martedì 12 febbraio 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 20 maggio 1997 - Quinta parte

Segue dalla quarta parte.

Presidente: Bene. Allora le parti civili su questa eccezione?
A.S.: Sì, avvocato Saldarelli, nel concordare con i rilievi del signor Pubblico Ministero in ordine alla infondatezza della eccezione proposta dall'avvocato Filastò, deve però fare alcune osservazioni ulteriori. Perché, come è evidente, è l'inizio di un processo difficile, delicato e nell'ambito del quale, se possibile, dovranno essere evitate suggestioni di qualsiasi genere. L'avvocato Filastò ha formulato un'eccezione che è infondata in diritto. Si è posto il problema, questo difensore, del perché l'abbia formulata e siccome la Corte di Assise è composta prevalentemente da Giudici Popolari, il messaggio che ne ha ricavato questa parte civile è molto chiaro: l'avvocato Filastò ha detto che l'incidente probatorio, di cui è oggetto l'eccezione, è un incidente probatorio parziale. Nel senso che addirittura il Giudice per le indagini preliminari, che ha acquisito la prova anticipatamente su richiesta del signor Pubblico Ministero e senza l'opposizione delle parti, ha in realtà acquisito una prova ponendosi esso stesso dalla parte di una dalle parti. Il secondo messaggio che il difensore del Vanni ha inteso lanciare ai signori Giudici Popolari è che questo incidente probatorio, e cioè questa anticipata assunzione dalla prova à stata effettuata in assenza del cosiddetto "convitato di pietra", o del di lui difensore, per scelta precisa del Pubblico Ministero perché aveva dei timori che questa prova venisse assunta, presente l'imputato, in procedimento separato ancorché connesso, Pietro Pacciani, e di lui difensore. Sono messaggi che questa parte civile non accetta. E allora col rigore che io ritengo debba essere sempre rispettato nella trattazione di questioni che hanno attinenza con il nostro sistema processuale, mi permetto di dare alcune modeste indicazioni, per un corretto governo di questa eccezione e per una soluzione della stessa che è "ictu oculi", semplice. Tenendo presente un dato di fatto processuale che è essenziale, al quale ha fatto riferimento il signor Pubblico Ministero, ma sul quale non ha particolarmente insistito. Questo incidente probatorio è stato richiesto ed è stato effettuato in un momento nel quale esistevano nel procedimento imputati e non indagati. Non lo dico certamente ai signori Giudici togati, che queste cose le sanno perfettamente, ma lo dico prevalentemente per i signori Giudici Popolari. Perché questo incidente probatorio è stato richiesto, sfogato nel momento in cui il signor Pubblico Ministero aveva già esercitato l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio di alcuni soggetti, ben identificati, ben determinati. Questo è un dato di fatto che implica da parte del Pubblico Ministero, delle scelte e che determina delle conseguenze sotto il piano processuale. Perché non è consentito che si parli indifferentemente di interessati se non si ha un preciso riferimento a quello che il termine vuole indicare, ipotizzandosi che interessato a questo incidente probatorio era necessariamente un Pietro Pacciani assente, perché non imputato in questo processo e che conseguentemente quell'incidente probatorio è affetto da nullità insanabile ai sensi dell'articolo 178 del Codice di procedura penale, per violazione - non tanto e non solo dei diritti di difesa - ma della presenza del difensore e dell'imputato. Gli interessati, ai quali fa riferimento e ha fatto riferimento il difensore dell'imputato Vanni sono quelli che il nostro sistema processuale indica, nell'ambito dell'incidente probatorio, all'articolo 393. E cioè, al II comma del richiamato articolo, che fa espressamente riferimento alle persone interessate a norma del comma I, lettera B. Che sono le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. Si deve tener presente che l'incidente probatorio è un istituto processuale creato per consentire l'anticipata formazione della prova in certe determinate situazioni, nelle quali, di regola, non siamo ancora all'esercizio dell'azione penale da parte del signor Pubblico Ministero. Per cui, correttamente, il 393 fa riferimento ai soggetti interessati ma indicati e identificati nel precedente comma I, lettera B. Cioè i soggetti nei confronti dei quali si procede. Nel caso di specie, come ho poc'anzi ricordato, si deve parlare tecnicamente non più di soggetti nei confronti dei quali si procede, ma di imputati. Cioè, di coloro nei confronti dei quali il Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio aveva formalmente esercitato l'azione penale, momento nel quale il nostro sistema processuale individua la figura dell'imputato, che fino a quel momento era e restava solo e semplicemente indagato. Dico, detto questo, io credo che l'incidente probatorio sarebbe stato affetto da insanabile nullità nel caso che a quell'incidente probatorio avesse partecipato il difensore del non imputato in questo processo signor Pietro Pacciani. E ciò per interferenza inammissibile nell'ambito di un incombente cosi significativo qual è quello della anticipata formazione della prova, da parte di un soggetto che non solo non è interessato ai sensi dell'articolo 393 Codice di procedura penale, ma che è estraneo al processo, perché nei confronti di costui il signor Pubblico Ministero non ha esercitato l'azione penale per essere stato oggetto di un pregresso stralcio. Debbo dire, tanto per chiarire anche questo equivoco, perché è importante chiarirli fin dall'inizio questi equivoci. Signor Pubblico Ministero, se lei avesse esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato Pietro Pacciani, oggi si sarebbe sentito rimproverare di aver voluto ancora una volta trascinare strumentalmente quell' imputato nell'ambito di un processo e rifargli oggi quel processo che gli era andato male in appello. Comunque si fa, si sbaglia. Ma io non debbo spezzare una lancia nei confronti del signor Pubblico Ministero. La scelta processuale dallo stesso fatta, ad avviso di questo difensore, è insuscettibile di valutazioni, perché è una scelta propria che appartiene al titolare dell'azione penale, che ha inteso esercitare l'azione penale solo ed esclusivamente nei confronti degli attuali imputati. Beh, detto questo e ribadendo il concetto che nel sistema processuale esistono norme di garanzia e di chiusura, ad esempio rappresentate dall'articolo 403, sempre a proposito dell'incidente probatorio, che prevede la assoluta non utilizzabilità di quella anticipata assunzione della prova nei confronti di coloro che non sono stati partecipi a quell'incidente probatorio. Di tal che mai e poi mai questo incidente probatorio potrà essere utilizzato nei confronti del cosiddetto "convitato di pietra", che non ha partecipato giustamente non avendo titolo né diritto a quell'incidente probatorio. E ribadito che il tutto attiene alla categoria della cosiddetta utilizzabilità degli atti, che è concetto molto diverso, completamente differenziato rispetto alla categoria delle nullità degli atti, alla quale ha inteso far riferimento l'avvocato Filastò, nell'ambito della quale categoria ha addirittura individuato la lesione di quel fondamentale diritto, tant'è che ha eccepito la nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e fermo restando, signori della Corte, che esiste una serie di altre norme di chiusura, finalizzate a che cosa? Finalizzate, oserei dire, alla conservazione degli atti processuali, alla corretta gestione degli atti processuali. Di tal che potrei subito dire che la sollevata eccezione è oggi improponibile perché, afferendo l'assunzione dell'incidente probatorio, avrebbe comunque dovuto essere sollevata prima del provvedimento ex articolo 424 del Giudice per le indagini preliminari. E cioè prima dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio, per cui oggi ne discutiamo, solo forse per accademia. Ma non per accademia, perché io ho troppa stima nell'avvocato Filastò per ritenere che egli abbia inteso sollevare un' eccezione dalla quale sa perfettamente essere improponibile al solo scopo di fare dell'accademia. Dico, che cosa c'entrano le nullità assolute, delle quali ha fatto menzione l'avvocàto Filastò e che sarebbero quelle indicate e definite di ordine generale, all'articolo 178 del nostro Codice di procedura penale. Definite poi assolute dall'articolo 179. "L'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altri parti private, nonché la citazione a giudizio della persona offesa del reato. Diventano assolute quelle concernenti la omessa citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza". Che cosa c'entra questa nullità, nel caso di cui si discute, quando mi sono permesso di ricordare -non certamente ai signori Giudici togati, ma ai Giudici Popolari - che nell'ambito della normativa di cui all'incidente probatorio, esiste quella norma di cui al 403, che è una norma di garanzia e di chiusura che non consente la utilizzazione della prova anticipatamente assunta nei confronti di coloro che non hanno preso parte a quell'incidente probatorio. Non si possono denunciare quindi i visi cosiddetti endogeni ed esogeni di quell'incidente probatorio che il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari e che il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di concedere con provvedimento che oggi non è più sindacato. Né si può dire: 'ma se avessi fatto opposizione certamente la mia opposizione sarebbe stata accolta'. Ma questo difensore ritiene che in realtà quell'incidente probatorio e quell'assunzione anticipata della prova fosse voluta da tutte le parti del processo, perché è stata assunta in un contesto di garanzie, sostanziali e formali, che sono quelle dell'udienza. Quindi nessun vizio, cosiddetto esogeno, per violazione di norme assolute, imperative o processuali. Vizi endogeni: su questi io non mi pronuncerò, perché non ho nulla da dire, salvo quello che ha detto il signor Pubblico Ministero. Noi tutti sappiamo che il Giudice per le indagini preliminari ha certamente una conoscenza del processo infinitamente superiore a quella che oggi la Corte di Assise di I Grado ha, quindi diventa inevitabile che, nell'ambito dell'assunzione della prova, egli porti anche quella conoscenza di quegli atti che ha, ma ne dobbiamo discutere adesso? Che senso ha. È un problema di vizio endogeno? L'eventuale interferenza del Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito dell'assunzione della prova, peraltro non rilevata dalle parti, né tantomeno eccepita, ma perché non ve n'era nessun ragione. Perché, ripeto, ciò derivava da una conoscenza che il Giudice per le indagini preliminari aveva del materiale acquisito nell'ambito di questo processo, è un problema che riguarderà semmai il momento della utilizzazione di quell'incidente probatorio, il momento della valutazione da parte della Corte, che è l'unico Giudice, il solo Giudice, anche nei confronti della prova anticipatamente acquisita. Non è che l'acquisizione anticipata della prova sottragga alla valutazione complessiva della Corte di Assise, la influenza o la determinanza di quella prova. Il giudizio sarà vostro, resterà vostro e nessuno intende interferire in questo giudizio. Quindi, come ho detto in premessa, nessun vizio endogeno né esogeno, solamente messaggi che questo difensore si augura non verranno assolutamente recepiti dalla Corte di Assise di I Grado perché saranno oggetto di un lungo ed appassionato dibattimento, difficile e che impegnerà certamente le vostre coscienze, sa che dovrà essere affrontato nel momento in cui sarà affrontato. Qui oggi non si fa il processo bis a Pietro Pacciani e nessuno lo vuole fare. E questo difensore farà di tutto perché non si faccia. Oggi si giudicano delle persone che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha ritenuto di dover rinviare a giudizio per rispondere dei reati oggetto della imputazione e delle imputazioni. Null'altro e nulla di più, non esistono "convitati di pietra", né tantomeno esistono prestigiosi avvocati, difensori di quei "convitati di pietra". Insiste pertanto questa parte civile per il rigetto delle formulate eccezioni, grazie.
Presidente: Vorrei sapere innanzitutto quante persone vogliono intervenire su queste eccezioni ancora.
A.C.: Io, avvocato Colao.
Presidente: L'avvocato Colao, poi?
A.Z.: Avvocato Zanobini.
Presidente: Zanobini.
A.A.: Avvocato Adriani.
Presidente: Adriani. Altri tre. Facciamo una sospensione di un quarto d'ora, va bene?

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