martedì 19 marzo 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 06 giugno 1997

Presidente: Allora, ci siamo tutti? Vediamo un po' chi c'è per la difesa. Mario Vanni dov'è? Eccolo, Mario Vanni, difeso dall'avvocato Pepi. Faggi, non c'è, difeso dall'avvocato Fenies in sostituzione dell'avvocato Lena. Lotti Giancarlo: c'è Lotti? No. L'avvocato Stefano Bertini dov'è? Stefano Bertini eccolo qua.
Avvocato Bertini: Sì.
Presidente: Non comparso, Lotti. Corsi Alberto, non c'è. L'avvocato Zanobini. 
Avvocato Fenies: Sostituisco io l'avvocato Zanobini, Presidente. 
Presidente: Io, chi? 
Avvocato Fenies: Fenies. 
Presidente: Fenies, bene. Luca Saldarelli per Nencini Rina, Rendov ... non c'è nessuno per loro? Allora l'avvocato Patrizio Pellegrini, va bene? 
Avvocato Pellegrini: Peraltro io verso le dieci, purtroppo, me ne devo andare.
Presidente: Sì sì, ma vedrà che purtroppo l'udienza non si può fare oggi. L'avvocato Puliti chi lo sostituisce? (voce fuori microfono): Capanni.
Presidente: L'avvocato Capanni, dov'è Capanni? 
Avvocato Capanni: Eccolo qui.
Presidente: Ecco Capanni, benissimo. Avvocato Curandai, è al suo posto. L'avvocato Ciappi? C'è l'avvocato Voena. Poi c'è Colao. Colao? 
(voce fuori microfono): Non c'è.
Presidente: Non c'è. L'avvocato Curandai, va bene? Patrizio Pellegrini, c'è. Santoni Franchetti?
Avvocato Capanni: (voce fuori microfono) Lo sostituisco io, Presidente. 
Presidente: Benissimo, avvocato Capanni. Eriberto Rosso, lo sostituisce... chi abbiamo detto, Saldarelli chi lo sostituisce? 
(voce fuori microfono) Pellegrini.
Presidente: Pellegrini. Siamo a posto. Allora, devo dare atto di due situazioni. Una è: vedo qui un atto di rinuncia alla difesa di Mario Vanni da parte dell'avvocato Filastò, Antonino Filastò. È tutta una motivazione che risparmio a voi e a me stesso, su tutte le buone ragioni che ha avuto per... Comunque, dicevo, si: "Per questi motivi, prego il Presidente e la Corte di prendere atto che rinuncio alla difesa di Mario Vanni ai sensi dell'articolo 107 Codice di Procedura Penale, rilevando che non sussiste nel caso di fattispecie previsto dall'articolo 107 Comma III né dall'articolo 108 Codice di Procedura Penale. Prego il cortese signor Presidente di dare atto a verbale della rinuncia, nonché delle relative motivazioni, anche per impossibili ipotesi, ma non si sa mai, di un'eventuale iniziativa tesa all'applicazione del 105, cioè abbandono della difesa". Ma non credo che sia questo il caso. "Mi scuso con il Presidente e con la Corte per avere affidato a uno scritto questa mia decisione, ma il giorno 6 giugno corrente anno, mi tengo lontano dall'aula perché ho due impegni: difesa parte civile Alfano presso il GIP, Tribunale di Firenze; e difesa Mini Sergio, presso il Tribunale di Grosseto. A tale proposito comunico a mezzo fax questo atto all'avvocato Giangualberto Pepi, per sua conoscenza e per le sue determinazioni in vista dell'udienza del 6 giugno. Auguro buon lavoro al signor Presidente e ai signori Giudici. Auguro al signor Mario Vanni, a cui indirizzo per conoscenza questo scritto, auguro miglior fortuna di quanta ne abbia avuta finora. Con osservanza". Bene, questo alleghiamolo al verbale. Faccio inoltre presente che oggi non possiamo fare udienza perché l'aula deve essere impegnata dal processo dell'altra parte, per ragioni che già sapete comunicate già gli altri giorni. Io emetto l'ordinanza di ammissione delle prove, e poi il processo sarà rinviato al 23 giugno. Comunque, ne parliamo dopo. Allora: "La Corte d'Assise di Firenze, sulle richieste di ammissione di prove formulate dalle parti. Ritenuto che appaiono ammissibili e rilevanti le prove richieste dal Pubblico Ministero, sia per ciò che attiene alle prove orali, sia per guanto concerne l'acquisizione degli atti del procedimento a carico di Pacciani Pietro, atti relativi alla prova generica dei fatti di omicidio per cui è processo, indicati nella lista tempestivamente presentata. In particolare, i verbali di prove assunti nel dibattimento, elaborati peritali e documentazione di atti non ripetibili, fascicoli fotografici, e comunque quant'altro contenuto nelle sei filze prodotte ex articolo 238 codice di Procedura penale. Ritenuta non accoglibile la richiesta dell'avvocato Colao relativa all'acquisizione dei corpi di reato costituiti dalle armi bianche sequestrate al Pacciani, in quanto attinenti ad un altro procedimento penale a carico del medesimo Pacciani, e pertanto destinate a rimanere allegate a quel processo, a quel fascicolo processuale. Ritenute ammissibili e rilevanti le prove orali prodotte dall'avvocato Santoni Franchetti nella lista depositata, salvo che per quelle che attengono agli omicidi del '74 e del giugno '81 essendo, questi ultimi fatti estranei alle imputazioni in giudizio in questa sede. Ritenute invece non accoglibili le richieste di perizia e ispezione dei luoghi ed esperimento giudiziale, formulato dallo stesso avvocato Santoni Franchetti nei termini di cui alla lista depositata il 12 maggio '97. Nonché la richiesta di acquisizione della rivista Golden Gay, e della relazione di perizia psichiatrica eseguita nella persona di Vinci Francesco; trattandosi di accertamenti e documentazioni da ritenere allo stato non rilevanti, e comunque non necessarie. Rilevata inoltre l'inaccoglibilità della richiesta dell'avvocato Santoni Franchetti di acquisizione della lettera anonima pervenuta ai Carabinieri di San Casciano, assieme a un'asta guidamolla; stante il divieto di cui all'articolo 240 Codice di Procedura Penale. Rilevata la tardività dell'indicazione di ulteriori testimoni da parte dell'avvocato Santoni Franchetti nel corso dell'udienza del 4 giugno '97, e ritenuto che l'istanza di ammissione egli stessi ai sensi dell'articolo 507 Codice di Procedura Penale non è esaminabile nell'attuale fase del processo. Ritenute ammissibili e rilevanti tutte le prove orali richieste dagli avvocati: Lena, Bertini, Zanobini e Pepi, con l'esclusione, per quest'ultimo, dell'esame dei consulenti tecnici indicati nei punti attinenti al carattere e alla personalità, e alle qualità psichiche, dell'imputato Vanni, indipendente da cause patologiche; nonché sulla compatibiìità del Vanni con la figura dell'attore dei delitti che gli vengono contestati, ostandogli il disposto dell'articolo 220 Comma II Codice di Procedura penale. Ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali a richiesta - nell'interesse di Vanni Mario - dell'avvocato Filastò, delle liste depositate il 12 maggio '97, con seguenti esclusioni. Sul capo A dell'imputazione inerente all'omicidio di località Scopeti capitolo I trattandosi di circostanza irrilevante. Sul capo E dell'imputazione attinente all'omicidio di località Vicchio, capitolo E, F, G, H, trattandosi di circostanze irrilevanti. Sul capitolo G attinente all'omicidio in località Giogoli, capitoli di prova dedotti dalla lettera C alla lettera D-11, trattandosi di circostanze allo stato irrilevanti. Sui capitoli attinenti alla cartuccia rinvenuta nell'orto di Pietro Pacciani, dal capitolo A al capitolo C, e dal capitolo G al capitolo I, trattandosi di circostanze allo stato irrilevanti. Sul capo H dell'imputazione relativa all'omicidio in località Baccaiano, capitolo Z, attinente alla trasmissione televisiva Mixer trattandosi di circostanza irrilevante. Così come conseguentemente irrilevante appare anche la questione della relativa videocassetta. Ritenuta altresì l'ammissibilità delle prove contrarie,ex articolo 468 Comma IV Codice di Procedura Penale, dedotte dall'avvocato Filastò a pagine 4 e 5 della lista presentata il 16 maggio '97. Mentre vanno respinte le richieste di esame di ulteriori testimoni indicati nella medesima lista, trattandosi di indicazione tardiva, ai sensi dell'articolo 468 I Comma Codice di Procedura penale. Salva, ovviamente, la possibilità per il difensore di controesaminare quei testimoni che sono stati indicati dalle altre parti processuali. Inoltre, ritenuti inaccoglibili le richieste di prova di cui all'ulteriore lista dell'avvocato Filastò, depositata il 19 maggio '97, in quanto oggettivamente non qualificabile come prove contrarie. Ritenute accoglibili le richieste formulate dall'avvocato Filastò, di acquisizione agli atti del processo a carico di Pacciani Pietro; limitatamente, tuttavia, ai soli verbali di testimoni, periti e consulenti tecnici tempestivamente indicati e dei quali anche l'esame é stato ammesso. Nonché degli elaborati peritali redatti da Carlo Nocentini e da Francesco De Fazio, Salvatore Luberto e Ivan Galliani. Ritenuto inoltre, in quanto alla richiesta di cui alla memoria dell'avvocato Filastò presentata all'udienza del 3 giugno '97, che non sono meritevoli di accoglimento le richieste di esame testimoniale e deposizione degli atti di altri procedimenti, in quanto tardivamente formulate in relazione a ciò che provvede l'articolo 468 Comma I e IV-bis Codice di Procedura Penale. Che non è accoglibile la prova dedotta con riferimento al teste Spalletti Enzo, non essendo la stessa qualificata come prova contraria. Che non sono accoglibili, in quanto irrilevanti, le richieste di acquisizione di alcuni documenti indicati alle pagine da 52 a 54 della medesima memoria. Che quanto alla richiesta di perizie psichiatriche, appare allo stato da respingere quella attinente alla persona di Vanni Mario nel difetto assoluto dei presupposti. Mentre si ritiene opportuno riservare al prosieguo le valutazioni per ciò che riguarda perizie sulle persone di Lotti Giancarlo e Pucci Fernando, dovendosi ancora procedere all'esame dei medesimi e dei consulenti tecnici indicati dal Pubblico Ministero. Che non può essere accolta in mancanza di presupposti, neppure la richiesta di perizia grafica e grafologica sul documento manoscritto che si indica proveniente dall'imputato Lotti. E che come tale va acquisito. Ritenute altresì ammissibili per tutte le parti le richieste di esami degli imputati, e di controesame degli stessi, e dei testimoni indicati ex ... per questi motivi, ammette le prove di richiesta delle parti, nei limiti sopra specificati”. Allora, l'ordinanza, spillata, può mettere a verbale. Allora, a questo punto, facevo presente che l'aula non può essere utilizzata oggi, né nei giorni successivi, per le ragioni che sapete. Abbiamo, possiamo utilizzarla eventualmente solo entro lunedì. Lunedì, però, abbiamo lo stesso problema con l'aula. Le gabbie famose da aggiungere all'aula saranno pronte, mi dicono, entro la fine del mese sicuramente entro la fine del mese, per ragioni tecniche di esecuzione, e quant'altro; il comune sta facendo le marce forzate. Allora a questo punto rinviamo in prosecuzione a lunedì 23, a lunedì 23 l'altro processo non ci sarà, faremo udienza tutto il giorno e poi vedremo come continuare, o no. Se ci sono le gabbie, si continua qui. Questo ovviamente - è bene che si sappia - lo facciamo soprattutto perché l'aula è più ampia e per consentire ai mezzi di informazione di svolgere il lavoro con maggior agio. Tutto qui. Bene? Allora, ci aggiorniamo a lunedì 23 giugno alle ore 09.00 in quest'aula. Ordino nuova traduzione dell'imputato Vanni. Bene, l'udienza è tolta.  
P.M.: Grazie, Presidente.

0 commenti: