giovedì 14 febbraio 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 20 maggio 1997 - Settima parte

Segue dalla sesta parte.

Presidente: '96. Okay. Allora, ci sono altre eccezioni? 
A. Bagattini: Presidente, io prendo la parola per l'azione d'eccezione proposta dall'avvocato Filastò in favore di Giovanni Faggi. Anticipo subito che la difesa di questo imputato sarà remissiva alla decisione che vorrà assumere la Corte di Assise eccellentissima, per un motivo non tanto attinente al, come dire?, al merito tecnico dell'eccezione ottimamente formulata dal collega Filastò, quanto per motivi, se si vuole, anche egoistici ma doverosi; laddove si osserva - e la Corte osserverà anche la fase di decisione su queste eccezioni - come sulla posizione di Giovanni Faggi, le risposte del Lotti siano state all'insegna di una assoluta evanescenza in punto di individuazione del soggetto del quale si stava trattando, e se è possibile, di una evanescenza ancora maggiore rispetto a quelle che erano state le indicazioni che il Lotti stesso aveva dato nel corso delle indagini preliminari e nel corso dei suoi interrogatori di fronte alla P.G. e al Pubblico Ministero. Detto questo, credo che sia tuttavia doveroso entrare solo per un attimo nel merito di taluni osservazioni che sono state fatte dai nostri contraddittori, in punto di sottolineatura di una sorta di sanatoria che si sarebbe verificata dalle eventuali nullità eccepite dal collega difensore di Mario Vanni; laddove, per esempio, si fa riferimento alla mancata contestazione nel corso della udienza per l'incidente probatorio da parte della difesa dello stesso Vanni di un certo modo di condurre l'interrogato... di condurre l'esame e dei poteri, della gestione dei poteri di intervento da parte del Giudice che avrebbe, secondo questi nostri contraddittori, avrebbe sanato gli eventuali vizi processuali che quel comportamento eventualmente avrebbero dato luogo. E mi riferisco, signori Giudici, a pagina 7 di non so quale volume dei verbali dell'incidente probatorio, comunque la seconda ed ultima parte dell'udienza del mattino per intendersi, laddove l'avvocato Pepi si rivolge al Giudice per l'udienza per le indagini preliminari Presidente, “mi scusi, l'andamento di questo interrogatorio non mi sembra conforme. Si sta facendo una serie di domande suggestive indicando già la risposta nella persona di Mario Vanni”. Opposizione formale a questo modo di controinterrogare. Ripeto, soltanto per come dire?, esattezza storica di quello che è successo e anche se si vuole per dare la possibilità all'avvocato Pepi che gli sia riconosciuto quello che in quella sede egli egregiamente svolse. La seconda considerazione che mi preme sottolineare in questa sede, è quella relativa all'affermazione del Pubblico Ministero secondo la quale, comunque sia, gli esiti dell'incidente probatorio sarebbero salvi sotto il profilo della ammissibilità, perché da parte di tutti i soggetti processuali vi fu una sorta di consenso tanto che, una delle parti - e per la precisione chi vi sta parlando in questo momento - propose a sua volta una istanza di incidente probatorio. Questo è vero, signori Giudici, ma è altrettanto vero che quell'istanza fu proposta in tempi diversi, fu proposta sostanzialmente sugli stessi presupposti, poi elaborati e sviluppati dal Pubblico Ministero e, sotto questo profilo, semmai c'è da stupirsi e da domandarsi come mai quell'istanza proposta dal difensore in un determinato momento storico fu respinta senza possibilità di replica laddove quella del Pubblico Ministero, ripeto, formulata in termini e su presupposti sostanzialmente analoghi, invece trovò il benevolo accoglimento da parte del Giudice per le indagini preliminari. Remissivi alla giustizia della Corte. AW. Saldarelli: Chiedo scusa, Presidente, io chiedo la parola per replicare alle eccezioni formulate "ex novo" dal difensore della parte civile che ha preceduto, vale a dire l'
A.Adriani: ... (voce fuori microfono) 
A.S.: Eh? Certo. Brevissimamente. Per ricordarlo a me stesso ovviamente, sostiene la parte civile che l'incidente probatorio sarebbe inutilizzabile in quanto l'ammissione dello stesso sarebbe avvenuta al di fuori dei presupposti di ammissibilità della anticipata acquisizione della prova. E questa deduzione assolutamente inconferente perché esistono strumenti, processualmente previsti, per dedurre tali doglianze e sono strumenti che ovviamente attengono al regime delle cosiddette nullità intermedie e che prevedono... 
(voce fuori microfono) È una replica, Presidente, questa?
Presidente: No, no. 
A.S.: No, non è una replica.
Presidente: È sull'eccezione che ha sollevato l'avvocato... non è una replica, non è una replica. Sennò... per ... la prima volta l'avvocato Vieri... come si chiama? 
A.S.: Vieri Adriani.
Presidente: Vieri Adriani. 
A.S.: Posso, Presidente?
Presidente: Sì, sì. 
A.S.: Che attengono, ripeto, esclusivamente a quel regime che mi sono permesso di ricordare delle nullità intermedie sanabili se non eccepite in limiti rigorosi. Sostiene l'avvocato Adriani che si verserebbe in un caso di inutilizzabilità degli atti e penso faccia riferimento all'articolo 191 del Codice di procedura penale. Perché quella è la norma fondamentale, dalla quale deve dedursi la inutilizzabilità in ogni stato e grado del giudizio di certe prove. Recita l'articolo 191: "Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge, non possono essere utilizzate". La semplice piana lettura di questa norma - articolo 191 del Codice di procedura penale - inserito nel regime delle nullità fa comprendere, ripeto, in maniera altrettanto chiara e percepibile ... che nel caso di specie non potrebbe astrattamente mai parlarsi di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge. Perché nel caso di specie, come ho già detto, tutto ciò che è stato dedotto "ex ad vers", quell'incidente probatorio potrebbe tutt'al più essere compreso nella categoria delle irregolarità. Certamente non della violazione di Legge. Ciò anche con riferimento alla normativa di altrettanto carattere generale di quell'articolo 124 del Codice di procedura penale. Per cui, questo difensore si permette proprio così, di esprimere la sorpresa a fronte di una eccezione formulata da una parte civile che si basa su un criterio di inutilizzabilità nell'ambito del quale, si dovrebbe ipotizzare addirittura un'assunzione di una prova in violazione di Legge. Chiede pertanto che tale eccezione venga respinta perché destituita di fondamento. 
A.P.: Signor Presidente, mi scusi signor Presidente.
Presidente: Sì, lei? 
A.P.: Avvocato Pellegrini. In relazione appunto alla eccezione sollevata dal difensore della parte civile, avvocato Adriani in sostituzione dell'avvocato Santoni Franchetti, io vorrei da questa primissima battuta del processo, sottolineare che chi svolge un'azione civile del processo penale, si rivolge contro gli imputati che in questo processo si vedono presenti. E quindi vorrei, chiedo a lei, di rimarcare e reprimere tutti quegli interventi che sono in conflitto di interessi con l'azione che si sta promovendo nello stesso processo. La posizione deve essere chiara per tutti, mi pare inconcepibile e, ripeto, inammissibile che si sostenga un'azione contro Vanni, Lotti, Faggi che poi si svolgano interventi in disegno contrario. Questo ritengo che non sia conferente con la posizione che ciascuno di noi ha all'interno del processo.
A.Adriani: Signor Presidente, io vorrei brevemente replicare...
Presidente: Chi è che parla? 
A.Adriani: l'affermazione dell'avvocato Pellegrini...
Presidente: No, no, no.
A.Adriani: Il nostro interesse è la verità. Ho chiuso.
Presidente: Bene. La verità non la può sapere da questo processo, perché noi dobbiamo soltanto accertare se quelle tre persone che rispondono dell'omicidio, sono loro o no; se ci sono elementi di colpevolezza o no, se ci siano altre persone con loro o fuori di loro, non spetta alla Corte farlo. È il Pubblico Ministero che deve indagare. Beh, signori... Se voi siete convinti del contrario, non vi costituite parte civile e lasciate stare. L'avvocato Pellegrini dice una cosa esatta: non è possibile costituirsi parte civile per ottenere la condanna di un imputato e poi fare una difesa contraria.
A.Adriani: Nessuno li ha chiamati...
Presidente: Bene. Allora, ci sono altri?
A.Pepi: Signor Presidente, non ho capito il programma. Perché lei...
Presidente: No, anche io volevo sapere questo: volevo sapere per poter organizzare i tempi della Camera di Consiglio, fare... o fare decidere su eccezione per eccezione, però penso che si prende più tempo, oppure farle far tutte le eccezioni e si fa una Camera di Consiglio unica.
A.Pepi: Ecco, perché io avrei semmai una questione da sottoporre in punto di libertà del Vanni. Dovrei fare una...
Presidente: No, no. Ora facciamo prima le cose...
A.Pepi: Appunto, volevo sapere se...
Presidente: ... e lasciamo stare il Vanni, ora.
A.Pepi: E allora la facciamo in un momento successivo.
Presidente: Eh. Ci sono altre eccezioni? Avvocato Zanobini, su questa eccezione l'avvocato Filastò, e dell'eccezione dell'avvocato ... ci sono altre osservazioni? No, vero? Bene. 
A. Filastò: Io un'osservazione sulla richiesta di acquisizione di certi atti...
Presidente: Eh, quella che ha fatto l'avvocato Zanobini. 
A. Filastò: .... avvocato Zanobini, opposizione. Perché questi atti non sono stati acquisiti nel corso dell'incidente probatorio, per quello che ho potuto controllare adesso sfogliando il verbale. È vero che l'avvocato Zanobini ha fatto delle contestazioni, ma l'acquisizione non c'è stata. Anzi. In un caso, nel momento in cui una simile situazione si verificava con riferimento all'avvocato Colao, il Giudice ha proprio escluso l'acquisizione. L'avvocato Colao ha detto: bene, allora io deposito. Perché la risposta del Lotti non era a tono, e quindi, bene, allora proprio con riferimento a quello che stava... di cui ha parlato, del pugno, delle mani, dice... poi gli avrà dato dei colpi nello stomaco. "E con che cosa?", "Con le mani" dice Lotti. Quindi: "Bene, allora io deposito". E il Giudice risponde: "No, avvocato ce li abbiamo tutti gli atti, la ringrazio”. No, perché, capito, non è semplice distinguere tra incidente probatorio e dibattimento. Già, infatti è proprio così. Atti che risultano in fascicolo del Pubblico Ministero, atti cosi. "Qui abbiamo tutti gli atti, grazie". Quindi... 
(voce fuori microfono)
Presidente: Basta. 
A. Filastò: Quindi, io credo che l'integrazione di questo atto con i verbali richiesti dall'avvocato Zanobini, non sia tutto sommato necessario e opportuno.
A.Z.: Signor Presidente, il problema che io ho sollevato è solo ed esclusivamente della mancanza materiale di questi verbali che sono serviti per...
P.M.: È un problema di cancelleria.
A.Z.: ... non è che chiedo ora l'acquisizione di questi verbali. Dico; siccome dalla mia verifica in cancelleria...
Presidente: Abbiamo capito, avvocato.
A.Z.: ... è il risultato che non sono stati materialmente acquisiti...
Presidente: Bene. Su questo punto, bene. Vuol fare l'eccezione sua, allora?
A.Z.: Quella richiesta che lei... 
A. Filastò: Non ho capito: la Corte li deve leggere o non li deve leggere questi verbali? Questo voglio sapere io.
Presidente: No, lui faceva... no, faceva formazione... lui fa la questione di formazione del fascicolo. Ha detto...
A.Z.: Queste sono questioni relative...
Presidente: Scusi, avvocato Zanobini. Avvocato Zanobini. Non sono... le repliche, no. Allora, l'avvocato Zanobini ha fatto una questione, dice: nel fascicolo per il dibattimento non sono inserite queste dichiarazioni che attengono alle contestazioni dell'incidente probatorio. Chiede che sia acquisito. Ecco, tutto qui. Il Pubblico Ministero dice: ci sono, non ci sono. Ecco, tutto qui.
P.M.: Presidente, su questo chiederei la parola.
Presidente: Bene.
P.M.: Direi che è un problema formale come mi sembra loro hanno correttamente capito, almeno ho capito questo segnale. Il discorso è semplice: i verbali ci sono, perché sono serviti per le contestazioni. Cosa è successo? Il GIP li aveva già in un fascicolo accanto perché il GIP conosceva tutto. È chiaro che nel momento in cui è stato rimesso insieme l'atto incidente probatorio, i verbali, qualcuno che li ha visti in un posto sbagliato, li ha rimessi di là, Però, formalmente, nell'atto incidente probatorio ci sono già. Che manchi la carta, ripeto, è un problema di cancelleria che lo saniamo quanto prima, lo può sanare il Pubblico Ministero, o comunque, nessuna opposizione che lo faccia il difensore.
Presidente: Va bene. 
A. Filastò: Presidente, devo parlare a proposito di quel che ha detto il Pubblico Ministero. Insomma, qui la sostanza è questa...
Presidente: No, e va beh, lei replica. 
A. Filastò: No, non è una replica.
Presidente: Non è una replica, questa è una replica. 
A. Filastò: Il Pubblico Ministero sta suggerendo una soluzione. Che non mi trova per niente d'accordo.  
Presidente: Lui ha fatto un'osservazione su un'eccezione. Lei non può replicare, avvocato Filastò. 
A. Filastò: Avevo finito...
Presidente: Avvocato Filastò, non può replicare lei. Lei ha fatto la sua e basta. Allora, ci sono altre eccezioni? Avvocato Zanobini, lei ha preannunciato un'eccezione, la sostiene o no?
A.Z.: No, Presidente, la mia, quella forse che a cui lei fa riferimento, non è un'eccezione. La mia è un'altra questione che non so, posso trattarla ora, sa...
Presidente:  Allora, preferite che decidiamo uno per uno?
A.Z.: Sì, Presidente.
Presidente:  Va bene. Okay. Bene.
A.Z.: Eh, Presidente? Se vuole, la tratto anche ora, però dico non è un'eccezione preliminare che deve essere trattata ora. È una richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità che d'ufficio può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, è una richiesta di applicazione dell'articolo 129. È ben diverso. Questo è pacifico.
Presidente:  Va bene. 

DOPO LA SOSPENSIONE

PRESIDENTE: Basta, eh. Basta. Allora: "La Corte di Assise di Firenze, Sezione II, provvedendo sulle eccezioni richieste formulate, sentite le parti, osserva quanto segue: 1) In merito all'eccezione proposta dal difensore dell'imputato Vanni Mario di nullità ex articolo 179 Codice di procedura penale dell'incidente probatorio relativo all'esame di Lotti Giancarlo, per mancata indicazione nella richiesta della posizione di Pacciani Pietro e di conseguenza mancata notifica al medesimo della richiesta stessa. L'eccezione è infondata. Risulta infatti che la richiesta di incidente probatorio è stata proposta dal Pubblico Ministero in una fase processuale nella quale la posizione del Pacciani era già estranea al processo. In particolare la richiesta ai sensi dell'articolo 393 Codice di procedura penale risulta contestuale alla richiesta di rinvio a giudizio, che non vede il Pacciani tra gli imputati. Dandosi atto nelle varie imputazioni che a carico del predetto si procede separatamente. L'istanza di incidente probatorio non doveva pertanto comprendere la posizione del Pacciani, alla quale è applicabile il disposto dell'articolo 403 Codice di procedura penale, che sancisce l'inutilizzabilità della prova assunta con incidente probatorio nei confronti di soggetti che allo stesso non hanno partecipato; 2) Relativamente all'eccezione di nullità ai sensi dell'articolo 178, lettera C Codice di procedura penale, sollevata sempre dalla difesa dell'imputato Vanni, per violazione dei diritti di assistenza difensiva nel corso dell'esame del coimputato Lotti in sede di incidente probatorio, con specifico riferimento alla mancata ammissione di domande attinenti alla personale responsabilità del Lotti nei fatti in contestazione. L'eccezione non merita accoglimento. Va osservato preliminarmente che l'oggetto di incidente probatorio è definito dalla richiesta del Pubblico Ministero e della conseguente ordinanza ammissiva che si collegano al disposto dell'articolo 292 comma I lettera C Codice di procedura penale, menzionando espressamente i fatti concernenti la responsabilità dei coimputati Vanni, Faggi e Corsi. La limitazione delle domande proposte al Lotti poteva aderirla pertanto all'oggetto della prova così come ha descritto. In ogni caso non è ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme processuali che possa inserirsi nell'ambito del disciplinato dell'articolo 178 lettera C sopra citato, così da fare ipotizzare una nullità della prova. Infatti una nullità di tal genere non è mai ... all'esercizio da parte del Giudice e della sua funzione di direzione dell'udienza e di assunzione della prova. Funzione che implica necessariamente una valutazione di pertinenza delle singole domande; 3) In relazione all'eccezione di inutilizzabilità dell'esito dell'incidente probatorio per carenza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge. Innanzitutto non pare dimostrata una erroneità della valutazione che è stata a suo tempo effettuata in merito all'ammissibilità dell'incidente probatorio richiesto dai Pubblico Ministero. Valutazione che affidata al GIP e in relazione alla quale le diverse parti processuali avrebbero eventualmente potuto formulare deduzioni nei termini di cui all'articolo 796 Codice di procedura penale, cosa che non risulta essere stata fatta da parte di alcuno. Non ricorre inoltre un'ipotesi di inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 191 Codice di procedura penale, attesa che quest'ultima norma presuppone l'assunzione di una prova in violazione di uno specifico divieto di legge, circostanza questa che nella specie sicuramente non sussiste; 4) Sulla richiesta della difesa dell'imputato Corsi di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di interrogatorio di Lotti Giancarlo, utilizzati per contestazioni nel corso dell'esame del medesimo. La richiesta deve essere accolta, dovendosi ritenere legittimamente acquisibili i verbali utilizzati per contestazioni nelle ipotesi di cui all'articolo 500 IV comma. Codice di procedura penale, a prescindere dal fatto che materialmente i verbali suddetti non siano stati uniti agli atti dell'incidente probatorio. Per questi motivi: 1) Risulta tutte le eccezioni come sopra formulato; 2) In accoglimento della richiesta dell'avvocato Zanobini, dispone acquisirsi, a integrazione del fascicolo dibattimentale nella parte concernente l'incidente probatorio, i verbali di dichiarazioni di Lotti Giancarlo, rese in data 11 febbraio '96, 21 febbraio '96, 12 marzo '96 e 12 giugno '96; 3) Dispone procedersi oltre". Allora, ci aggiorniamo a domani alle ore 09.00. Ordina nuova traduzione dell'imputato Vanni. L'udienza è tolta. 
P.M.: Grazie, Presidente.

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