lunedì 18 marzo 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 04 giugno 1997 - Quarta parte

Segue dalla terza parte.

« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: Allora, Pubblico Ministero, la parola a lei per le osservazioni.
P.M.: Grazie, Presidente. Mi sembra che sull' argomento prove è già stato detto tutto in questo processo, in questa fase cioè. E mi vorrei, perché questo il Codice in fondo prevede, ritagliare lo spazio forse conclusivo di replica che consente forse a mio avviso di dare quelle indicazioni alla Corte che io vorrei dare e che darò, che forse in un caso come questo, nella situazione in cui si trova la Corte a dover decidere su istanze diverse, l'indicazione che il P.M. fornirà penso forse è la più equilibrata. Nel senso che è una indicazione di questo tipo: andiamo per gradi. Cerco di spiegarmi, facendo presente che per quanto riguarda tutte le istanze formulata dai difensori io mi sono permesso di scrivere tre o quattro paginette indicative, riassuntive, nella quale la Corte sostanzialmente troverà riportato qual è il pensiero del P.M. su queste richieste. Sono considerazioni schematiche che provo ora a riassumere. Il P.M. vi ha proposto all'inizio quello che è l'indicazione normale, quella prevista dal Codice sulle fonti di prova. E direi che quella indicazione ovviamente a mio avviso corretta, è l'indicazione che vi dice: questi sono i fatti sui quali voi dovete giudicare, queste sono le prove su quei fatti e gli elementi relativi alla responsabilità degli imputati. Direi che tutti i difensori indistintamente, tranne uno, si sono attenuti a queste indicazioni, perché voi avete sentito il pensiero, secondo me che ha riassunto in toto la situazione che io condivido sia dell'avvocato Voena che dell'avvocato Curandai, i quali, come tutti gli altri che non vi ci sono soffermati specificamente, vi hanno fatto presente che qui si tratta di una imputazione scelta dal Pubblico Ministero e comunque per la quale il GUP ha fatto rinvio a giudizio, la quale è il tema di questo processo. E direi che di lì è inutile sforzarsi di ricordare. Io ho, ripeto, ho sentito le parole e dell'avvocato Curandai e dell'avvocato Voena, alle quali io mi riporto interamente. Non è che ho da aggiungere altro. Cioè, è inutile perché non consentito dalla legge, allargarsi, cercare di introdurre altri elementi, ma bisogna attenersi a quelle che sono le prove sui fatti. Vi è stato fatto presente come si è tentato da parte di un difensore, di uno solo - l'avvocato Filastò difensore di Vanni - di allargare il tema, di fare una confusione infinita che a mio avviso non solo non serve alla Corte, perché non è il tema della decisione di allargare senza alcun limite i fatti dei quali voi siete chiamati a giudicare, ma non ha neppure alcun senso ai fini difensivi. Perché allargare infinitamente è fare confusione, è allontanarsi da quella decisione, qualunque essa sia che voi dovrete prendere sulle imputazioni che sono davanti a voi. Allora io mi riporto al tema fondamentale. Cioè, qual è la prova? Quali sono gli elementi di prova su cui voi, per i quali voi potete e dovete consentire l'ammissione? Sono tutti quelli indicativi indistintamente da tutti i difensori e dal P.M. al di fuori assolutamente indicati dall'avvocato Filastò - ora mi spiego - e alcuni, ma parzialmente dalla parte civile Santoni. Perché tutti si sono attenuti alle regole processuali e hanno indicato delle liste dei testi secondo me perfettamente in linea con quella che è la norma che sovrintende all'ammissione della prova, cioè il 190 come ricordava un momento fa il professor Voena. Cioè, signori, qui le prove da ammettere sono solo quelle che sono rilevanti, pertinenti e non superflue. Chi vi propone film, riviste, romanzi, o argomenti simili, va fuori tema, non è possibile. Non c'è assolutamente spazio per voi per consentire un simile allargamento. Perché se noi andiamo alle norme, non solo la norma che voi dovete prendere a base della vostra decisione, è il 190 del Codice, ma dovete tenere presente, perché questa è la realtà, che l'imputazione è stata formulata, il rinvio a giudizio è stato formulato nei confronti di quegli imputati e le norme in materia sono quelle di cui al 416 II comma e il 130 norme di attuazione. Che probabilmente nessuno ha mai presente che in questa discussione sull'ammissione delle prove non è stato tenuto presente, ma la norma è lì, da lì nasce tutto. Cioè il 130, norme di attuazione, dice che: nel momento in cui c'è una indagine e nel momento in cui si raggiungono elementi di prova a carico di alcuni imputati per alcuni atti, si va a giudizio. Se poi ce ne sono altri, se è necessario fare altre indagini, questo è problema del Pubblico Ministero che questo sta facendo. Quindi, è inutile dire che ci sono altre indagini, non ci sono altre indagini; ci sono fatti per i quali ancora non è stata esercitata l'azione penale, ci sono altri delitti, c'erano altri complici. No, signori, le norme sono molto chiare e hanno dato al P.M. la strada che doveva percorrere: 130, norme di attuazione. Ma mai che si raggiunge la prova per alcuni fatti a carico di alcuni imputati, si va a giudizio nei termini di cui al 405, entro l'anno. Così il P.M. ha fatto. Quindi non è possibile in questo momento stare a pensare a scene teatrali che non hanno niente a che vedere con questo processo, cercando di far pensare a voi che sono state scelte opzionali per fare qualcosa di diverso dal reale. No, il Pubblico Ministero, l'ufficio del Pubblico Ministero si è comportato secondo le norme. Quindi, nel momento in cui qualcuno, come l'avvocato Filastò per Vanni, ha inteso dirvi che bisogna estendere il tema delle decisioni di altri fatti, è una risposta che deve essere, da parte vostra, assolutamente negativa, perché contro la legge. E quindi tutti gli argomenti usati per questo fine, sono argomenti che io condivido interamente ciò che ha detto ieri l'avvocato Curandai in quest'aula: sono esclusivamente argomenti usati per fare scena, per fare teatro. Attenzione, a non cadere in questa provocazione, io ritengo di poter dire. Perché al contrario tutti gli altri difensori, compreso l'altro difensore di Vanni, l'avvocato Pepi, ha prodotto a voi una lista testi che mi trova pienamente d'accordo come scelta, perché si tratta di testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti. Non c'è teatro, non c'è scena, non si va al di fuori del seminato. Vengano pure qua, il P.M. non ha nessun preconcetto, vengano i testi a dirvi quello che il difensore, avvocato Pepi, ritiene che possono dire a favore del suo assistito. Però rimaniamo nei termini. Oramai arci strachiari a tutti noi e penso soprattutto a voi relativi al tema, decisione ai fatti per i quali voi siete chiamati oggi a giudicare. Io dicevo, fatte queste premesse, il tema è quello, i fatti sono quelli, gli imputati sono quelli, non si può andare oltre. Io ho lista per lista espresso un parere anche per scritto che sinteticamente posso esprimere in questo modo. Per quanto riguarda la lista presentata dall'avvocato Lena per Faggi Giovanni, pienamente in linea. Si tratta di testi che possono smentire o provare fatti diversi relativi alle circostanze di cui è il processo. Non ho alcuna osservazione. Ovviamente chiedo il controesame dei testi. Idem per quanto riguarda quella dell'avvocato Zanobini. Per quella dell'avvocato Pepi, mi sono già espresso. Sicuramente nessuna osservazione, controesame. Idem per quel teste indicato dall'avvocato Bertini. Vorrei quindi dire qualcosa sulle due altre liste: quella della parte civile, avvocato Santoni Franchetti e quella dell'avvocato Filastò. Direi qua allora bisogna un attimo tornare al tema. Cioè, dovremo, in questo processo, innanzitutto partire dalla prova già fornita, se esiste sui fatti specifici contestati, e poi vedere come avevo io nella mia relazione introduttiva, cercato di indicare e poi vedere quali sono gli elementi di prova specifica a carico degli imputati. Io già ho fatto presente nella relazione introduttiva che, per quanto riguarda la prova generica, cioè quella sui fatti, abbiamo la fortuna, sfortuna, o comunque un lavoro già fatto. Intendo dire che la prova generica di quegli omicidi e solo quelli dell'imputazione. Cioè, ottobre '81, '82, '83, '84, '85, abbiamo la possibilità tecnica giuridica sostanziale di utilizzare una prova di un altro procedimento, quello a carico di Pacciani Pietro, in cui questa prova è stata già interamente sfogata. E voi la potete acquisire ex 238 e 468 IV comma, cosa che il P.M. nei termini ha richiesto e offerto alla Corte. Con questo voglio dire: signori, questa prova relativa ai fatti, è una prova che in fondo è un lavoro che è già stato espletato in una sede giudiziaria davanti alla Corte di Assise e si tratta di una prova per la quale direi che c'è stato il massimo del contraddittorio in quella sede. Ed è una prova che noi, voi potete utilizzare già oggi per il vostro esame e per le vostre future decisioni e soprattutto per poter poi seguire le argomentazioni di tutte le parti. Cioè, questa relativa ai fatti, prova generica ai fatti, esiste già. Noi la possiamo utilizzare e non c'è, a mio avviso, alcun motivo oggi per ritornarci sopra globalmente. lontani nel tempo e già narrati una volta da quelli che erano i protagonisti, con le difficoltà dovute già al tempo trascorso, che richiamare oggi un maresciallo e richiedergli cosa ricorda di 20 anni fa, è sicuramente a mio avviso superfluo. Quindi, per quanto riguarda la prova generica di quei fatti, la mia indicazione - che poi è l'inidcazione sostanziale degli altri difensori vista globalmente al di là appunto delle osservazioni dell'avvocato Filastò - per quanto riguarda questa prova teniamo presente questo elemento. Se poi ci dovesse essere in futuro qualche dubbio da parte vostra su una singola circostanza, ci dovesse essere la possibilità o la necessità di ritornarci sopra, richiamiamo qualcuno, ma quando il dibattimento sarà in una fase che ci consentirà di fare qualche verifica. Ma è inutile oggi ripetere tutte cose che, ai fini della decisione delle responsabilità degli imputati oggi chiamati in questo processo, non importa granché, tranne singole circostanze. Questo quindi è la mia indicazione: prendiamo tutta la prova generica che è già offerta alla Corte e poi, in un secondo momento, se necessario, torniamoci sopra. Mi oppongo quindi assolutamente a ripetere questa prova totalmente. Perché non ha senso richiamare una persona e fargli dire, dice: 'ma io l'ho già detto'. Lo ripete e non può assolutamente essere che un duplicato. Se, ripeto, ci sarà, ci dovesse essere una necessità di chiarire un argomento, lo chiameremo. Ma dopo che avremo fatto il dibattimento su quelli che sono gli elementi di questo processo. Allora il concetto è: la prova generica non solo è già stata espletata, ma voi la potete oggi utilizzare globalmente. Tutte le parti possono usare gli argomenti che credono, già ora per confutare, per le proprie tesi. Non c'è bisogno di far ripetere nulla di quello che già esiste. E questo vale anche per le perizie già espletate in quella sede che io vi ho offerto. Per quello che riguarda i sopralluoghi che sono stati fatti, per quello che riguarda le perizie medico-legali sulla dinamica. Le ho utilizzate io come concetti e come elementi al momento in cui ho fatto la relazione introduttiva, ritornarci sopra, se non nei particolari che potete sicuramente, anche a istanza di parte, in futuro esaminare meglio.. Ma ora non ha senso che prendiate una decisione di risentire tutti questi testi. Lo vedremo in futuro. Io sono contrario assolutamente alla ripetizione, perché è completamente inutile. Nella fase attuale, li acquisite e vedremo alla fine. Allora c'è ora da vedere il problema, la prova specifica di quel processo, tutti gli atti come vi è stato chiesto dall'avvocato Filastò relativi alle prove espletate in quel processo. Ma al di là della prova generica, tutti quegli atti che non si possono introdurre globalmente come un pacco in questo processo, sono assolutamente superflui e non pertinenti per quanto riguarda gli indizi a carico di un altro imputato. Perché si tratta di elementi che non solo sono da rivalutare come giustamente ha detto la Corte di Cassazione annullando quella sentenza; e sapete già il problema per cui saranno rivalutati quegli indizi e quelle prove a carico del coimputato Pacciani in un'altra sede. elementi specifici di prova sul blocco a carico di Pacciani o sulla asta guidamolla, mi capite che è un lavoro che non solo a voi non può essere richiesto, ma totalmente non pertinente e superfluo. Perché qua si parla di imputazioni a carico di persone diverse con prova diretta assolutamente diversa da quella indiziaria. Allora se questi sono i confini, mi capite che tutte quelle richieste che mirano alla introduzione in toto, sono assolutamente superflue e non pertinenti e direi non consentite. Perché il 238, come giustamente faceva rilevare il professor Voena, riguarda esclusivamente i singoli atti. Non un intero processo. I singoli atti. Credo che per ora come indicazione non perché l'ho fatta io nella mia richiesta, ma sono, è un'indicazione quella della prova generica che nel momento in cui siamo, è l'unica indicazione utile per fare partire questo dibattimento. Perché l'altro elemento è che voi in qualsiasi momento, avete la possibilità con vari strumenti, che siano quelli del 507 e sia il 238, che sia il 508 per quanto riguarda le perizie, avete la possibilità in un secondo momento all'esito della prova specifica relativa alle imputazioni formulate a carico degli odierni imputati, avete la possibilità nel caso su istanza di parte o d'ufficio, di ottenere tutte quelle precisazioni e chiarimenti di cui avrete bisogno. Ma oggi avete una prova che riguarda gli odierni imputati, per quanto riguarda la responsabilità e gli elementi di fatto che esistono già in quegli atti. Per quanto riguarda singole indicazioni, io le ho messe per iscritto e osservo che per quanto riguarda la lista dell'avvocato Santoni e direi, nella prima parte, in cui tutto sommato ha ragione l'avvocato Curandai quando dice: 'si tratta qua di allargare e di fare una sorta di romanzo e di scienza su questi fatti'; in quella parte lì, non ha senso assolutamente prendere in considerazione quelle richieste. Si possono prendere in considerazione solo le richieste pertinenti, come dicevo, ai nostri fatti. Quindi, nel momento in cui vi chiede l'ammissione ai testi per l'omicidio del '74, si tratta manifestamente di una richiesta non pertinente. Per quanto riguarda risentire i testi che ha elencato per tutti gli omicidi, l'ho già detto, c'è nel caso la lista dell'avvocato Santoni addirittura non solo superflui e non necessario ripetere; ma si tratta di prove che sono state assunte all'epoca quando quella parte civile, avvocato Santoni, era presente. Quindi, il contraddittorio per quelle prove, è già stato espletato. Quindi, figuriamoci se una parte civile come l'avvocato Santoni, su quei fatti possa oggi richiedere di sentire quei testi. A meno che, a meno che non abbia elementi diversi da portare che ad oggi non sono presenti. Se in futuro li avrà, io ovviamente non ho in questo momento, pregiudizi sul punto e né ostacoli. Ma oggi non è possibile che si chieda di risentire quelle parti da parte di quella parte civile che li ha già sentiti. Questo, per quanto riguarda tutti gli omicidi. Per il '74, siamo completamente lontani. Idem per quello che riguarda le perizie. Risentire i medici legali? Per carità! Sono già stati sentiti a dovizia in tutte le forme e con tutto il contraddittorio. Innanzitutto voi avete quelle deposizioni, avete quegli elaborati, vi maturerete le vostre convinzioni; se in futuro avete voi bisogno di chiarimenti o se qualche parte vi chiederà, riservatevi su questo, lo farete in un secondo momento. Oggi, decidere sulla ammissione di questi mezzi è assolutamente non opportuno. mi fermo a discorso opportuno. E allora faccio, poi, qualche osservazione. Tutte quelle prove richieste oggi in udienza dall'avvocato Santoni per guanto riguarda il delitto del 1983: Vinci, parenti, riviste o non riviste. Io dico soltanto che sono remissivo perché qui è il tema della causa. Ha fatto bene secondo me a introdurre limitatamente a questo. Del resto, mi permetto di ripetere quello che ho detto io e quello che diceva l'avvocato Curandai sul punto, quando a mio avviso giustamente è intervenuto facendo presente che una parte civile non può comportarsi in due modi diversi. Quando la parte civile, come ha fatto oggi l'avvocato Santoni, tira fuori un argomento come quello Vinci nell'83, mi trova assolutamente d'accordo e io non ho niente da dire sul fatto che la richiesta è tardiva. Io vi dico: superatela. Perché c'è il consenso del P.M. a che quelle prove siano assunte. Però non facciamo romanzi, non facciamo teatro, non parliamo di cinema o di film. Allora mi rimane - perché questo che mi rimane da fare - dare qualche indicazione ulteriore in questa linea sulle richieste dell'avvocato Filastò. Devo dire, perché questo lo devo dire, quando l'avvocato Filastò ieri presenta la memoria ex 121 in cui chiede l'ammissione di prove, è tardiva. Questo ve lo dico e su questo io invece sono intransigente. È impossibile che ci presenti una ammissione di testi nuovi, ieri. Ma al di là del fatto che è tardiva - e su questo io insisto: sul fatto che è tardiva - direi che tutte le indicazioni di prova in genere, quelle tardive e non tardive dell'avvocato Filastò per i motivi che ho detto prima, sono assolutamente non pertinenti e superflue e non portano alcuna possibilità per voi di decidere su quelle che sono le imputazioni. Quindi da, assolutamente, non prendere in considerazione. E qui io sono generico, non sto a dilungarmi sulle singole prove richieste. Perché qui, è proprio l'impostazione generale. Quindi versare tutto il processo, l'ho già detto, le prove che riguardano film, cassette, romanzi, orari di cinema dell'81 - perdonatemi - ma ho tutto il, direi, il diritto dopo aver lavorato su questo caso, di dire: beh, insomma se ha qualcosa da dire, faccia le denunce, ci sono tanti strumenti per stimolare. Fra l'altro l'avvocato Filastò è uno che ogni mattina ha presentato dagli anni '80, denunce contro presunti mostri. E lui lo sa. Quindi, ne faccia ancora, ci mancherebbe! Ma non può sicuramente presentarle alla Corte oggi o venire a fare confusione in questo processo. Perché qui si tratta di proporre esclusivamente argomenti che fanno solo confusione. Quindi, io sono contrario a perizie di tutti i tipi. Perché, per quanto riguarda le perizie - e questo è l'ultimo argomento che lui vi ha proposto - a parte la singolare situazione, direi quasi unica, in cui l'imputato Vanni - che non si sa a questo punto che persona è: se è normale o non normale, se ha perversioni o no, è tutto da dimostrare. Per me le ha - c'è un difensore che dice: è incapace di intendere, perché non l'avete messo in manicomio?; c'è l'altro che, giustamente, dice: per carità! Il mio assistito io l'ho difeso in tutte le sedi, io gliene do atto all'avvocato Pepi perché per un anno di indagini preliminari, ci siamo correttamente da l'una e dall'altra parte battuti - se cosi si può dire - davanti agli Organi Giudiziari, per portar avanti ognuno la sua tesi. Persino al Tribunale della Libertà, spesso come è capitato, ha avuto ragione il Pubblico Ministero; a volte la sua richiesta ha avuto, ha sortito un effetto, poi annullato. Ma non è qui il problema. È il problema dire: confrontiamoci su temi concreti. Quindi, io insisto col dire che per quanto riguarda la lista dell'avvocato Pepi, non ho niente da dire. Per quanto riguarda le perizie psichiatriche, quindi a parte la anomala situazione che riguarda Vanni, direi che le considerazioni fatte circa l'ammissibilità di una perizia psichiatrica, la norma del 220, sono tutte considerazioni che mi trovano senz'altro d'accordo. Qui non c'è un elemento, uno, che possa far pensare a perizie psichiatriche da fare a carico degli imputati e tanto meno del Pucci. Perché nessun elemento in tal senso è stato fornito a voi per stimolarvi a prendere una simile decisione. Al dibattimento, se per caso alla Corte o a qualcuno sembrasse che Vanni o chi riterrà opportuno, ha qualche problema basato su elementi di fatti e su circostanze che per ora negli atti non ci sono. Il P.M. si metterà da una parte e vedremo. Per carità!, una bella perizia psichiatrica se serve a illuminare fatti accertati, ben venga. Ma non una perizia psichiatrica così, calata dal cielo perché gli altri argomenti sono gli scienziati che ci devono dare una mano. No, intanto facciamo i fatti. Poi gli scienziati se ne abbiamo bisogno, se ne avrete bisogno, li chiamerete in un secondo momento.. Io penso che non sarà necessario. Per quanto riguarda la perizia calligrafica, signori, abbiamo un incidente probatorio per intero. Per quanto riguarda Lotti, beh, direi non solo è da esprimere un dissenso completo su una perizia calligrafica per vedere se è calligrafia o se è spontanea. E voi capite benissimo che una simile perizia non ha nemmeno la possibilità di essere presa in considerazione. Perché che credibilità potrebbe avere un perito che vi viene a spiegare qualcosa sul punto... sentite Lotti, vedete cosa ha scritto, fategli tutte le domande che volete perché questo è lo scopo del processo, facciamo tutto il contraddittorio anche se c'è incidente probatorio. Io ho chiesto l'esame di quell'imputato e vedrete che di perizie calligrafiche, non solo non c'è bisogno in fatto, ma sono perizie che non servono assolutamente a nulla. Concludo quindi, perché siano ammesse tutte le prove ammesse dai difensori nei limiti e che io ho messo, ho indicato nella memoria che vi produco e vi do come indicazione, come suggerimento, come ultimo... non so se il P.M. può dare un consiglio, ma andiamo sulle prove che sono state indicate e fornite fino ad ora, ad eccezione di quelle dell'avvocato Filastò per i motivi che vi ho detto. E in un secondo momento se necessario, avete più di una norma: 238, 507, 508 per integrare all'esito del dibattimento quello che sarà necessario. Nel caso, su alcune, potete comunque potete riservarvi. Qui è l'indicazione scritta, la lascio...
Presidente: Pubblico Ministero, tanto per avere... siccome si è fatto riferimento a quell''atto scritto del Lotti, dov'è?
(voce fuori microfono)
P.M.: Questa è l'indicazione...
Presidente: Siccome non lo troviamo di là...
P.M.: Se mi consente, due parole dato che è l'argomento: penso che doveva fornirlo per tempo, nei termini l'avvocato Filastò. Ma su questo io non ho nessun motivo perché la richiesta c'è, si tratta di un manoscritto che il Lotti...
Presidente: Siccome aveva detto, mi pare, all'inizio dell'udienza che lei lo produceva come atto...
P.M.: Sì, sì. Ecco...
Presidente: ... proveniente dall'imputato...
P.M.: Eccolo qua. Eccolo qua.
Presidente: Siccome l'avevamo, non lo trovavamo... Bene. Allora, si produce questo atto scritto proveniente dall'imputato Lotti, viene acquisito e allegato all'istanza oggi prodotta dal Pubblico Ministero, va bene? La teniamo noi. Allora, a questo punto, niente, ci aggiorniamo a venerdì mattina alle ore 9.00. Bene. (voce fuori microfono)
Presidente: Come?
(voce fuori microfono)
Presidente: No, a lunedì no, perché lunedì poi c'è il problema perché poi la Corte... si può fare udienza anche lunedì, però la Corte ha un altro processo da martedì in poi e poi c'è la sospensione. Quindi volevo utilizzare venerdì e lunedì.
Avvocato: Ecco, Presidente, quindi non sabato come lei disse tempo fa.
Presidente: Sabato, sabato c'è fatta opposizione da qualche Giudice che è impedito. Comunque andiamo a venerdì, poi venerdì si deciderà. Se poi lasciamo... revocata, allora è un altro discorso; allora si va alla settimana dal 16 in poi. Ora come ora possiamo utilizzare venerdì e il lunedì. Ci vediamo venerdì alle 9.00.

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