio dire, ammesso che questo sia avvenuto in passato, ma non risulta da nessuna parte, ma insomma, figuriamoci ora, ma che scherziamo. Quando si parla di pretesi complici esterni con i quali il Vanni, siccome questi sono rimasti fuori, sono in libertà, allora il Vanni potrebbe associarsi di nuovo con loro per commettere degli altri delitti? Ma dove sono questi complici esterni? Abbiamo avuto la dimostrazione stamattina, interrogando il dottor Giuttari, gliel'ho chiesto anche, dico: 'ma insomma, avete ricavato qualcosa?' Sono due di indagini che avrebbero fatto, due anni e più di indagini, perché siamo alla fine del 1997. Questi famosi complici esterni, questi famosi finanziatori, questi famosi mandanti doviziosissimi che comprerebbero a suon di milioni questi feticci. Non si vedono da nessuna parte signori, non sono venuti fuori da nessuna parte proprio perché non ci sono. E quindi fare appello a questo cose qui per, come dire, individuare una sorta di collettivo che in qualche modo potrebbe aiutare a commettere gli stessi delitti, ma dove stanno? Non se ne può parlare. Senonché, tra l'altro, ecco, l'ultima cosa è questa: qui, nella stessa memoria del Pubblico Ministero, si fa riferimento - "e Dio sa che non l'avrei mai creduto", come dice Rosencrantz nell'Amleto di Shakespeare - che si facesse riferimento a questo, uno di questi complici esterni dovrebbe essere questo famoso dottore, no? Che poi dovrebbe essere un medico di Pacciani. Ora loro vedranno che io questo dottore ho cercato di chiamarlo come testimone.
Presidente: Ha cercato di?
Avvocato Filastò: Un certo dottor Lotti. Per l'appunto si chiama come...
Presidente: Come il nostro...
Avvocato Filastò: Loro vedranno che dalla notifica risulta deceduto questo signore, morto, sepolto. Il che la dice lunga sull'attendibilità del signor Lotti. Il quale, quando fa una dichiarazione di questa gravità, poi insomma, guarda caso poi va a cadere sul morto. Va be'. Questo è quello che sono riuscito a dire di una situazione di questo genere, per dirvi alla fine che cosa? Ma insomma, voi prenderete la vostra decisione, questo l'ho già detto un'altra volta e lo ridico. La decisione verrà appellata, ci sarà un processo che andrà avanti ancora chissà per quanto, anche oltre questo processo ci sarà il giudizio di appello, ci sarà la Cassazione, se ci dovesse essere una condanna per Vanni, mi auguro di no. Beh, tutto questo tempo non è giusto, a termine di legge, che questa persona lo passi in galera. Questo è quello che dico io. Voi potete avete tutte le opinioni che volete, nessuno impedisce di pensarla in maniera completamente difforme rispetto al difensore che ha tutt'altre cose in mente e vi ricostruirà i fatti in una maniera molto diversa rispetto a quello che è l'ipotesi accusatoria. Voi potete scegliere le ipotesi del Pubblico Ministero, per carità. Noi faremo il nostro appello, andremo al giudizio di II Grado, il III Grado, se va come è andata per Pacciani ci sarà anche un IV Grado e se va, come può andare ancora, ci sarà anche un V Grado, voi sapete che nel nostro ordinamento i processi possono non finire mai. Ma che cosa impone che questa persona questo tempo lo passi in carcere? A 70 anni, in quelle condizioni di salute che vi sono state descritte, che avete negli atti. Perché il livello di demenza di questa persona è negli atti. Le sue defaillance di settantenne ammalato sono negli atti, anche se poi un perito dice però, insomma, la può sfangare anche in galera. La poteva sfangare a suo tempo, quando non era scattato questo termine. Ora è in termine, ripeto, secondo quello che è il parere di questo difensore, impone una valutazione totalmente diversa e difforme. Insisto nell'istanza e mi scuso per la grafia.
Presidente: Bene.
Avvocato Filastò: Ho cercato di scrivere a stampatello per rendere la cosa il più possibile comprensibile e insomma, se me l'avesse data stamattina il Pubblico Ministero, probabilmente avrei fatto qualcosa di meglio.
Presidente: Signor Vanni, mi può venire un attimo qui? Le devo fare una domanda, però non ha a che vedere con il processo, in merito al processo. Sì, sì, dopo lo prendiamo. Oplà, attenzione.
Mario Vanni: Mi dica, signor Presidente.
Presidente: Senta, la Corte ora dovrà decidere su questa istanza...
Mario Vanni: Sì.
Presidente: ... di revoca, cioè dire di togliere la custodia cautelare in carcere, sostituirla o abolirla completamente, eccetera. Allora, quali possono essere le ipotesi? 0 che lei resti in carcere, o che vada a casa agli arresti domiciliari, o che sia completamente libero. Nel caso che lei vada agli arresti domiciliari, cioè vada a casa, lei intende venire dal 7 gennaio in udienza, o vuol restare a casa? Questo ci serve per la traduzione sua.
Mario Vanni: Restare a casa.
Presidente: Perché lei non si può spostare da casa da solo, bisogna che sia accompagnato, preso e ripreso. Vuol restare a casa o vuol venire qui?
Mario Vanni: Restare a casa.
Presidente: Vuol restare a casa, questo...
Mario Vanni: A casa.
Presidente: Questo serve come rinuncia, fin d'ora, nel caso che ottenga gli arresti domiciliari, a restare a casa. Lei può sempre venire quando crede, lo fa sapere al suo difensore, ai Carabinieri e noi lo portiamo a chiamare, bene?
Mario Vanni: Sì, sì.
Presidente: Questo però non vuol dir nulla. La Corte deciderà liberamente.
Mario Vanni: Senta signor Presidente, quando ritorno quaggiù?
Presidente: Come quando ritorna?
Mario Vanni: Quaggiù ritorno, no?
Presidente: Lei può tornare quando... La Corte dovrà decidere. Io volevo solamente sapere, siccome ci dobbiamo garantire per il 7 gennaio, il processo verrà rinviato al 7 gennaio, se lei, se verrà ammesso agli arresti domiciliari, non lo so, la Corte dovrà decidere su questo punto. Ma comunque, nel caso che dovesse decidere in questo senso, voleva sapere di già se lei vuol venire o no il 7 gennaio. Perché sennò perdiamo due o tre ore la mattina e... capito?
Mario Vanni: E vuol dire il 7 gennaio verrò.
Presidente: Vorrà venire allora?
Mario Vanni: Verrò se c'è l'udienza.
Presidente: L'udienze ci sono il 7, l'8, il 9, il 10... Lei vuol venire alle udienze?
Mario Vanni: Sì.
Presidente: Benissimo. Allora niente, va bene? Okay, allora a posto.
Mario Vanni: Sì, sì, buonasera.
Presidente: Allora, arrivederci Vanni. Arrivederci. Comunque io intendo dire questo, è un problema difficile. Il nostro non vuol essere né una... Comunque la decisione la Corte prenda, è una Corte... Auguri altrettanto, sì. Vorrei che si capisse che, nel caso che venga rigettato, non sia un'affermazione di responsabilità. Perché non ha nulla a che vedere con la responsabilità del Vanni o degli altri. Nel caso che venga accolta non vuol essere un'anticipazione della soluzione. Non fate per cortesia questa interpretazione perché è un'offesa a chi deve giudicare, ecco. Bene, allora rinviamo in prosecuzione...
Avvocato Filastò: (voce fuori microfono)
Presidente: Allora, come dice avvocato Filastò? 
(voci sovrapposte)
Avvocato Filastò: ... c'è una questione di merito proprio.
(voci sovrapposte)
Avvocato: Lo dice la Cassazione, Presidente.
Avvocato Filastò: Che sarebbe un fuor d'opera per noi.
Presidente: Esatto, esatto. Lo dice la legge, quindi non facciamo interpretazioni di nessun tipo. Benissimo. Allora, la Corte si riserva di decidere su questa istanza. Il processo viene rinviato in prosecuzione al 7 gennaio. Ordina formalmente la traduzione del Vanni per il 7 gennaio, va bene? L'ordinanza la saprete domani, dopodomani, il tempo che faremo. Noi ci mettiamo a decidere già fin d'ora, va bene? Auguro buon Natale a tutti e buone feste.
Avvocato Filastò: Grazie, Presidente, altrettanto.

giovedì 22 gennaio 2015

Mario Vanni - Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 23 dicembre 1997 - Prima parte

Avvocato Filastò: Abbiamo finito, signor Presidente.
Presidente: Per questa mattina, sì. Allora, se ci sono...
Avvocato Filastò: Io chiedo che la Corte sciolga quella riserva che riguarda l'ordinanza, perché ... considerato che oggi è il 23 dicembre ed è il compleanno del signor Vanni, fa 70 anni. Quindi, la Corte ha... ieri l'ordinanza. Ancora per l'ordinanza c'è una riserva e chiedo che la Corte sciolga questa riserva.
Presidente: Sì, infatti, noi ci siamo riservati di valutare la sussistenza di presupposti per la revoca e la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto, insomma, al compimento del settantesimo anno di età. Vendiamo...
Avvocato Filastò: Faccio presente anche...
Presidente: Pubblico Ministero?
Avvocato Filastò: Aggiungo anche questo, che, insomma, se c'erano delle esigenze cautelari relativamente alle prove, con riferimento alle prove che doveva esporre la difesa, la difesa ha praticamente esaurito il suo testimoniale perché quello che rimane da fare, rimane soltanto da esaminare i periti, De Fazio, dell'equipe De Fazio, quindi delle cose, insomma, spero che...
Presidente: Va bene.
Avvocato Filastò: ... Vanni non influisca sul piano ... ilprofessor De Fazio. Ecco, quindi, da questo punto di vista qua, credo che dal punto di vista cautelare qualsiasi esigenza sia venuta a cessare.
Presidente: Bene. Pubblico Ministero? Su quest'istanza già si è espresso l'altra volta...
P.M.: Io mi sono già espresso diffusamente la volta scorsa. Mi sono permesso di scrivere una memoria, due righe, ovviamente, integrative di quelle quattro parole che mi accingo a dire, nella quale ho riassunto i fatti, riassunto quello che è emerso ad oggi e soprattutto ho messo un attimo in evidenza, allegandole, quella che è l'orientamento giurisprudenziale, tra l'altro quello più attuale, cioè, addirittura, giurisprudenza del 1987, in relazione all'articolo 275, IV Comma, Codice di procedura penale, in relazione alla sussistenza di esigenze di particolare rilevanza per quello che riguarda le persone che hanno compiuto i 70 anni di età. Mi riferisco a quella giurisprudenza, costante della Corte di Cassazione, che fa riferimento alla personalità che in questi casi debba essere tenuta presente, come emerge chiaramente dagli atti, e soprattutto alla rilevanza - io ho messo proprio tutte le sentenze - e al grave allarme sociale e di pericolo per la collettività che va tenuto in considerazione nel momento in cui si prende in esame quella presunta ridotta pericolosità che, nel caso del compimento dei 70 anni di età è prevista dall''articolo 275. È una giurisprudenza che supera il caso legislativo relativo alla presunzione "sic et simplicite", dice: 'il Giudice deve valutare di volta in volta, non solo la persona che fa questa richiesta, ma le imputazioni, il caso, l'allarme, la rilevanza che hanno avuto i fatti per i quali è indagato, e soprattutto il pericolo che una volta rimesso in libertà possa comunque interferire, ripetere o comunque avere nocumento al procedimento, e soprattutto il pericolo che possa, di fatto, reiterare queste azioni direttamente o indirettamente. Io su questi punti specifici direi che non ho altro da dire in punto di pericolosità, perché mi sembra che, oltre averne parlato io diffusamente nel mio intervento, ne hanno parlato tutti quelli che sono stati gli interventi giudiziari, come mettevo in evidenza la volta scorsa, su analoghe istanze. Io mi permetto di richiamare, a questo proposito, quella sentenza della Corte di Cassazione che è intervenuta sul punto "arresti domiciliari”. Loro ricordano - e io l'ho prodotto - che a un certo punto, un Tribunale della Libertà aveva concesso a Vanni gli arresti domiciliari nel corso delle indagini. Il P.M. fa un ricorso per Cassazione e la Cassazione accoglie il ricorso del P.M. e stabilisce dei principi per i quali, nel caso specifico, gli arresti domiciliari erano i più idonei per quel tipo di caso. Tant'è che il Tribunale della Libertà, ripronunciandosi sul punto, nega gli arresti domiciliari e di fatto, infatti, il Vanni è rimasto in stato di custodia cautelare. Quindi, i principi sono, a mio avviso, tutt'oggi, quelli messi in evidenza dalla Corte di Cassazione in quel provvedimento in cui annullava il provvedimento di arresti domiciliari. E soprattutto mi sembra che, in questo caso, sia da applicare, sostanzialmente quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che poco fa ho citato e che ho comunque allegato alla mia memoria. Volevo, per dovere di P.M., richiamare l'attenzione della Corte su una circostanza che secondo me è quella che in questo processo è quella fondamentale, che quelli che erano i gravi indizi a carico di Vanni all'inizio di questo processo, ritengo che nel corso del dibattimento sono realisticamente diventate prove. Prendo atto che lo stesso difensore dice che di fatto il processo, il dibattimento è finito, manca sostanzialmente qualche integrazione. Ma gli elementi per voi valutare il comportamento degli imputati o la responsabilità di tutti gli imputati, e in questo caso di Vanni, sono davanti ai vostri occhi. Quindi, a mio avviso, la vostra decisione è una decisione che potrebbe, addirittura, oggi essere una decisione in punto di responsabilità di tutti gli imputati. Siete chiamati in questo momento a decidere su quell'istanza e è giusto e non potete fare altrimenti. Allora, vi vorrei richiamare su un dato oggettivo di rilevante interesse dal punto di vista dell'accusa. Vi dicevo i gravi indizi sono diventati prove. È, ovviamente, una convinzione del P.M. e tale rimane finché non arriveremo a una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, seppure in I Grado, di qualsiasi tipo essa sia. Però, la convinzione del P.M. nasce oggi su un dato di fatto che non potete sottovalutare oggi nella vostra decisione, al di là di quella che è la Giurisprudenza, al di là di quelli che sono i pericoli che io ho indicato nella rimessione anche agli arresti domiciliari di Vanni. Si tratta di una situazione in cui uno dei punti per i quali l'accusa vi ha detto che in questo processo si è andati molto avanti nella acquisizione come fonte di prova, sono state le dichiarazioni di Lotti. Io non voglio entrare nel merito di queste dichiarazioni, perché secondo me niente hanno tolto a quelle che erano le indagini, hanno aggiunto sicuramente molto di più. Voi avete esaminato, mi sembra, per cinque-sei udienze e tutti hanno potuto esaminare, la Corte è stata presente, a questa chiamata di correo di Lotti. Direi che il Lotti, non entrando nel merito, è un imputato il quale rischia sicuramente una condanna piuttosto pesante, perché si è autoaccusato di questi fatti. Ma ha fatto una chiamata di correo che ha fatto nel corso delle indagini per una serie interminabile di interrogatori, ha fatto nel corso dell'incidente probatorio al quale non si è assolutamente sottratto, e sostanzialmente sui punti fondamentali, su chi aveva fatto questi omicidi, non ha assolutamente cambiato versione una volta, ha sempre detto la stessa identica cosa, ricordandosi meno o di più alcuni particolari, volendo ricordarli o meno, è un imputato e quindi ha il diritto, addirittura, di dire ciò che vuole. Ma per quanto riguarda la sua chiamata ai correo è venuto a farla in quest'aula, ha secondo me risposto esaurientemente, questo per il P.M., a tutte le domande che gli sono state poste, si è sottoposto a un tiro incrociato di domande e non si è mai tirato indietro davanti a questa sua responsabilità di imputato, soprattutto. Una persona che basta fare i conti, per l'accusa che si è auto... per il quale ha fatto ammissioni è un'accusa sicuramente pesante che gli fa rischiare sicuramente un numero di anni di carcere che, proporzionato alle sue prospettive di vita, è sicuramente alto. Ma è una persona che ha continuato a essere in questa aula tutti i giorni, ha tenuto un comportamento che onestamente il P.M. non credeva tenesse. Pensava che il Lotti, una volta fatta la sua chiamata ai correo, addirittura dopo l'incidente probatorio cercasse di tutelare indubbiamente se stesso. L'ha fatto, però è stato qua, sempre presente, ha lanciato le sue accuse ai correi. Mi aspettavo che di fronte a questo puntuale, quotidiano atteggiamento di Lotti che accusa se stesso e accusa gli altri, ci fosse una levata di scudi degli altri imputati che interferissero, gli spiegassero, gli dicessero: 'ma guarda, ma cosa dici?7, controbattessero. Davanti a questo cosa abbiamo? Abbiamo uno degli imputati, anzi, tutti gli imputati, tranne l'avvocato Corsi, che ha una posizione marginale, i quali non si sentono nemmeno in condizione di dover rispondere alle domande del P.M. e delle altre parti. Si trincerano nel non rendere l'esame. E questo è un elemento che oggi, nel momento in cui dovete valutare quell'istanza, voi a mio avviso dovete tenere attentamente presente. Soprattutto per quanto riguarda la posizione Vanni. Cioè, il Vanni, il quale nel corso delle indagini ha fatto ammissioni pesanti, pesantissime, in punto di sue responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il punto: 'si, ho parlato col Lotti proprio della Panda celeste a Vicchio', e qui il migliore riscontro a ciò che dice Lotti lo da lo stesso Vanni...
Presidente: Senta, noi non dobbiamo fare il...
P.M.: Presidente, non dobbiamo, è solo il comportamento che io le chiedo. Ho finito, è solo l'ultimiss...
Presidente: La nostra sentenza non è... la nostra decisione non è una affermazione di responsabilità di nessun tipo. Per carità!
P.M.: Di nessun tipo. È un...
Presidente: È libera da... è una valutazione distinta, completamente distinta. Noi dobbiamo dire se esistono quei presupposti di cui al 275, IV Comma, o no. Tutto qui.
P.M.: Infatti io ho detto che ho messo per iscritto le mie valutazioni. Volevo solo che la Corte tenesse anche presente questi due diversi atteggiamenti. Mi riporto alla memoria che accolgo l'invito del Presidente a tagliare corto.
Avvocato Filastò: Presidente...
Presidente: Avvocato che fa la replica ora?
Avvocato Filastò: No, la replica... perché io non ho parlato. Voglio dire, io mi sono ricordato, siccome non amo le ripetizioni...
Presidente: Va bene, non c'è problema, non c'è problema, non creiamo problemi...
Avvocato Filastò: ... a quello che ho detto precedentemente, ho espresso alla Corte di sciogliere la riserva. Però, ora, e non parlo nemmeno ora, Presidente, perché apprendo che esiste una memoria, e allora, per far risparmiare tempo a me e a voi, io prego la Corte di attendere a decidere domani mattina, il tempo di leggere quella memoria...
P.M.: Sono due pagine, la può leggere in cinque minuti.
Avvocato Filastò: ... insomma, quello che... vedo un bel malloppo lì.
P.M.: No, no, sono allegate le sentenze.
Avvocato Filastò: Ah, be', ma l'allegazione delle sentenze a me mi interessa renderle... fanno parte della memoria. Io voglio dire...
P.M.: Dieci minuti, un quarto d'ora.
Avvocato Filastò: Allora, un so... ad ora mi va bene anche in serata, Presidente, ma io...
Presidente: Avvocato, facciamo una cosa, allora, se proprio... a questo punto, ci rimettiamo alle ore tre e non se ne parla più.
P.M.: Benissimo, Presidente.
Presidente: Bene?
P.M.: Faccio copia.
Presidente: Ne faccia...
Avvocato Filastò: Presidente... 
(voce fuori microfono) Presidente, noi non ci siamo.
Presidente: Uno ci deve restare, per cortesia, qualcuno ci resti.
P.M.: Presidente, è solo...
Presidente: Ah, le parti civili possono andare, benissimo.
P.M.: È solo esclusivamente in diritto e ci sono delle sentenze. Tutto qua.
Avvocato Filastò: Va bene, appunto, ma io le voglio vedere.
Presidente: Io credevo che si può benissimo... insomma, la prova in Giurisprudenza che esiste...
P.M.: È la Giurisprudenza che è ovunque.
Avvocato Filastò: Presidente, se la Corte me lo consente, io proprio per fare il massimo che posso, io mi metto qui, resto qui e alle tre deposito alla cancelliera la mia contromemoria scritta a mano.
Presidente: Benissimo.
Avvocato Filastò: Va bene?
Presidente: Non c'è problema. Allora alle 15.00. Alle 15.00. Si rinvia alle ore 15.00 di oggi. 
(voci sovrapposte)
Presidente: Allora, per le parti civili... i 
(voce fuori microfono) Io non ci sono.
Presidente: Faccia finire. 
(voce fuori microfono)
Presidente: Per le parti civili comunico che il processo sarà rinviato al 7 gennaio ore 9.00. Bene? Comunico inoltre, avvocato Filastò...
Avvocato Filastò: Sì.
Presidente: ... è arrivato un fax da Medicina Legale di Modena, in cui dicono questi professori, ci sono una serie di firme, che hanno ricevuto la citazione a comparire per l'udienza del 22 dicembre...
Avvocato Filastò: Il giorno stesso.
Presidente: ... soltanto questa mattina.
Avvocato Filastò: Beh, lo so, queste sono le Poste Italiane, funzionan così. 
(voce fuori microfono) 
Presidente: Come? 
(voce fuori microfono)
Presidente: No, no, qualcuno mi ci resti per costituire l'ufficio, noi dobbiamo costituire l'ufficio. Come si fa? 
Avvocato Bertini: Presidente, io alle tre oggi non posso.
Presidente: Mah, scusate, non è che si fa il rinvio solamente per l'avvocato Filastò. La Corte si aggiorna... Mah quante volte abbiamo il vostro comodo, o ragazzi miei! Questo... Avete fatto quello che volete, si fa... non lo so. Allora a questo punto devo dare un quarto d'ora all'avvocato Filastò. Credo che siamo in giorni di pace, facciamo la pace fino in fondo, alle tre ci faremo gli auguri, tranquillamente, credo non ci sia. . . è una cosa volante, due minuti. Non credo che l'avvocato... l'avvocato Filastò, se fa la memoria non credo che vorrà parlare ancora. 
(voce fuori microfono)
Presidente: Appunto. Due minuti, costituiamo l'ufficio, ci ... e basta e andiamo via.
P.M.: Va bene.
Presidente: Bene. Okay, grazie. 
Segue...