giovedì 21 febbraio 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 21 maggio 1997 - Quinta parte

Segue dalla quarta parte.

Presidente: Pubblico Ministero.
P.M.: Sì, Presidente. Due parole, tento di essere sintetico. Qua è inutile dire che si ripropongono alla Corte oggi, legittimamente, questioni esaminate anche pochissimi giorni fa da organi giudiziari che vi hanno preceduto. E volevo evidenziare alla Corte che tutti questi provvedimenti di rigetto della richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari, provengono da una serie di organi completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi io non accetto, perché non accetto che qui si venga a raccontare alla Corte che il GIP si è appiattito alla Procura. È una cosa assolutamente non vera. Provvedimenti di rigetto della misura cautelare sono stati adottati in tutte le sedi e dal Tribunale del Riesame di Firenze e, per ben tre volte, dalla Corte di Cassazione, la quale ha sentenziato che era legittimo, e è legittimo, al momento in cui la Corte si è pronunciata ovviamente lo stato di custodia cautelare. Quindi non parliamo per cortesia assolutamente in questo momento di, appiattimento del GIP, perché si continua a fare un discorso che non ha niente a che vedere con i fatti. Io mi riservo di presentare, al solo fine di dimostrare quello che dico, questi provvedimenti. Vi è un accenno, su questo punto, dell'avvocato Pepi, sul fatto che un Tribunale della Libertà concesse gli arresti domiciliari. Si dimentica l'avvocato Pepi, ad arte dico io, di dire che quel provvedimento di arresti domiciliari concessi a Vanni fu impugnato in Cassazione dal P.M., fu annullato e il nuovo Tribunale della libertà confermò la misura cautelare della custodia in carcere. E quindi allora, come vedete, qui ci sono una cinquantina di Giudici, come persone fisiche, che hanno composto i vari collegi che hanno tutti detto, grossomodo, con motivazioni diverse, ma nella sostanza uguale, che esistono tutte le esigenze di cui al 274. Quindi qui non siamo assolutamente in un discorso di appiattimento. C'è da fare, è vero, il discorso in stretto diritto perché qui è giusto che si faccia. Io non ho niente da dire su questo. Allora veniamo al merito della questione. E il merito è quello del pericolo di inquinamento qua in questo momento, pericolo di reiterazione. Anche qua io vorrei riportarmi alle motivazioni lunghissime che sono state adottate in tutti questi provvedimenti e che io vorrei citare de relato e che vi offro a questo fine perché non ha senso che io ve le ripeta oggi. Le fornisco perché sono assolutamente identiche, con dovizia di particolari, su tutto lo stato attuale della questione, è stato già esaminato. Io mi riporto su questi punti a ciò. C'è invece un altro profilo, ed è il profilo se - nel caso in esame - vi sia decorrenza dei termini. E qua, ancora, il difensore dice una cosa inesatta. Primo, perché anche questo profilo è stato approfondito ed esaminato dal Tribunale della Libertà ed è stato esaminato con provvedimenti recentissimi, ai quali ancora io mi riporto sul punto. Però c'è una questione che direi supera, anche in diritto, il fatto della decorrenza dei termini. E mi spiego. Il primo profilo, e guardate, non sono decorsi i termini perché l'ultima misura è di giugno. Quindi l'ultima misura deve ancora decadere l'anno. Non c'è continuazione, non è il 297 che va interpretato. E qui ci sono i provvedimenti a lungo che dimostrano, il Tribunale della Libertà, a questo punto anche a questi mi riporto. Non vi è connessione, non vi è continuazione fra il reato di cui al 416, quando vi è contestata - se è contestata la continuazione - è nel singolo duplice omicidio. Ma a lungo ha dimostrato - ed io mi riporto a quella motivazione del Tribunale della Libertà - che si tratta di fatti non in continuazione, per cui assolutamente la decorrenza sarebbe comunque dal mese di giungo, la prossima misura, quando verrà a scadere. Ma vi è stato il rinvio a giudizio. Ma c'è un altro punto fondamentale che leva e toglie di mezzo anche questo problema. Cioè, se era decorso al momento del 12 di febbraio, l'anno, data della prima misura cautelare, perché dico questo? Perché il P.M., alla data del 12 di febbraio 1997, quando era tecnicamente decorso l'anno, chiede al GIP che non si appiattisce, una proroga della misura; il GIP gliela nega. Quindi non ci fu proroga dal GIP, nessun appiattimento. Ma attenzione, il GIP gliela nega;il P.M.fa un ricorso al Tribunale della Libertà e il Tribunale della Libertà questa proroga gliel'ha data. Per cui, signori, non solo c'è stata la proroga. Il Tribunale della Libertà, dando la proroga, ha motivato come sul punto non vi era alcuna scadenza. Quindi non c'è scadenza né sotto il profilo del 12 febbraio, perché il P.M. ha avuto la proroga su appello; non vi è scadenza, perché non erano in continuazione. Sono tre misure, la quale, l'ultima nel mese di giugno. E quindi il rinvio a giudizio è avvenuto ben abbondantemente in anticipo rispetto all'anno. E quindi, signori, sono completamente tutte già esaminate, infondate le richieste per quanto riguarda il diritto. Mi riservo alla Corte di fornire i documenti per dimostrare che vi è stata proroga, perché è giusto che il Tribunale, la Corte si documenti su questi elementi di fatto. E per quanto riguarda il parere sulle motivazioni de relato che io ho citato. L'ultimo punto: la questione salute del Vanni, per cui arresti domiciliari. Anche questa è stata esaminata attentamente. Perchè ci sono due perizie disposte dal Gip per verificare lo stato di malattia. L'ultima è dello scorso febbraio, 20 febbraio. Dice il difensore: 'io non ne sapevo nulla'. La norma prevede che, quando vi è richiesta il Gip procede d'ufficio e così ha fatto. Vi sono due perizie in atti. La più recente del 20 febbraio. Io mi riservo di fornirvi prima possibile, appena me la procuro, non pensavo che si impostasse su questi elementi, dato che erano elementi già valutati recentissimamente - fra l'altro ci ha informato Pepi che ha su quei provvedimenti, un ricorso in Cassazione - io dico: ma sul punto salute, fermo restando che la Corte può fare ancora tutti gli accertamenti che crede, ma è un discorso che non regge. Cioè, le dichiarazioni del difensore avocato Pepi, che il signor Vanni stia male, sono dichiarazioni non fornite da alcun elemento medico di supporto. Che il signor Vanni si presenti con la barba da fare e piegato, è un fatto... 
Avvocato Filastò: (voce fuori microfono)
P.M.: Mi scusi, in tutto il carcere ci sono, come lei sa, tutte le lamette che crede. Quindi lasciamo perdere questo argomento perchè... 
Avvocato Filastò (voce fuori microfono)
P.M.: Ha tutte le lamette che vuole, gliele facciamo avere stasera. Lasciamo perdere questo argomento, perché non è la lametta. E mi scuso di avere introdotto un argomento che non c'entra assolutamente nulla, è colpa mia, me lo sono tirato dietro. Il problema non era la barba, era lo stato di salute. Lo stato di salute è certificato da due perizie fatte non dal carcere, ma fatte fare dal GIP da professionisti. I quali cosa dicono, due diversi, in diverso ordine di tempo? Ve li fornisco, perché voi li possiate esaminare in Camera di Consiglio. Sono noti, sono in atti, ma servono a questo fine: in entrambe le perizie i medici legali che hanno visitato Vanni, dicono non solo che Vanni è migliorato rispetto a quando andò in carcere, ma che lo stato di custodia cautelare è perfettamente compatibile con le sue patologie praticamente inesistenti. E comunque perfettamente curabili in carcere. Quindi, sull'ultima questione che, se non sbaglio, è la terza in ordine cronologico fatta dal difensore, direi che non è assolutamente fondata, perché lo stato di detenzione è ad oggi dimostrato, non è assolutamente incompatibile. Anzi, uno dei medici legali - e lo rileva anche l'organo che ha verificato dal punto di vista giudiziario questo elemento - mette in evidenza che, anzi, è migliorato. E fa una valutazione, dice: 'è curato meglio in carcere...". Non deve assolutamente avere albergo, però è una considerazione di fatto. Dice: 'è talmente curato che si presume che sia curato meglio che a casa'. Un argomento che, secondo me, è fatto dal medico così, in abbundanziam. Non deve assolutamente avere alcuna influenza. Ma serve solo a dimostrare che non c'è alcuna prova dello stato di salute precario incompatibile con la custodia cautelare. Tutto questo per dire che sono tre motivi per i quali la richiesta del difensore deve essere respinta. Penso, ma è una mia supposizione, che la Corte si riservi di decidere perché ha tempo su queste istanze. E io faccio avere quanto prima, se loro credono, in Cancelleria i documenti di cui ho parlato. Se dovessero decidere subito, mi affretto a farli avere prima possibile. 
Presidente: Ci sono altre questioni? Ci riserviamo, per ora su questa istanza. Vedo l'avvocato Colao all'impiedi.
A.C.: Sì, dicevo; le parti civili qui presenti, anche in sostituzione dell'avvocato Pellegrini e Santoni Franchetti si associano al P.M.
Presidente: Va bene. Su questa questione non credo che hanno... 
Avvocato Filastò: Perché Vanni resti in galera. Lei si associa per questo?
Presidente: Scusi, scusi, scusi... 
Avvocato Filastò: Va be', che ha fatto...
Presidente: Avvocato Filastò, va bene, abbiamo capito.
A.C.: Non ho capito... 
Avvocato Filastò: L'avvocato Colao lo dica, Presidente. Mi avrebbe fatto piacere sentircelo dire, proprio specificare: vogliamo che Vanni resti in galera. Lo dica, avvocato Colao.
Presidente: I documenti quando ce li darà Pubblico Ministero?
A.C.: No, scusami, non ho capito il senso della protesta. 
Avvocato Filastò: Mi compiaccio con la tua sensibilità professionale.
Presidente: Va bene, va bene, avvocato. Non usiamo la polemica. Basta.
A.C.: Io ti ringrazio e mi compiaccio della tua. Che ti devo dire?
Presidente: Pubblico Ministero, quando può...
P.M.: Il tempo di procurarli. Se andiamo alla prossima....
Presidente: Io ho paura che la questione sarà piuttosto lunga in Camera di Consiglio. Se non ci sono altre questioni, andiamo a venerdì.
P.M.: Io glieli faccio avere in Cancelleria in serata...
Presidente: Venerdì mattina...
P.M.: ... venerdì mattina.
Presidente: Però, anche per domani mattina, ce li procuri in maniera che noi possiamo...
P.M.: Senz'altro.
Presidente: Va bene?
P.M.: Senz'altro. Domani mattina li deposito tutti in Cancelleria.
Presidente: Allora si rinvia a venerdì mattina alle ore 09.00. Domani non posso, perché è impegnato un collega in un altro processo. Bene. Allora, ordino la nuova traduzione dell’imputato Vanni. I difensori prendano atto del rinvio. Bene.

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